SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 5409 2025 – N. R.G. 00011830 2025 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 23 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa NOME COGNOME in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 11830/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO.
contro
, con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO
NOME e dell’AVV_NOTAIO. COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO
Oggetto: carta del docente
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 6-10- 25, ha convenuto in giudizio il per sentir accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione professionale del personale docente e, per l ‘ effetto, condannare il all’attribuzione in favore della ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 1.000,00 . La ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze dello stesso in forza di contratti a tempo determinato.
In punto di diritto la ricorrente ha dedotto la violazione del principio eurounitario di non discriminazione, di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70.
Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso e’ fondato e merita accoglimento.
La ricorrente ha prestato servizio negli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025.
In relazione a tali anni scolastici la ricorrente chiede il riconoscimento del proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la ‘Carta elettronica’ per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato
Il giudicante condivide pienamente quanto ritenuto dal Tribunale di Milano nella sentenza del 4-1022, resa nel giudizio n. 6457/2,2 che si richiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.: ‘Tanto premesso, in diritto l’art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 così dispone: Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile .
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato; non v’è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall’accesso a tale beneficio.
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Ebbene, al fine del decidere va rilevato che sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell’accordo quadro RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l’acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l’obbligo di effettuare attività professionali a distanza ».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l’art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l’art. 63 e l’art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale .
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali
richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall’accesso al beneficio) comporti per l’effetto una violazione della clausola 4 dell’accordo quadro.
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In linea con tale decisum va poi richiamato anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato negativamente la scelta del convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti ; da ciò deriva che il diritto -dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un’aliquota di esso .
Per l’effetto è stato annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
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Tanto detto, i principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, non essendovi evidenza alcuna che giustifichi un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
Ne deriva per l’effetto che la domanda debba trovare accoglimento ed accertato il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2019 al 2022 per
l’importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.) ‘.
Tali considerazioni sono state confermate dalla Cassazione che, nella sentenza n. 29961/23, in sede di rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto : ‘ 1)La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l’adempimento in forma specifica, per l’attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione’.
L’art. 3 del DPCM 28 -11-16, al comma 2 dispone : ‘La Carta non e’ piu’ fruibile all’atto della cessazione dal servizio’.
La parte nell’a.s 202 5/2026, ha sottoscritto un contratto a tempo determinato con scadenza al 30/6/2026, il che consente di ritenere integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro.
La ricorrente ha pertanto diritto alla carta docenti per gli anni richiesti.
In parcolare il convenuto sostiene che nel corso dell ‘ a.s. 2023/2024 abbia svolto attività di supplente effettuando esclusivamente supplenze brevi e saltuarie.
Secondo il convenuto tale tipologia di attività lavorativa non consente di riconoscere la carta docente in quanto è impossibile, riconoscere € 500,00 annuali per un contratto di pochi giorni e non è po ssibile prevedere fin dall’inizio dell’anno lo svolgimento dell’attività del supplente .
Inoltre, secondo il convenuto, non è possibile la richiesta nel mese di gennaio e per un periodo di tempo di lavoro così breve.
La tesi dei convenuti non puo’ essere condivisa.
Innanzi tutto nessun rilievo puo’ essere attribuito al fatto che l’esigenza sostituiva si palesi definitivamente entro il 31 dicembre piuttosto che di presenti progressivamente nel corso dell’anno scolastico e comporti quindi una pluralita’ di supplenze di breve durata.
Inoltre il riconoscimento del beneficio della carta docenti alle supplenze annuali e a quelle fino al termine delle attivita’ didattiche trova fondamento nella piena comparabilita’ ai docenti a tempo indeterminato dei docenti a tempo determinato che lavorino sullo stesso piano didattico-temporale, come ha evidenziato la sentenza n. 29961/23 della Cassazione (‘In estrema sintesi, l’obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della ‘didattica annua’ non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico/temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento’.).
Infatti la ratio dell’istituto, come si ricava dalle disposizioni in materia e dalla lettura offerta dalla Cassazione, risiede, al fine di perseguire un miglior servizio scolastico, nell’offrire ai docenti un sostegno formativo all’intera attivita’ didattica che si moduli su un piano di continuita’ e di durata tendenzialmente annuale.
Nel caso di specie la ricorrente ha svolto la funzione didattica per quasi tutto l’anno scolastico, con interruzioni esclusivamente in occasione delle giornate non lavorative e dei periodi di chiusura scolastica, garantendo quindi la continuita’ didattica e svolgendo un servizio del tutto comparabile con quello dei colleghi a tempo indeterminato.
L’attivita’ di docenza e’ quindi stata svolta, in concreto, in assoluta continuita’ temporale e fino al termine delle attivita’ didattiche: appare quindi configurabile quel ‘nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti’ a cui fa riferimento la S.C. nella sentenza piu’ volte citata.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunciando,
accerta il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 per l’importo di euro 500,00 annui e condanna il convenuto a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente per l’importo suddetto, oltre interessi legali; condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 258,00, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari; fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza. Milano, 04/12/2025
il Giudice
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME