Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28221 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28221 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
Oggetto: SUCCESSIONI
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19380/2017 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
-RICORRENTE –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE-
COGNOME NOME , rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO.
-RESISTENTE-
ORFANOTROFIO FEMMINILE CONTESSA NOME COGNOME, in persona del legale rappresentante p.t..
COGNOME NOME E COGNOME NOME.
-INTIMATI-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 18/2017, pubblicata in data 24.1.2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.2.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto di respingere il ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con citazione notificata in data 29.9.2004, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno evocato in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, esponendo che, con testamento del 3.4.1875, NOME COGNOME aveva disposto de l suo patrimonio immobiliare, devolvendolo all’ora costituendo RAGIONE_SOCIALE (eretto in ente morale con Decreto reale del 23.12.1876), in modo che le attività di assistenza alle orfane fossero svolte esclusivamente sotto la guida RAGIONE_SOCIALEe Suore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (o, in mancanza, di suore appartenenti ad altro ordine religioso), prevedendo inoltre che, nel caso in cui l’RAGIONE_SOCIALE fosse stato – per qualsiasi motivo – soppresso o ne fosse stata alterata o cambiata la destinazione, il patrimonio sarebbe stato devoluto -anche in tempo remoto -agli eredi legittimi RAGIONE_SOCIALEa testatrice.
Secondo gli attori, era accaduto che presso l’istituto non era più presente alcun appartenente ad un ordine religioso e che il Consiglio di amministrazione, data la grave situazione debitoria, aveva deliberato l’approvazione di un nuovo statuto che aveva
stravolto le originarie finalità, destinando il patrimonio a scopi diversi da quelli assistenziali.
Con decreto n. 59/2004 il Presidente RAGIONE_SOCIALEa Regione Molise aveva nominato un Commissario straordinario con poteri sostitutivi di quelli del CDA per compiere tutte le attività necessarie per pervenire all’estinzione RAGIONE_SOCIALE‘ente; infine, la Regione, con decreto n. 238/2010, aveva avviato le procedure di estinzione, non essendo l’RAGIONE_SOCIALE più in grado di operare.
Hanno chiesto di dichiarare gli attori unici eredi di NOME COGNOME ed esclusivi titolari dei beni inizialmente devoluti all’RAGIONE_SOCIALE, essendosi realizzate le condizioni contemplate d alle disposizioni di ultima volontà.
Si è costituito l’RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, eccependo il difetto di giurisdizione del giudizio ordinario, la carenza di legittimazione attiva e passiva e la non integrità del contraddittorio.
Acquisita documentazione ed espletata c.t.u., il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato lo scioglimento RAGIONE_SOCIALE‘ente e ha devoluto tutti i beni ereditari al solo NOME COGNOME, respingendo ogni altra richiesta e regolando le spese.
La sentenza è stata im pugnata dall’RAGIONE_SOCIALE. E’ intervenuto in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia. Si è infine costituito anche NOME COGNOMECOGNOME eccependo l’inammissibilità del gravame.
All’esito, la Corte d’appello ha respinto anche l a domanda di NOME COGNOME, confermando nel resto la prima decisione.
Il Giudice distrettuale ha ritenuto, in primo luogo, che l’RAGIONE_SOCIALE fosse legittimato ad impugnare la sentenza di primo grado, poiché la delibera regionale n. 258/2010 non ne aveva disposto lo scioglimento, ma aveva semplicemente nominato un Commissario
straordinario con compiti di svolgere per un periodo di sei mesi le attività finalizzate all’estinzione RAGIONE_SOCIALE‘ente, non essendovi elementi per stabilire quando il Commissario avesse completamente adempiuto ai compiti previsti dalla delibera di incarico.
Ha dichiarato ammissibile l’intervento in appello del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sul rilievo che l’eventuale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda degli eredi di NOME COGNOME avrebbe interferito con le competenze comunali contemplate dalle disposizioni di cui alle LL. 328/2000 e 207/2001 in tema di riordino del sistema RAGIONE_SOCIALEe istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in forza RAGIONE_SOCIALEe quali il RAGIONE_SOCIALE aveva già sollecitato l’Autorità regio nale di vigilanza affinché garantisse l’impiego del patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘ente per scopi assistenziali coerenti con la volontà RAGIONE_SOCIALEa fondatrice.
Esclusa, inoltre, l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘intervento del COGNOME, che aveva fatto valere taluni crediti verso l’RAGIONE_SOCIALE senza esercitare un diritto pregiudicato dagli effetti RAGIONE_SOCIALEa sentenza, la Corte di merito ha negato che si fossero realizzate le condizioni volute dalla disponente per la devoluzione del patrimonio agli eredi, non essendo provata l’assenza di suore presso l’istituto, né l’alterazione RAGIONE_SOCIALEe finalità RAGIONE_SOCIALE‘istituto, poiché il nuovo statuto approvato dal RAGIONE_SOCIALE prevedeva il conseguimento di scopi aggiuntivi, senza pregiudizio per le originarie attività benefiche.
Non era dimostrato neppure lo scioglimento del CDA da data anteriore alla lite, poiché gli effetti del decreto 59/2004 erano stati sospesi dal Tar Molise, non risultando quale esito avesse avuto il giudizio, essendo meritevole di accoglimento anche l’eccezione di ultra-petizione poiché -secondo la sentenza – il Tribunale aveva dichiarato lo scioglimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE benché gli attori avessero chiesto di accertare l’intervenuta sostituzione del CDA con un commissario straordinario.
Rilevato che la testatrice aveva inteso devolvere il proprio patrimonio agli eredi legittimi ove, anche in tempo remoto, si fossero verificate le condizioni risolutive dei lasciti disposti in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la sentenza ha affermato che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 586 del codice civile vigente, i beni andavano attribuiti allo Stato in mancanza di parenti RAGIONE_SOCIALEa disponente entro il sesto grado e che la volontà espressa nel testamento non poteva prevalere sulla disciplina RAGIONE_SOCIALEa successione legittima.
Inoltre, pur potendosi ritenere che la testatrice avesse inteso beneficiare i propri discendenti a prescindere dal grado di parentela, non vi era prova che NOME COGNOME fosse legato da vincoli di discendenza con la disponente, nulla avendo accertato in proposito il consulente tecnico d’ufficio.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso in sette motivi, illustrati con memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e con memoria illustrativa.
NOME COGNOME ha depositato atto di costituzione.
Le altre parti non hanno svolto difese.
La causa è stata decisa nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 -bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 83, 84, 115, 116 c.p.c. e 1722 c.c., sostenendo che l’RAGIONE_SOCIALE non era legittimato a proporre appello, essendo già stato sciolto con la pronuncia di primo grado n. 119/2011; l’estinzione era provata anche dalla comunicazione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cui alla nota n. 708/2010 – che richiamava a sua volta la delibera regionale n. 238/2010, ove si dava atto RAGIONE_SOCIALE‘inoperatività del CDA –
ed infine dalla precedente delibera comunale n. 59/2004, che aveva disposto il commissariamento RAGIONE_SOCIALE‘I stituto.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 100 c.p.c., sostenendo che l’RAGIONE_SOCIALE, essendo ormai destinato all’estinzione o comunque non operativo per effetto RAGIONE_SOCIALEa delibera 238/2010, mai revocata ed avente efficacia esecutiva, non aveva un interesse concreto ed attuale a contestare la pronuncia di primo grado con cui tutti beni immobili erano stati devoluti al ricorrente, non potendo comunque conservarne la titolarità una volta verificatesi le condizioni risolutive contemplate dal testamento.
I due motivi sono infondati.
L’RAGIONE_SOCIALE non era sciolto prima RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del giudizio di primo grado, ma era stato semplicemente commissariato con delibera regionale n. 59/2004 adottata nell’aprile 2004, con effetto dalla notifica del provvedimento, delibera che era stata successivamente impugnata dinanzi al Tar Molise, che ne aveva sospeso l’efficacia nel maggio 2004.
Dal testo RAGIONE_SOCIALEa successiva delibera 238/2010, si evince che ancora nel 2010 -in pendenza di causa – il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva semplicemente sollecitato l’avvio RAGIONE_SOCIALEe procedure di estinzione e che, a seguito di tale richiesta, la Regione aveva nominato un commissario per procedere ai successivi adempimenti (per la durata di sei mesi).
Tale effetto estintivo non può ricollegarsi alla sentenza di primo grado: la pronuncia era stata impugnata proprio per contestare l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di scioglimento RAGIONE_SOCIALE‘ente. Tale statuizione non era passata in giudicato al momento RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del processo di secondo grado (o del presente giudizio di legittimità).
Non consta infine che il provvedimento di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia del commissariamento di cui alla delibera 59/2004 -adottato dal Tar Molise – avesse perduto effetto al momento del rilascio RAGIONE_SOCIALEa procura alle liti (ottobre 2004) e che, quindi, il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE avesse officiato il difensore allorquando ne erano ormai cessate le funzioni per effetto RAGIONE_SOCIALEa nomina del Commissario straordinario, con poteri sostituivi RAGIONE_SOCIALE‘organo di gestione.
Essendo regolare il rilascio RAGIONE_SOCIALEa procura, non occorre stabilire se in pendenza di causa fosse entrato in carica il Commissario straordinario nominato con la delibera n. 59/2004: il mandato alle liti conferito dall’organo rappresentativo di una persona giuridica conserva la propria efficacia finché non sia stata formalmente revocato, anche se l’organo che l’abbia rilasciata venga successivamente soppresso e sostituito da altro e differente organo (Cass. 6607/2004; Cass. 2679/1998; Cass. 9992/1994; Cass. 6410/1984).
Di conseguenza, il difensore poteva proporre l’appello nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘Istituto, essendo legittimato ad avvalersi del mandato app osto a margine RAGIONE_SOCIALEa comparsa di costituzione di primo grado, espressamente rilasciato anche per il secondo grado (Cass. s.u. 761/1999; Cass. 2679/1998; Cass. 100/1997; Cass. 2656/2005; Cass. 8281/2006; Cass. 11847/2007; Cass. 17216/2017).
Sussisteva, inf ine, l’interesse RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ad impugnare la sentenza di primo grado che, ove passata in giudicato, avrebbe determinato la perdita RAGIONE_SOCIALE‘intero patrimonio immobiliare e di quelle dotazioni essenziali per la prosecuzione RAGIONE_SOCIALEe attività, volendosi impedire proprio la devoluzione del patrimonio RAGIONE_SOCIALEa testatrice in favore degli ulteriori chiamati.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116, 303 e 404 c.p.c., sostenendo che il RAGIONE_SOCIALE non era legittimato ad
intervenire in appello, non avendo esercitato un diritto incompatibile con quello in contesa. A parere del ricorrente, non era sufficiente che la pronuncia di primo grado interferisse con le competenze RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione locale in tema di avvio RAGIONE_SOCIALEa procedure di estinzione RAGIONE_SOCIALE‘ ente, dovendo invece considerarsi che -prima RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del giudizio di secondo grado -la Regione Molise aveva già deliberato la soppressione RAGIONE_SOCIALE‘istituto.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
A prescindere dalla possibilità del RAGIONE_SOCIALE di intervenire in appello ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 344 c.p.c. per le ragioni di cui ha dato conto la pronuncia impugnata, va posto in rilievo che la partecipazione al giudizio RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione si è rivelata meramente formale, avendo essa formulato difese che la Corte territoriale ha ritenuto assorbite o superate dall’accoglimento dei motivi di appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (cfr. sentenza, pag. 8), e che non hanno in alcun modo inciso sull’esito finale RAGIONE_SOCIALEa causa o sulla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, di cui è stata disposta l’integrale compensazione.
In ragione RAGIONE_SOCIALEa descritta situazione processuale e in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘esito finale anche del presente giudizio di legittimità (per le ragioni in prosieguo evidenziate), che vede soccombente il ricorrente, questi non ha ragione di dolersi RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘intervento del RAGIONE_SOCIALE, dalla cui cassazione non potrebbe trarre alcun effetto utile.
Vanno trattati congiuntamente il quarto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso.
Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la sentenza, in contrasto con le risultanze processuali, abbia ritenuto non dimostrata, e quindi irrealizzata, la condizione RAGIONE_SOCIALE‘assenza di suore presso l’Istituto, circostanza che invece emergeva dagli atti adottati dalla Regione e dal RAGIONE_SOCIALE,
che, per tale motivo, avevano avviato le procedure di estinzione RAGIONE_SOCIALE‘ente.
Si era avverata anche l’ulteriore condizione risolutiva del lascito in favore RAGIONE_SOCIALE‘Istituto, ossia l’alterazi one RAGIONE_SOCIALEe finalità benefiche RAGIONE_SOCIALE‘Istituto, poiché, per effetto RAGIONE_SOCIALEe modifiche statutarie deliberate dal CDA, erano stati modificati radicalmente gli scopi originari, in contrasto con la volontà RAGIONE_SOCIALEa testatrice, ed era ormai in itinere la procedura di es tinzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, non essendo possibile dar corso alle attività di assistenza alle orfane in considerazione RAGIONE_SOCIALEa grave situazione di dissesto finanziario RAGIONE_SOCIALE‘ente e del definitivo consolidamento degli effetti del Commissariamento disposto sin dal 2004.
Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 457, comma secondo, 572, 586 c.c., per aver la Corte di merito sostenuto che l’eredità spettasse allo Stato, in mancanza di parenti entro il sesto grado RAGIONE_SOCIALEa disponente, in base alla disciplina RAGIONE_SOCIALEa successione legittima in vigore al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALEe attività da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Si eccepisce che la COGNOME aveva disposto dei suoi beni per testamento e che la norma che attribuisce la qualità di eredi ai parenti entro il sesto grado regola la successione ab intestato; in ogni caso, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa data di apertura RAGIONE_SOCIALEa successione, era applicabile l’art. 742 del codice civile del 1865, in base al quale l’eredità doveva essere devoluta per legge ai paren ti entro il decimo grado, tra cui era ricompreso anche il ricorrente (parente di settimo grado RAGIONE_SOCIALEa COGNOME).
Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la sentenza, nel negare che il NOME fosse discendente RAGIONE_SOCIALEa de cuius, non abbia tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe risultanze degli alberi genealogici e degli estratti anagrafici prodotti in causa,
trascurando inoltre che, proprio in virtù del suddetto legame di parentela, la figlia del ricorrente era stata nominata componente del CDA RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. La pronuncia avrebbe immotivatamente disatteso le conclusioni formulate dal c.t.u., che aveva puntualmente ricostruito i rapporti di parentela con la disponente.
3.1. Tutte le suddette censure non sono fondate per le ragioni che seguono.
La devoluzione dei beni immobili inizialmente attribuiti all’instituendo RAGIONE_SOCIALE dalla NOME COGNOME era risolutivamente condizionata all’effettivo perseguimento RAGIONE_SOCIALEe finalità benefiche, prevedendosi -quale condizione alternativa all’assenza di suore presso l’Istituto -che laddove l’RAGIONE_SOCIALE fosse stato per qualsiasi motivo soppresso o ne fosse alterata o cambiata la destinazione , tutto ciò che all’RAGIONE_SOCIALE apparteneva sarebbe stato devoluto agli eredi legittimi’ RAGIONE_SOCIALEa testatrice e che ‘ agli stessi eredi legittimi sarebbe stata devoluta l’eredità nel caso che gli enti fossero soppressi o fosse tolta loro la facoltà di esercitare le opere stabilite a loro carico ‘.
La COGNOME aveva inteso beneficiare i propri eredi legittimi, ossia -come ha chiarito la sentenza -i propri parenti, anche ove la vocazione fosse intervenuta ‘ in tempo remoto ‘, ponendo un vincolo destinato ad operare sine die, in qualunque momento si fossero avverate le condizioni risolutive apposte alla prima chiamata.
Ciò posto, occorre interrogarsi se e entro che limiti la testatrice potesse disporre in favore di successibili non nominativamente identificati e se il ricorrente potesse, quale erede legittimo, avanzare pretese sui cespiti facenti parte de ll’asse ereditario, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa disciplina in tema di incapacità a succedere.
Nel regime successorio vigente al momento RAGIONE_SOCIALEa morte RAGIONE_SOCIALEa disponente (art. 724 del codice civile del 1865), la capacità di
succedere per legge competeva solo ai soggetti già concepiti al momento RAGIONE_SOCIALE‘apertura RAGIONE_SOCIALEa successione (e che fossero anche nati vitali); i non concepiti potevano ricevere solo per testamento, purché a tale data figli immediati di una persona vivente (art. 764 c.c.).
L’attuale art. 462, comma terzo , c.c. contiene disposizioni di analogo contenuto (ma non richiede il requisito RAGIONE_SOCIALEa nascita vitale), contemplando -al pari del codice del 1865 – tassative ipotesi di incapacità giuridica assoluta.
Da tali previsioni conseguivano (e conseguono tuttora, anche nella disciplina vigente) la radicale inefficacia di un’eventuale disposizione testamentaria a favore RAGIONE_SOCIALE‘incapace e l’impossibilità di questi di succedere per legge anche in caso di avveramento RAGIONE_SOCIALEa condizione risolutiva apposta alla prima chiamata, poiché, in tal caso, l’ulteriore chiamato è considerato erede fino dal momento RAGIONE_SOCIALE‘apertura RAGIONE_SOCIALEa successione, dovendo, già a tale data, possedere la capacità di succedere (restando esclusi anche gli effetti RAGIONE_SOCIALEa rappresentazione la quale, già nel precedente codice civile, per la sua collocazione nella sezione II, Capo I, titolo I del libro III, costituiva una forma di successione ex lege invocabile solo a favore di chi avesse la capacità a succedere: cfr., per l’analogo principio nella vigenza RAGIONE_SOCIALE‘a ttuale codice, Cass. 4321/2012).
Le norme sull’incapacità mirano ad impedire che il testatore possa incondizionatamente e senza limitazioni di tempo imporre vincoli alla destinazione e alla circolazione dei beni, in contrasto con esigenze di ordine pubblico.
Il complesso RAGIONE_SOCIALEe censure, volto a far valere la posizione di erede legittimo del ricorrente quale chiamato in tempo remoto all’eredità, omette inammissibilmente di affrontare questo primo indefettibile presupposto per la validità RAGIONE_SOCIALEa asserita devoluzione ereditaria ed
anzi espone circostanze di fatto che ne attestano inequivocabilmente l’insussistenza.
3.2. Deve infatti ritenersi, in applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa di cui agli articoli dianzi citati, del tutto elusa dal ricorso che la COGNOME, una volta determinatasi a devolvere l’eredità relativamente agli immobili -ai propri parenti, potesse designare solo coloro che, all’interno di tale cerchia, fossero già nati al momento RAGIONE_SOCIALE‘apertura RAGIONE_SOCIALEa successione o che, sebbene non concepiti, fossero figli di parenti RAGIONE_SOCIALEa disponente, in vita al momento RAGIONE_SOCIALE‘apertura RAGIONE_SOCIALEa successione.
Di nessuna di tali condizioni può legittimamente avvalersi il ricorrente.
Occorre muovere dalle indicazioni che si traggono dal ricorso -pag. 39 – ove, nel ricostruire i rapporti di parentela con la de cuius, è precisato che la COGNOME era morta il 30.4.1875 senza lasciare figli e che il ricorrente era nato solo nel DATA_NASCITA ed era figlio di NOME COGNOME, nato nel DATA_NASCITA.
La successione si era, dunque, aperta allorquando NOME COGNOME non era ancora nato, non era concepito e non poteva succedere ab intestato; agli effetti RAGIONE_SOCIALEa capacità di succedere per testamento, non era figlio di persona – legata da vincoli di parentela con la de cuius- che fosse già in vita al momento RAGIONE_SOCIALE‘apertura RAGIONE_SOCIALEa successione, avvenuta nel 1875, dato che il padre, NOME COGNOME, era nato nel DATA_NASCITA (cfr. ricorso, pag. 39).
Era quindi irrilevante accertare se, come si deduce in ricorso, la successione dovesse intendersi -ad ogni effetto – regolata dal testamento o dalla legge, né occorreva stabilire se la delazione competesse ai parenti entro il sesto o il decimo grado (o anche a prescindere dal grado di parentela) secondo le disposizioni RAGIONE_SOCIALEa
successione legittima del codice del 1865 o di quello in vigore, e se il legame di discendenza emergesse dai documenti acquisiti o dalle indagini del c.t.u., poiché il COGNOME, non avendo la capacità di succedere, non poteva e non può in alcun caso coltivare aspettative successorie sugli immobili facenti parte RAGIONE_SOCIALE‘eredità oggetto di causa.
Avendo respinto la domanda del ricorrente, la sentenza impugnata è, pertanto, conforme a diritto nel dispositivo e non può essere cassata, dovendosi esclusivamente rettificare -nei suddetti termini -la motivazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, comma quarto, c.p.c..
4. Il quinto motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., per aver la sentenza erroneamente affermato che il Tribunale, dichiarando l’estinzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, aveva pronunciato in assenza di domanda, trascurando che, avendo il ricorrente rivendicato la qualità di erede per l’intervenuto avveramento RAGIONE_SOCIALEe condizioni contemplate dal testamento (tra le quali era compreso lo scioglimento RAGIONE_SOCIALE‘istituto), tale richiesta doveva considerarsi implicitamente proposta.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
Il ricorrente non può vantare -per quanto detto – aspettative successorie sull’ere dità RAGIONE_SOCIALEa De COGNOME e non ha alcun interesse a contestare la correttezza RAGIONE_SOCIALEa pronuncia sul punto in discussione, non potendo ottenere alcun risultato utile dall’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa censura.
Peraltro, la Corte di merito non si è limitata a ritenere violat o l’art. 112 c.p.c. ad opera del giudice di primo grado, ma ha anche escluso che l’ente fosse stato effettivamente sciolto o si fosse estinto, avendo evidenziato, che, con il decreto 58/2004, era stato semplicemente disposto il Commissariamento RAGIONE_SOCIALE‘Istitu to, con delibera immediatamente sospesa (cfr. sentenza, pag. 6).
Il ricorso è respinto, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di legittimità in considerazione RAGIONE_SOCIALEa complessità dei temi dibattuti e RAGIONE_SOCIALE‘assenza di precedenti sulle questioni decise.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda