Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6202 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6202 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 19886-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME nella qualità di erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME; COGNOME NOME nella qualità di erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
R.G.N. 19886/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/01/2026
CC
nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; – intimati – avverso la sentenza n. 5768/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/02/2020 R.G.N. 1171/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/01/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
R.G. 19886/120
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 21.02.2020 n. 5768, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il gravame proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME n.q. di eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME n.q. di eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME n.q. di eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME n.q. di erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME n.q. di eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, avverso la sentenza del tribunale di RAGIONE_SOCIALE con la quale era stata rigettata la domanda di questi ultimi, volta alla condanna di RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze maturate sul trattamento pensionistico percepito per il periodo dal luglio 2006 al giugno 2013, in quanto il diritto a tali differenze pensionistiche era già stato riconosciuto con sentenza del Pretore di RAGIONE_SOCIALE n. 17809/94, che aveva accertato il diritto a conservare il sistema di perequazione automatica delle pensioni, così come disciplinato anteriormente all’entrata in vigor e del d.lgs. n. 503/92. Da parte loro, Banca RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE per il personale del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE invocavano, in via preliminare, lo ius superveniens costituito dall’art. 1
comma 55, della legge n. 243/04 (che eliminava l’istituto della perequazione) e negavano, inoltre, che il precedente giudicato sul riconoscimento della perequazione per il periodo 1994-1996 potesse fondare le pretese di controparte.
Il tribunale rigettava la domanda dei pensionati e loro aventi causa, sul presupposto che l’avvenuta adesione alla capitalizzazione della RAGIONE_SOCIALE aveva ‘novato’ il titolo della pretesa pensionistica che essendosi estinto con l’accettazione transattiva della predetta capitalizzazione del trattamento, non poteva più dar luogo ad alcuna pretesa perequativa (che era un mero istituto integrativo del trattamento base).
La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dei pensionati e loro aventi causa, ha ritenuto che l’accertamento giudiziale definitivo del diritto al trattamento perequativo integrativo, per il periodo gennaio ’94 -luglio ’96 , giustificasse il pagamento, per il periodo successivo, delle eventuali differenze relative ai ratei maturati in seguito al passaggio in giudicato della sentenza, sul presupposto del cd. ‘trascinamento’ dello scatto perequativo maturato, come detto, fino al luglio ’96.
Avverso la sentenza della Corte di appello, RAGIONE_SOCIALE Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre i pensionati e i loro aventi causa hanno resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la banca ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 1197 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché
erroneamente, la Corte d’appello aveva riconosciuto ai pensionati e loro aventi causa il diritto all’erogazione dei ratei di perequazione che costituisce pur sempre una integrazione del trattamento pensionistico, e ciò anche successivamente alla scelta degli stessi pensionati per la capitalizzazione del predetto trattamento pensionistico, ex art. 47 dello Statuto dell’ex RAGIONE_SOCIALE; tale capitalizzazione costituendo una modalità alternativa di adempimento della prestazione pensionistica -erogata in un ‘unica soluzione in somma capitale -estingue l’originaria obbligazione, così che non esiste più il titolo (RAGIONE_SOCIALE integrativa) per continuare ad erogare la perequazione (che ne costituisce una mera integrazione): pertanto, l’adesione all’opzione di capit alizzazione, di cui al citato art. 47 dello Statuto, esprime il consenso dei pensionati all’adempimento della prestazione pensionistica periodica (mensile), mediante l’erogazione di un importo in somma capitale una tantum .
Con il secondo motivo di ricorso, la banca ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 1230, 1300 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello non aveva considera to che l’accordo delle parti di sostituire l’originaria prestazione pensionistica mensile con una nuova obbligazione avente ad oggetto l’erogazione di un importo in somma capitale (cd. zainetto) aveva l’intento di estinguere la prestazione pensionistica medesima, avendo una portata novativa e la prestazione pensionistica mensile doveva ritenersi estinta, ai sensi dell’art. 1230 c.c., con conseguente infondatezza di ogni pretesa concernente l’obbligazione originaria, esercitata successivamente alla novazione medesima.
Con il terzo motivo di ricorso, la banca ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1304 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la limitazione dell’efficacia transattiva dell’opzione che avrebbe, i n tesi, estinto il titolo solo nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e non nei confronti di Banca RAGIONE_SOCIALE spa, si poneva in violazione della norma di cui all’art. 1304 cc., che con riferimento alle obbligazioni solidali, prevede che ‘la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare’, ma nella specie, la Banca aveva eccepito l’efficacia estintiva della capitalizzazione sin dal giudizio di primo grado, pertanto, la banca aveva dichiarato di voler profittare della transazione.
Il primo, secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati.
Questa Corte, nell’ambito di contenzioso identico al presente, in cui è pacifico che la domanda azionata attiene al periodo successivo all’intervenuta capitalizzazione, ha già avuto modo di respingere analoga pretesa in capo ai pensionati (Cass.18383/22, 18384/22, nonché Cass.29915/21). In particolare, si è affermato in tali pronunce che: a) oggetto del giudicato invocato dagli odierni ricorrenti è il meccanismo di determinazione della perequazione, che determinò un certo incremento dell’importo della quota del trattamento pensionistico di natura integrativa; b) il giudicato riguarda quindi la sola quota di RAGIONE_SOCIALE integrativa, poi esternalizzata al RAGIONE_SOCIALE; c) detta quota, nella forma della prestazione pensionistica integrativa periodica, si è estinta a seguito della liquidazione una tantum in forma capitalizzata.
Da tale orientamento non v’è ragione di discostarsi, non presentando il ricorso argomenti decisivi di segno contrario, con la conseguenza che non vi era necessità di alcuna rinuncia espressa al diritto da parte dei danti causa dei ricorrenti, poiché l’esti nzione ha operato per effetto della liquidazione, e ha riguardato tutte le componenti del trattamento pensionistico integrativo, compresa quella oggetto del giudicato che partecipa della natura di trattamento pensionistico integrativo.
Una volta assunto che la domanda ha ad oggetto una quota del trattamento pensionistico rientrante nel campo dell’art.47 Statuto il problema riguardava, semmai, la corretta quantificazione della somma da liquidare in sede di capitalizzazione, somma che doveva conteggiare il credito oggetto di giudicato. Deve invece restare ferma la conclusione per cui l’obbligazione che si vuole periodica a cadenza mensile da parte dei ricorrenti non può proseguire oltre la data della avvenuta capitalizzazione, poiché questa ha estinto l’unico rapporto obbligatorio di durata avente ad oggetto l’unitaria prestazione –RAGIONE_SOCIALE integrativa a carico del RAGIONE_SOCIALE (a cui è stata esternalizzata la prestazione pensionistica), nella sua quota per perequazione e in quella rimanente -pagata una tantum.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 27.1.26 Il Presidente AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO NOME COGNOME