SENTENZA TRIBUNALE DI MONZA N. 1360 2025 – N. R.G. 00003178 2024 DEPOSITO MINUTA 13 11 2025 PUBBLICAZIONE 14 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO, all’esito dell’udienza del 13.11.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all’art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3178NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, INDIRIZZO; C.F.
RICORRENTE
contro
tempore ,
, in persona del dirigente pro tempore ,
, in persona del dirigente pro tempore ,
tutti rappresentati, difesi e domiciliati ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa NOME COGNOME e dalla dott.ssa NOME COGNOME, funzionari in servizio presso l’
con domicilio
telematico pec
Oggetto : carta elettronica del docente.
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 13.12.2024, ha adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del AVV_NOTAIO per veder riconosciuto il suo diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all’attività lavorativa prestata quale docente assunta a tempo determinato come supplente su
(C.F.
P.
), in persona del ministro pro
CONVENUTI
organico di fatto e di diritto negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 ed ha pertanto chiesto il riconoscimento del suo diritto a conseguire per ciascun anno di servizio l’importo di € 500,00 mediante messa a disposizione in suo favore di tale importo sulla c.d. carta elettronica del docente.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha rilevato che le disposizioni legislative impongono all’Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, ha evidenziato come l’esclusione dei docenti non di ruolo dall’area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione sia dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97, sia del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ha richiamato la giurisprudenza comunitaria, amministrativa e ordinaria a sostegno della propria domanda.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato le domande attoree e ne ha chiesto in via principale il rigetto, in via subordinata ha invece argomentato che l’eventuale riconoscimento in favore della ricorrente dei benefici di cui alla c.d. carta del docente deve avvenire alle medesime condizioni previste per i docenti di ruolo e solo per le supplenze svolte su organico di diritto.
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle ‘condizioni di impiego’ per le quali è sancita l’uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l’Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche – in via aggiuntiva – la formazione obbligatoria, permanente e strutturale. Ha dedotto che, eventualmente, nelle ipotesi di soccombenza, la erogazione della c.d. carta elettronica del docente nei confronti della ricorrente deve avvenire alle medesime condizioni e
con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo.
Con segnato riferimento all’istanza presentata per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, il
ha eccepito che il diritto a ricevere l’erogazione della carta docente è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948 c.c., sicché risulta prescritta la pretesa. ha poi eccepito che
In relazione all’istanza presentata per l’anno scolastico 2020/2021 l’assegnazione in favore della docente della c.d. carta del docente è stata espressamente
prevista dall’art. 15 del D.L. 69/2023, con richiesta di cessazione della materia del contendere, essendo la ricorrente immessa in ruolo con decorrenza giuridica a far data dal 1.9.2020.
Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., e rilevato che la causa – vertendo su questioni di mero diritto ed essendo incontestati i fatti posti dalla ricorrente a fondamento delle sue domande – risulta matura per la decisione allo stato degli atti, il AVV_NOTAIO, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall’art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che ‘ al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile ‘.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre 2016.
In particolare, il d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all’art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai ‘ docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova ‘. Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che ‘ la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui
all’articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all’estero, delle scuole militari ‘ (art. 3).
A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la c.d. carta del docente si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente – impegnato in attività didattica annua – onde perseguire l’interesse ultimo all’educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Con riferimento invece all’individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione.
Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell’U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l’ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C450/21, ove è stato affermato il seguente principio: ‘ La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul AVV_NOTAIO a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e CEEP sul AVV_NOTAIO a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l’acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l’obbligo di effettuare attività professionali a distanza ‘.
Nel medesimo senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16.03.2022, che ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della c.d. carta del docente il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della p.a., con ciò affermando, quindi, l’illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di
diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., distaccandosi quindi dall’idea di un sistema di formazione a ‘doppia trazione’ tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non giova invece il richiamo alla clausola 6 dell’accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell’evidenziare come il legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un’attività di didattica annua e che quindi il bonus della c.d. carta del docente debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha stabilito che ‘ la Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
” (così Cass., sentenza n. 29961 del 27.10.2023,).
In definitiva quindi l’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, L. n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, L. n. 124/1999). Il che comporta, di converso, l’affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Passando quindi all’individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la Corte di legittimità ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. n. 107/2015 e dell’attuativo d.p.c.m. del novembre 2016 abbia posto a carico dell’Amministrazione convenuta un’obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all’acquisto dei beni e servizi individuati dal Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione).
Con condivisibile iter argomentativo, la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione
da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l’a.s. in cui ha svolto attività di servizio annuale.
Per l’ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi “interno” al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l’azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla data dell’originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione. E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. n. 69 del 2023) per il datore di AVV_NOTAIO di adempiere all’obbligazione formativa cui è ex lege tenuto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all’interno del sistema educativoscolastico. Azione giudiziaria che ‘ si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito, ovverosia, per i casi di cui all’art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell’incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica ‘ (così Cass., n. 29961 del 27.10.2023 cit.).
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi “interno” al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l’azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all’Amministrazione convenuta. Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all’art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della ‘carta docente’ (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell’Amministrazione; perdita di chance formativa; menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio ‘ nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l’attribuzione è funzionale, o quant’altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio ‘ (così Cass., 27.10.2023, n. 29961). Trattasi infatti di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti e risulta anche documentalmente che ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e con termine al 31 agosto nell’anno scolastico 2020/2021.
Orbene, nella presente controversia, è pacifica la comparabilità con i docenti a tempo indeterminato della ricorrente, assunta a tempo determinato negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; tanto più che la ricorrente è stata assunta in ruolo con decorrenza dal 1.9.2021 (cfr. stato matricolare).
Con riferimento all’istanza presentata per l’anno scolastico 2020/2021, il convenuto ha eccepito che l’assegnazione in favore della docente della c.d. carta del docente è stata espressamente prevista dall’art. 15 del D.L. 69/2023, con richiesta di cessazione della materia del contendere, essendo la ricorrente immessa in ruolo con decorrenza giuridica a far data dal 1.9.2020. Sul punto, deve però osservarsi che la nomina avente decorrenza dal 1.9.2020 è stata annullata per rinuncia ai fini della ricostruzione di carriera, cosicché per l ‘ anno scolastico 2020/2021 parte attorea ha ricevuto un incarico di supplenza su organico di diritto fino al 31.8.2021 (cfr. stato matricolare prodotto dalla ricorrente), cosicché -in difetto della prova offerta dal della avvenuta attribuzione della provvidenza oggetto di domanda nonostante la stipulazione di un contratto di supplenza anche nell ‘ anno scolastico 2020/2021 -la richiesta attorea deve ritenersi fondata. Né in senso contrario giova il richiamo al l’art. 15 del D.L. 69/2023 , poiché tale norma non trova applicazione per l’anno scolastico 2020/2021 essendo entrata in vigore solo nel giugno 2023.
Viceversa è fondata e deve pertanto essere accolta l ‘ eccezione di prescrizione relativa agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. Secondo quanto espressamente affermato con la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961/2023 cit., infatti, nel caso in disamina trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., trattandosi di importi che, benché non aventi natura retributiva, devono essere corrisposti annualmente per ogni anno scolastico. Il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione (esattamente in coerenza con i principi enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza del 27 ottobre 2023 sopra richiamata) dovrà essere individuato, secondo i principi generali civilistici, dal giorno in cui il diritto può essere esercitato, ovverosia dalla data di stipula del contratto di docenza, che nel caso di specie è avvenuta il 5.10.2027 per l ‘ anno scolastico 2017/2018 e il 17.9.2018 per l ‘ anno scolastico 2018/2019; la diffida prodotta in giudizio è stata inoltrata tramite p.e.c. il 30.9.2024 (cfr. doc. 2a e 2b ric.), quando dunque il termine di prescrizione per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 era già decorso.
Del tutto destituita di fondamento la tesi attorea della decorrenza del termine di prescrizione dal dì di pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia, poiché non è una pronuncia giurisprudenziale a fondare il diritto del docente e poiché -appunto -la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Parimenti infondata la tesi secondo la quale il termine di prescrizione sarebbe decennale, poiché la Corte di legittimità ha espressamente statuito che tale termine riguarda solo le ipotesi in cui i richiedenti siano cessati dagli incarichi di docenza e fuoriusciti dal sistema scolastico, laddove è pacifico che parte attorea è invero ancora inserita nel sistema scolastico e ivi svolge la sua attività lavorativa quale docente di ruolo.
In ragione di tutto quanto esposto, dunque, il
deve essere condannato ad erogare in favore della parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della c.d. carta elettronica del docente ed accredito in suo favore della somma di € 500,00 per i soli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
Per l’importo dovuto in favore della richiedente spettano gli interessi dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, ma non anche la rivalutazione monetaria: ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge 724/1994, nell’ambito del pubblico impiego l’importo dovuto a titolo di interessi – stante il divieto di cumulo – è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame la ricorrente non ha né allegato, né provato di aver subìto un maggior danno per la riduzione del valore del loro credito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo sulla base dei valori minimi in considerazione del valore della domanda accolta , senza la considerazione dell’attività istruttoria (non svolta) e tenuto conto della decisione della controversia su mera base documentale e dell’attività semplificata svolta in udienza.
Non coglie nel segno la tesi attorea della liquidabilità degli importi addirittura sulla base dei valoro massimi, considerata la serialità della questione giuridica sottesa alla valutazione della domanda.
Parimenti risulta del tutto destituita di fondamento la domanda di condanna del ai sensi dell ‘ art. 96 c.p.c., considerato altresì che l ‘ eccezione di prescrizione è risultata fondata per ben due dei quattro anni oggetto di domanda e non ravvisandosi dunque una ipotesi in cui il convenuto abbia resistito in giudizio con dolo o colpa grave.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie, in parte, il ricorso e, per l’effetto, dichiara che ha diritto a conseguire il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
Condanna il a mettere a disposizione della ricorrente mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente (o altro equipollente), per consentirle di fruirne nel rispetto dei vincoli di legge, l ‘ importo complessivo di € 1.000,00 relativo agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
Dichiara prescritta e dunque rigetta la pretesa di relativa agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019;
4. Condanna il a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 258,00, oltre €49,00 per esborsi, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 13 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO
NOME COGNOME