Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6752 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6752 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12372-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 573/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 25/10/2018 R.G.N. 668/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
R.G.N. 12372/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/01/2024
CC
R.G. 12372/19
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 25.10.2018 n. 573, la Corte d’appello di Salerno rigettava l’appello di COGNOME NOME, avverso la sentenza del tribunale di Salerno che aveva dichiarato la decadenza di quest’ultima dalla domanda proposta, volta a chiedere la dichiarazione di sussistenza del suo rapporto di lavoro agricolo e la reiscrizione nei relativi elenchi bracciantili.
Il tribunale rilevava che, essendo stata pubblicata sul sito dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la cancellazione della Pazzanase dagli elenchi bracciantili, in data 18.9.2015, il ricorso era inammissibile, perché tardivo, essendo stato depositato solo il 5.12.2016.
La Corte d’appello, da parte sua, confermava sostanzialmente la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, COGNOME NOME ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha spiegato difese scritte.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, la ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 22 comma 1 del DL n. 7/70, convertito con legge n. 83/70, dell’art. 11 del DL n. 375/93, dell’art. 12 bis del RD n. 1949/1940, inserito dal DL n. 98/11, in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 disp. att. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c., perché erroneamente, la Corte del merito aveva attribuito efficacia retroattiva alla norma che prevede la conoscenza legale della cancellazione della posizione lavorativa dagli elenchi dei braccianti agricoli a decorrere dal giorno della pubblicazione telematica effettuata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel proprio sito internet – data da cui inizia a decorrere il termine di 120 gg., ai sensi dell’art. 22 comma 1 cit., per l’interessato che intenda proporre azione giudiziaria avverso il provvedimento amministrativo di cancellazione, emesso dall’istituto previdenziale – quando invece, trattandosi di un rapporto lavorativo intercorso prima dell’entrata in vigore de lla legge,
l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto provvedere alla comunicazione personale.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte ‘ La notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel proprio sito internet, ai sensi dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all’iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l’entrata in vigore dell a norma’ (Cass. n. 37974/22).
A questo indirizzo va data necessaria continuità, non ponendosi un problema di retroattività della norma, né di necessità di disciplina transitoria, atteso che le nuove modalità telematiche di notifica si applicano a disconoscimenti intervenuti dopo l’entr ata in vigore del DL n. 98/11.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Ente previdenziale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16.1.2024
Il Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME