Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13966 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13966 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25770-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), FONDO PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA DEL RAGIONE_SOCIALE (già FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL RAGIONE_SOCIALE), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME in qualità di eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME in qualità di erede di COGNOME
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE complementare
R.G.N. 25770/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/04/2024
CC
NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1160/2019 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 11/03/2019 R.G.N. 3722/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Napoli accoglieva la domanda di COGNOME NOME, cui sono poi succeduti gli eredi COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME quale erede di COGNOME NOME, volta ad ottenere la condanna di RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze sul trattamento pensionistico aziendale maturate per il periodo dal luglio 2008 al giugno 2013.
Premetteva la Corte d’appello che le differenze chieste nascevano da un giudicato (sentenza del Pretore di Napoli n.17809 del 1994 confermata in appello e cassazione con sentenza n. 9024 del 2001) che aveva confermato il diritto a conservare il sistema di
perequazione automatica del trattamento pensionistico integrativo. L’erogazione di quest’ultimo era stata poi esternalizzata mediante istituzione del RAGIONE_SOCIALE complementare per il personale del Banco di Napoli, con propria soggettività giuridica. In base all’art.47 dello Statuto del RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE integrativa era stata erogata in forma di capitalizzazione a tutti i pensionati, ma -secondo la Corte -tale liquidazione una tantum non era stata accompagnata da alcuna espressa loro rinuncia a far valere il diritto oggetto di giudicato; diritto che la banca non aveva mai riconosciuto e che quindi non era mai stato inglobato nella RAGIONE_SOCIALE integrativa.
Avverso la sentenza, RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorrono per due motivi, illustrati da memoria.
I pensionati e i loro aventi causa resistono con controricorso, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1197 e 1362 c.c., per non avere la Corte ritenuto che l’adesione alla capitalizzazione della prestazione da parte degli odierni ricorrenti e loro danti causa comportasse l’estinzione del diritto alla perequazione del trattamento pensionistico integrativo.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1230 e 1362 c.c. per non avere la Corte ritenuto che la liquidazione una tantum a
mezzo di capitalizzazione realizzasse una novazione con effetto estintivo del credito alla prestazione periodica perequativa.
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro stretta correlazione, sono fondati.
Le questioni poste dal ricorso sono state valutate da questa Corte con varie ordinanze (Cass. nn. 18383 e 18384 del 2022, Cass. n. 25033 del 2023 e Cass. n. 24910 del 2023). In tali precedenti, cui va data continuità, si è chiarito che dopo la c.d. privatizzazione degli enti pubblici creditizi, la legge n.218 del 1990 delegò il Governo ad emanare decreti diretti, tra l’ altro, a disciplinare, secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria per l ‘ invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, erano esclusi o esonerati dall ‘ obbligo di iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria.
All ‘ interno di tale categoria si trovavano anche i dipendenti del Banco di Napoli. La delega fu esercitata con il d. lgs. n. 357 del 1990 che stabilì la soppressione dei regimi pensionistici esclusivi o esonerativi degli enti pubblici creditizi e la riconduzione dei loro dipendenti (attuali, futuri e in quiescenza) nell ‘ ambito dell ‘ assicurazione generale obbligatoria, attraverso l’iscrizione degli stessi in una RAGIONE_SOCIALE Speciale dell ‘ RAGIONE_SOCIALE.
La medesima fonte stabilì la contestuale trasformazione dei RAGIONE_SOCIALE o Casse degli ex regimi esonerati in RAGIONE_SOCIALE Integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, con
affidamento agli stessi – o, nel caso degli ex regimi esclusivi, direttamente ai datori di lavoro – della funzione di garantire il trattamento previdenziale complessivo di maggior favore già goduto dai dipendenti in servizio o in RAGIONE_SOCIALE al 31 dicembre 1990.
Con riguardo ai dipendenti già titolari di trattamento pensionistico in essere all ‘ entrata in vigore della l. n. 218 del 1990 (cioè al 21 agosto 1990), si prevedeva che la RAGIONE_SOCIALE Speciale assumesse a proprio carico una quota del trattamento (secondo percentuali normativamente indicate) mentre i RAGIONE_SOCIALE Integrativi – o i datori di lavoro – assumessero a proprio carico la differenza tra detta quota – incrementata per effetto della disciplina della perequazione automatica dell ‘ assicurazione generale obbligatoria – e il trattamento previdenziale complessivo di maggior favore cui i pensionati avrebbero avuto diritto in base ai soppressi regimi esclusivi o esonerativi.
Non è controverso, quanto al tema della presente fattispecie, che con la sentenza n.17809 del 1994, passata in giudicato a seguito della sentenza di questa Corte (n.9024 del 2001), si riconobbe ai ricorrenti «il diritto alla perequazione dal 1° gennaio 1994 al 26 luglio 1996 ». Altrettanto indiscusso è che detta perequazione determinò (almeno in astratto, contestandosi che in concreto ciò sia avvenuto) un certo incremento dell ‘ importo della quota del trattamento pensionistico di natura integrativa, rispetto a quella gravante sulla RAGIONE_SOCIALE Speciale dell’RAGIONE_SOCIALE, e quindi della quota posta a carico del RAGIONE_SOCIALE dell ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Sulla base di tali premesse teoriche, le ordinanze sopra richiamate di questa Corte affrontano specificamente la
questione degli effetti della capitalizzazione della detta RAGIONE_SOCIALE integrativa, rimarcando ancora come, in proposito, non siano ravvisabili errori o incertezze nella qualificazione della domanda o nella determinazione del suo oggetto che, senza possibilità di dubbio, si attesta (a prescindere dalle odierne deduzioni) sulla richiesta di condanna, della ex datrice di lavoro e del RAGIONE_SOCIALE, alla erogazione di una somma mensile per un lasso temporale che va oltre la data di capitalizzazione.
Ciò è riscontrabile anche nel caso di specie ove, con il ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti (ad eccezione di COGNOME e COGNOME, come si dirà oltre), sulla base della sentenza n.17809 cit. e di quelle successive, hanno agito per ottenere la condanna a corrispondere gli importi dovuti, relativamente al periodo dal luglio 2008 al giugno 2013, per mancato adeguamento dei trattamenti integrativi spettanti.
Deriva, pertanto, l’accoglimento dei motivi poiché le originarie domande, pur legate all ‘ inadempimento del Banco per gli obblighi derivanti dal richiamato giudicato, non riguardano i criteri di calcolo della somma corrisposta a titolo di capitalizzazione (la quale non avrebbe incluso nel calcolo le somme dovute in virtù del giudicato), ma pretendono la corresponsione delle maggiori somme dovute in virtù del giudicato come se non vi fosse stata capitalizzazione.
Senonché, la richiesta di capitalizzazione ha determinato l’effetto estintivo della prestazione pensionistica integrativa periodica (v. in tal senso, in vicenda relativa ad altro Istituto di credito, Cass. n. 25215 del 2020, punti 14 e ss., Cass. n.18383 del 2022). Per conseguenza, la
pretesa, per il periodo controverso, almeno nei termini in cui risulta concretamente promossa, non è fondata.
Discorso in parte diverso vale per COGNOME NOME e COGNOME NOME, poiché costoro, a differenza degli altri pensionati, hanno esercitato la richiesta di capitalizzazione in data 1.11.2009, ovvero in epoca successiva al periodo oggetto di causa (luglio 2008 al giugno 2013). Per essi, dunque, il diritto alle differenze maturate spetta limitatamente al periodo luglio 2008 1.11.2009, mentre per il prosieguo sono soggetti agli effetti della capitalizzazione, potendo perciò vedere inclusa nella somma da porre alla sua base il maggior importo risultante dal giudicato.
La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per gli accertamenti necessari, nonché per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 23.4.24