SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 900 2025 – N. R.G. 00000353 2024 DEPOSITO MINUTA 02 01 2026 PUBBLICAZIONE 02 01 2026
Appello sentenza Tribunale RAGIONE_SOCIALE n. 1777 del 14.11.2023 Oggetto: cancellazione elenchi braccianti agricoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in RAGIONE_SOCIALE di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME COGNOME
Dott.ssa NOME COGNOME COGNOME relatore
ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO,
tra
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO–AVV_NOTAIO
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 10.01.2019, -premesso di aver lavorato, nell’anno 2014, alle dipendenze della azienda agricola per 81 giornate, occupandosi della piantagione e raccolta di carciofi, pomodori e meloni, presso terreni ubicati in agro di RAGIONE_SOCIALE, alle contrade Villanova e Santa Lucia, e di essere stato successivamente cancellato dagli elenchi dei braccianti agricoli in relazione alle predette giornate già accreditate- adiva il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE perché fosse riconosciuto il proprio diritto a essere iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per il numero di giornate suddette, con conseguente annullamento di qualsivoglia provvedimento finalizzato alla restituzione di prestazioni previdenziali, emesso in conseguenza del disconoscimento disposto dall’ .
Si costitutiva in giudizio l’ che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del ricorso, richiamando le conclusioni rassegnate dagli ispettori nel verbale di accertamento n.
2017013172/DDL del 6.06.2018, redatto a seguito dell’accertamento espletato nei confronti della azienda agricola .
Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva la domanda, disponendo l’iscrizione della ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli per 81 giornate nell’anno 2014 e condannando l’ al pagamento delle spese di lite. In part icolare, il Tribunale reputava che le valutazioni svolte dagli ispettori dell’ non fossero sufficienti a ritenere l’insussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio ed evidenziava, per contro, l’attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni ( e ), che avevano confermato le allegazioni attoree.
L’ ha proposto appello avverso tale sentenza, censurandola nella parte in cui il Tribunale, accogliendo la domanda attorea, non aveva tenuto nella dovuta considerazione il fatto che lo stesso , titolare dell’azienda agricola, aveva ammesso, in p resenza dei funzionari, di aver proceduto ad assunzioni fittizie nell’anno 2017 (come da elenco dal medesimo predisposto), che questi non aveva mai presentato i modelli F24 ed era debitore di contributi calcolati in € 528.418,21. Ha aggiunto che nel corso dell’attività ispettiva aveva esibito ben 17 modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione (compilati in date comprese tra il maggio 2012 ed il gennaio 2016) nei quali dava atto di essere stato informato dalla RAGIONE_SOCIALE dell’eccedenza di manodopera rispetto al fabbisogno colturale dei terreni, molti dei quali non erano risultati nella sua disponibilità. Ha inoltre evidenziato alcune incongruenze presenti nelle dichiarazioni rese dai testi e e l’inattendibilità di tutti testimoni, che avevano, anch’essi, presentato ricorso giudiziale per ottenere l’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli al pari della appellante. Ha concluso per il rigetto della domanda.
si è costituito nel presente giudizio contestando gli avversi argomenti e deducendo di aver fornito ampia prova dell’effettività del lavoro prestato alle dipendenze di , che pure aveva nella propria disponibilità dei terreni. Ha inoltre evidenziato che le testimoni escusse nel giudizio di primo grado, e avevano ottenuto il riconoscimento del loro rapporto di lavoro sentenze del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 912/2022 (resa nel giudizio RG 200/2019 c e n. 1964/2023 (resa nel giudizio RG 5978/2018 c , entrambe passate in giudicato. Ha concluso per il rigetto dell’appello.
All’udienza del 26.11.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato e deve essere rigettato.
Come è noto, laddove il diritto all’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli venga disconosciuto dall’ , grava sul lavoratore l’onere di dimostrare in giudizio la sussistenza del rapporto di lavoro (Cass. n.13877/2012, n.28716/2011).
Occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 2700 c.c., il contenuto del verbale degli ispettori degli enti previdenziali o assistenziali fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti.
Tale portata probatoria non può riconoscersi, invece, a quelle parti dei verbali ispettivi che non si limitano ad attestare specifici fatti, ma contengono valutazioni derivanti da collegamenti tra elementi logici e dati riscontrati, e che quindi restano suscettibili di verifica giudiziale. Tale verifica va eseguita caso per caso, tenendo conto delle allegazioni fattuali contenute in ricorso e degli elementi di prova forniti in giudizio. Pertanto, non può attribuirsi rilievo decisivo, in un senso o in un altro, al mero esito di altri giudizi riguardanti altri lavoratori della stessa azienda agricola, o riguardanti la stessa lavoratrice o lo stesso lavoratore per anni differenti.
Nel caso di specie nel corso dell’ispezione, con riferimento al periodo che qui interessa, è stato rilevato: – che la ditta individuale di si è iscritta presso la RAGIONE_SOCIALE per lo svolgimento di attività di coltivazione di ortaggi solo il 3.10.2013, dichiarando, come inizio dell’attività, la data del 4.9.2013; – che dal 2012 al 2017 le giornate di lavoro agricolo dipendente denunziate da all’ superavano, anno per anno, di diverse migliaia il fabbisogno derivante dalle denunzie aziendali del medesimo ; -che in particolare nel 2014, a fronte di un fabbisogno aziendale di 928 giornate di lavoro, sono stati dichiarati rapporti di lavoro per 11.476 giornate e nel 2015, a fronte di un fabbisogno di 2.200 giornate, ne sono state dichiarare 7953; che l’azienda praticava la coltura dei carciofi; -che non era stato effettuato alcun versamento di contributi previdenziali per i dipendenti formalmente assunti; che nella dichiarazione scritta di riepilogo delle giornate di lavoro del 2017, consegnata agli ispettori (ma non allegata al verbale prodotto in giudizio), il aveva ammesso che di aver erroneamente denunciato all’ lavoratori che tuttavia non avevano prestato attività lavorativa.
Se, da un lato, è emerso che gran parte dei rapporti di lavoro sono fittizi, avendo essi avuto solo una esistenza formale finalizzata a far acquisire benefici previdenziali agli asseriti dipendenti, da altro lato, tuttavia, occorre osservare che nello stesso verbale di accertamento del 6.6.2018 (a pag.8) è stata comunque riconosciuta una effettiva attività aziendale di coltivazione di carciofi in una certa misura:
gli ispettori hanno infatti osservato che ‘ si può ragionevolmente ritenere che la ditta di fatto, abbia svolto solo un minimo di attività agricola circoscrivibile, per ciascun anno, ai terreni indicati nella tabella sotto riportata, che sviluppano un fabbisogno di giornate bracciantili annue notevolmente
inferiore rispetto al numero delle giornate denunciate all’ . In particolare, nella tabella di pag.9 del verbale, per il 2014 l’ ha calcolato un fabbisogno di 928 giornate di lavoro.
Ne consegue che non può escludersi in maniera totale e aprioristica la sussistenza di rapporti di lavoro bracciantile effettivi, almeno in tali limiti e per tali anni, essendo necessaria, con specifico riferimento al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, la rigorosa verifica delle risultanze istruttorie.
*
Tanto premesso, all’esito della valutazione degli elementi di prova acquisiti al giudizio e, in particolare, dal tenore delle deposizioni dei testi escussi in giudizio, sono emersi elementi ragionevolmente certi per ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro di alle dipendenze della azienda agricola di nell’anno 2014.
In particolare, -anch’ella dipendente di nell’anno 2014, ed escussa in qualità di teste nel giudizio di primo grado- ha confermato la prestazione di attività lavorativa dell’appellato alle dipendenze di nei mesi compresi da luglio a dicembre dell’anno 2014 (per come risultanti anche dalle buste paga in atti) e la adibizione dello stesso alla raccolta dei carciofi presso i terreni ubicati in INDIRIZZO.
Di analogo contenuto anche le dichiarazioni della teste , che ha confermato l’esistenza del rapporto di lavoro con le medesime modalità almeno sino a ottobre 2014.
Le dichiarazioni rese dalle predette testimoni appaiono particolarmente attendibili, ove si consideri che le stesse hanno ottenuto la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l’anno 2014, rispettivamente con sentenza n. 917/2022 (per la signora ) e con sentenza n. 1964/2022 (per la signora , emesse dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e avverso le quali non risulta proposto appello (circostanza incontestata).
Le suesposte emergenze istruttorie forniscono prova ragionevolmente certa della sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio e non appaiono inficiate dagli esiti dell’accertamento ispettivo, da cui emergono, al contrario, elementi a sostegno della prospettazione di parte appellata, considerato che, per come già rilevato, gli ispettori hanno riconosciuto che ha avuto la disponibilità di fondi per la coltivazione dei carciofi nell’anno 2014.
D’altra parte, a fronte di siffatto univoco quadro probatorio, le rilevate anomalie gestionali addebitate alla azienda agricola di non consentono di dubitare della genuinità del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Per tutte le ragioni suddette, quindi, la sentenza deve essere confermata nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro e il diritto dell’appellato alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per le giornate lavorate.
L’appello deve essere quindi rigettato.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M. La Corte d’Appello di Lecce- Sezione lavoro
Visto l’art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull’appello proposto con ricorso del 14/05/2024 da nei confronti di , avverso la sentenza del 14/11/2023 n. 1777 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, così provvede:
Rigetta l’appello
Condanna l’appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1.984,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell’art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 26/11/2025
Il COGNOME estensore Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME