Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13962 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13962 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22161-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), FONDO PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA DEL RAGIONE_SOCIALE (già FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL RAGIONE_SOCIALE), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME in qualità di eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME in qualità di eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso la
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/04/2024
CC
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
NOME COGNOME, COGNOME NOME;
– intimati –
avverso la sentenza n. 398/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 22/03/2022 R.G.N. 3321/2015;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di COGNOME NOME, cui sono succeduti gli eredi COGNOME NOME e COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, cui succedevano gli eredi COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, COGNOME NOME, ad ottenere la condanna di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze sul trattamento pensionistico aziendale maturate per il periodo dal luglio 2008 al giugno 2013.
Premetteva la Corte d’appello che le differenze chieste nascevano da un giudicato (sentenza del Pretore di RAGIONE_SOCIALE confermata in appello e cassazione con sentenza n.9024 del 2001) che aveva confermato il diritto a conservare il sistema di perequazione automatica del trattamento pensionistico integrativo. L’erogazione di quest’ultimo era stata poi esternalizzata mediante
istituzione del RAGIONE_SOCIALE per il personale del Banco di RAGIONE_SOCIALE, con propria soggettività giuridica. In base all’art.47 RAGIONE_SOCIALEo Statuto del RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE integrativa era stata erogata in forma di capitalizzazione a tutti i pensionati, ma -secondo la Corte -tale liquidazione una tantum non era stata accompagnata da alcuna espressa loro rinuncia a far valere il diritto oggetto di giudicato; diritto che la banca non aveva mai riconosciuto e che quindi non era mai stato inglobato nella RAGIONE_SOCIALE integrativa.
Avverso la sentenza, RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorrono per tre motivi, illustrati da memoria.
I pensionati e i loro aventi causa resistono con controricorso, illustrato da memoria, mentre rimanevano intimati NOME NOME ed COGNOME NOME.
All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1197, 1292 e 1362 c.c., per non avere la Corte ritenuto che l’adesione alla capitalizzazione RAGIONE_SOCIALEa prestazione da parte degli odierni ricorrenti e loro danti causa comportasse l’estinzione del diritto alla perequazione del trattamento pensionistico integrativo.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1230, 1300 e 1362 c.c. per non avere la Corte ritenuto che la liquidazione una tantum a mezzo di capitalizzazione realizzasse una
novazione con effetto estintivo del credito alla prestazione periodica perequativa.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.1304 c.c. gli artt.1230, 1300 e 1362 c.c., per non avere la Corte considerato che RAGIONE_SOCIALE aveva profittato ex art.1304 c.c. RAGIONE_SOCIALEa transazione conclusa dai pensionati con il RAGIONE_SOCIALE.
I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro stretta correlazione, sono fondati.
Le questioni poste dal ricorso sono state valutate da questa Corte con varie ordinanze (Cass. nn. 18383 e 18384 del 2022; Cass. n. 25033 del 2023, Cass. n. 24910 del 2023). In tali precedenti, cui va data continuità, si è chiarito che dopo la c.d. privatizzazione degli enti pubblici creditizi, la l. n. 218 del 1990 delegò il Governo ad emanare decreti diretti, tra l’ altro, a disciplinare, secondo le norme RAGIONE_SOCIALE‘assicurazione generale obbligatoria per l ‘ invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi che, alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa stessa legge, erano esclusi o esonerati dall ‘ obbligo di iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria.
All ‘ interno di tale categoria si trovavano anche i dipendenti del Banco di RAGIONE_SOCIALE; la delega fu esercitata con il d. lgs. n. 357 del 1990 che stabilì la soppressione dei regimi pensionistici esclusivi o esonerativi degli enti pubblici creditizi e la riconduzione dei loro dipendenti (attuali, futuri e in quiescenza) nell ‘ ambito
RAGIONE_SOCIALE ‘ assicurazione generale obbligatoria, attraverso l’iscrizione degli stessi in una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE.
La medesima fonte stabilì la contestuale trasformazione dei RAGIONE_SOCIALE o Casse degli ex regimi esonerati in RAGIONE_SOCIALE Integrativi RAGIONE_SOCIALE‘Assicurazione Generale Obbligatoria, con affidamento agli stessi – o, nel caso degli ex regimi esclusivi, direttamente ai datori di lavoro – RAGIONE_SOCIALEa funzione di garantire il trattamento previdenziale complessivo di maggior favore già goduto dai dipendenti in servizio o in RAGIONE_SOCIALE al 31 dicembre 1990.
Con riguardo ai dipendenti già titolari di trattamento pensionistico in essere all ‘ entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa l. n. 218 del 1990 (cioè al 21 agosto 1990), si prevedeva che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE assumesse a proprio carico una quota del trattamento (secondo percentuali normativamente indicate) mentre i RAGIONE_SOCIALE Integrativi – o i datori di lavoro – assumessero a proprio carico la differenza tra detta quota – incrementata per effetto RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEa perequazione automatica RAGIONE_SOCIALE ‘ assicurazione generale obbligatoria – e il trattamento previdenziale complessivo di maggior favore cui i pensionati avrebbero avuto diritto in base ai soppressi regimi esclusivi o esonerativi.
Non è controverso, quanto al tema RAGIONE_SOCIALEa presente fattispecie, che con la sentenza n.17809 del 1994, passata in giudicato a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza di questa Corte (n.9024 del 2001), si riconobbe ai ricorrenti «il diritto alla perequazione dal 1° gennaio 1994 al 26 luglio 1996 ». Altrettanto indiscusso è che detta perequazione determinò (almeno in astratto, contestandosi che in concreto ciò sia avvenuto) un certo incremento RAGIONE_SOCIALE ‘ importo RAGIONE_SOCIALEa quota del trattamento
pensionistico di natura integrativa, rispetto a quella gravante sulla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, e quindi RAGIONE_SOCIALEa quota posta a carico del RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Sulla base di tali premesse teoriche, le ordinanze sopra richiamate di questa Corte affrontano specificamente la questione degli effetti RAGIONE_SOCIALEa capitalizzazione RAGIONE_SOCIALEa detta RAGIONE_SOCIALE integrativa, rimarcando ancora come, in proposito, non siano ravvisabili errori o incertezze nella qualificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda o nella determinazione del suo oggetto che, senza possibilità di dubbio, si attesta (a prescindere dalle odierne deduzioni) sulla richiesta di condanna, RAGIONE_SOCIALEa ex datrice di lavoro e del RAGIONE_SOCIALE, alla erogazione di una somma mensile per un lasso temporale che va oltre la data di capitalizzazione.
Ciò è riscontrabile anche nel caso di specie ove, con il ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti (ad eccezione di NOME COGNOME, come si dirà oltre), sulla base RAGIONE_SOCIALEa sentenza n.17809 cit. e di quelle successive, hanno agito per ottenere la condanna a corrispondere gli importi dovuti, relativamente al periodo dal luglio 2008 al giugno 2013, per mancato adeguamento dei trattamenti integrativi spettanti.
Deriva, pertanto, l’accoglimento dei motivi poiché le originarie domande, pur legate all ‘ inadempimento del Banco per gli obblighi derivanti dal richiamato giudicato, non riguardano i criteri di calcolo RAGIONE_SOCIALEa somma corrisposta a titolo di capitalizzazione (la quale non avrebbe incluso nel calcolo le somme dovute in virtù del giudicato), ma pretendono la corresponsione RAGIONE_SOCIALEe maggiori somme dovute in virtù del giudicato come se non vi fosse stata capitalizzazione.
Senonché, la richiesta di capitalizzazione ha determinato l’effetto estintivo RAGIONE_SOCIALEa prestazione pensionistica integrativa periodica (v. in tal senso, in vicenda relativa ad altro Istituto di credito, Cass. n. 25215 del 2020, punti 14 e ss., Cass. n.18383 del 2022); per conseguenza, la pretesa, per il periodo controverso, almeno nei termini in cui risulta concretamente promossa, non è fondata.
Discorso in parte diverso vale per NOME COGNOME, poiché costui, a differenza degli altri pensionati, ha esercitato la richiesta di capitalizzazione in data 1.11.2009, ovvero in epoca successiva al periodo oggetto di causa (luglio 2008 al giugno 2013). Per COGNOME, dunque, il diritto alle differenze maturate spetta limitatamente al periodo luglio 2008 – 1.11.2009, mentre per il prosieguo anch’egli è soggetto agli effetti RAGIONE_SOCIALEa capitalizzazione, potendo perciò vedere inclusa nella somma da porre alla sua base il maggior importo risultante dal giudicato.
La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione per gli accertamenti necessari, nonché per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 23.4.24