Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36594 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36594 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25306/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-Controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-Intimate – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di GENOVA n. 470/2021 depositata in data 1/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Con ricorso notificato in data 30/9/2021 la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso innanzi a questa Corte per la cassazione della sentenza n. 470/2021 del Tribunale di Genova, datata 19/2/2021 e pubblicata in data 1/3/2021, non notificata.
Si è costituita ritualmente con controricorso RAGIONE_SOCIALE, con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO. COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso, rubricato con n. R.G. 25306/2021, è stato fissato per la camera di consiglio in data 6/10/2023.
A mezzo atto di rinuncia in data 26/9/2023, firmato digitalmente dall’AVV_NOTAIO per conto della società RAGIONE_SOCIALE e depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 26/09/2023, il predetto legale ha dichiarato di rinunciare, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., al ricorso per cassazione iscritto al n. R.G. NUMERO_DOCUMENTO/2021 e agli atti del procedimento e ha rappresentato che la parte ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio alla luce dell’ordinanza di legittimità n. 20361/2023.
La rinuncia è stata comunicata dalla cancelleria alla parte costituita in data 27/09/2023.
Tale rinuncia, sia pure atto non idoneo a determinare l’estinzione del giudizio – risultando sottoscritta dal solo difensore della parte ricorrente, al quale però non risulta essere stato conferito espressamente il potere di rinunciare al ricorso, perché la procura speciale rilasciata in calce al ricorso per cassazione (richiamata specificamente nell’atto di rinuncia) fa generico riferimento a ‘ogni più ampio potere e facoltà di legge’ e non menziona, come necessario, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., il poter e di rinunciare agli atti del giudizio -denota, comunque il definitivo venir meno di ogni interesse della ricorrente alla decisione, peraltro palesato esplicitamente, e comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19435/2023; Cass. 36290/2021; Cass.19907/2018).
Il ricorso, alla luce di quanto precede, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese del presente giudizio di legittimità ben possono essere compensate tra le parti costituite, tenuto conto che l’ordinanza n. 20361/23, cui ha fatto riferimento la parte ricorrente, è stata pronunciata solo successivamente al deposito del ricorso all’esame , mentre non vi è luogo a provvedere su dette spese nei confronti delle parti intimate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti costituite le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6/10/2023.