Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24116 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24116 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2025
ORDINANZA
nel ricorso n. 4550/2024 R.G.
promosso da
NOME COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore ,
intimato con atto di costituzione
avverso il decreto n. cronol. 4671/2024 del Tribunale di Roma, pubblicato il 02/02/2024;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal Cons. NOME COGNOME;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, cittadino indiano, presentava in data 07/07/2022 istanza di protezione internazionale in Italia a seguito RAGIONE_SOCIALEa quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – verificato tramite il sistema Eurodac che lo stesso aveva ottenuto in Spagna un visto d’ingresso valido dal 10/06/2022 al
24/07/2022 – inviava alla Spagna la richiesta di presa in carico ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 12.4 Regolamento (UE) n. 604/2013 (di seguito anche Regolamento RAGIONE_SOCIALE III o Regolamento), che veniva accettata con nota RAGIONE_SOCIALE’11/10/2022 .
Il 24/02/2023 l’RAGIONE_SOCIALE adottava il provvedimento di trasferimento del ricorrente.
Con ricorso ex artt. 3 bis e ss. d.lgs. n. 25 del 2008 e art. 27 Reg. (UE) n. 604/2013, il ricorrente proponeva impugnazione contro il riferito provvedimento.
Il cittadino straniero deduceva: la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3.2 del Reg olamento (UE) n. 604/2013; la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4 e 5 RAGIONE_SOCIALEo stesso Regolamento; la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del medesimo Regolamento.
Si costituiva l’ Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale respingeva il ricorso.
Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero, affidato a tre motivi di doglianza.
L’intimat o non si è difeso con controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione alla discussione in caso di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza pubblica.
In data 09/05/2025, il difensore del ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha dato atto che, in pendenza del presente giudizio di legittimità, lo Stato italiano ha riconosciuto la propria competenza ad esaminare la posizione giuridica del ricorrente, provvedendo, poi, ad accogliere la domanda di protezione internazionale. Ha quindi chiesto la dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere e la liquidazione degli onorari in suo favore, essendo il cittadino straniero ammesso al Patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008, letto in combinato disposto con l’art. 17 Regolamento (UE) n. 604/2013.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 , commi 1 e 2, Regolamento (UE) n. 604/2013.
Come già anticipato, il difensore del ricorrente nella memoria difensiva del 09/05/2025 ha chiesto la dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, dando atto che, in pendenza del presente procedimento, lo Stato italiano ha riconosciuto la propria competenza ad esaminare la posizione giuridica del ricorrente e , all’esito del relativo procedimento, ha attribuito allo stesso lo status di rifugiato.
Questa Corte ha precisato che, nel giudizio di cassazione, la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento RAGIONE_SOCIALEa situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 25625 del 12/11/2020; Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 5188 del 16/03/2015), sicché, ove sia solo il ricorrente a rappresentare la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, e la sua controparte si sia difesa con controricorso, senza dedurre nulla in proposito, tale pronuncia non può essere adottata.
In effetti, l ‘accertamento in ordine alla sussistenza o meno de i presupposti per la dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, ove non sia dedotta concordemente dalle parti, implica un accertamento in fatto su eventuali sopravvenienze, che attiene al merito RAGIONE_SOCIALEa causa e non è consentito in sede di legittimità.
Può, tuttavia, ritenersi che il ricorrente abbia manifestato il proprio sopravvenuto difetto di interesse all’accoglimento del ricorso, poiché ha rappresentato di non avere interesse ad una pronuncia sulla legittimità del decreto di trasferimento, per avere lo Stato italiano deciso di non dare esecuzione allo stesso.
Com’è noto, l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché è in relazione quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato (v. Cass., Sez. U, Sentenza n. 29590 del 11/10/2022; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20697 del 20/07/2021; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9201 del 02/04/2021; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 19907 del 27/07/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23161 del 11/10/2013; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22806 del 06/12/2004).
In mancanza di deduzioni conformi del controricorrente, deve pertanto dichiararsi l ‘inammissibilità del ricorso, non per cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere (Cass., Sez. U, Sentenza n. 29590 del 11/10/2022; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20697 del 20/07/2021), ma per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente (per alcuni precedenti specifici, v. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24116 del 09/09/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23169 del 27/08/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23169 del 27/08/2024).
Nessuna statuizione sulle spese deve essere assunta, tenuto conto che il RAGIONE_SOCIALE intimato non si è difeso con controricorso.
Il compenso spettante al difensore RAGIONE_SOCIALEa parte ammessa al Patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, nel caso di giudizio di cassazione, va liquidato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 3, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, dal giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, dal giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, Cass. 23007/2010).
Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno, dunque, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato.
Come chiarito dalle Sezioni Unite, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione deve rendere l’attestazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie (Cass., Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
La Corte
dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione civile