SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 844 2025 – N. R.G. 00000220 2024 DEPOSITO MINUTA 02 01 2026 PUBBLICAZIONE 02 01 2026
Appello sentenza Tribunale RAGIONE_SOCIALE n. 1487 del 3.10.2023 Oggetto: cancellazione elenchi braccianti agricoli
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in RAGIONE_SOCIALE di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME COGNOME
Dott.ssa NOME COGNOME COGNOME relatore
ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, iscritta al n. 220NUMERO_DOCUMENTO,
tra
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO-Sammarco
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 17.01.2019, -premesso di aver lavorato, negli anni 2015 e 2016, alle dipendenze della azienda agricola , rispettivamente per 102 e 118 giornate, occupandosi della piantagione e raccolta di carciofi, presso terreni ubicati in agro di RAGIONE_SOCIALE, alle contrade INDIRIZZO, Palmarini e Apani, e di essere stato successivamente cancellato dagli elenchi dei braccianti agricoli in relazione alle predette giornate già accreditate- adiva il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE perché fosse riconosciuto il proprio diritto a essere iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per il numero di giornate suddette, con conseguente annullamento di qualsivoglia provvedimento finalizzato alla restituzione di prestazioni previdenziali, emesso in conseguenza del disconoscimento disposto dall’ .
Si costitutiva in giudizio l’ che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del ricorso, richiamando le conclusioni rassegnate dagli ispettori nel verbale di accertamento n.
2017013172/DDL del 6.06.2018, redatto a seguito dell’accertamento espletato nei confronti della azienda agricola .
Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva la domanda, disponendo l’iscrizione del ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli per 102 giornate nell’anno 2015 e per 118 giornate nell’anno 2016, condannando l’ al pagame nto delle spese di lite. In particolare, il Tribunale reputava che le valutazioni svolte dagli ispettori dell’ non fossero sufficienti a ritenere l’insussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio ed evidenziava, per contro, l’attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni , e , che avevano confermato le allegazioni attoree.
L’ ha proposto appello avverso tale sentenza, censurandola nella parte in cui il Tribunale, accogliendo la domanda attorea, non aveva tenuto nella dovuta considerazione il fatto che lo stesso , titolare dell’azienda agricola, aveva ammesso, in p resenza dei funzionari, di aver proceduto ad assunzioni fittizie nell’anno 2017 (come da elenco dal medesimo predisposto), che questi non aveva mai presentato i modelli F24 ed era debitore di contributi calcolati in € 528.418,21. Ha aggiunto che nel corso dell’attività ispettiva aveva esibito ben 17 modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione (compilati in date comprese tra il maggio 2012 ed il gennaio 2016) nei quali dava atto di essere stato informato dalla RAGIONE_SOCIALE dell’eccedenza di manodopera rispetto al fabbisogno colturale dei terreni, molti dei quali non erano risultati nella sua disponibilità. Ha inoltre evidenziato alcune incongruenze presenti nelle dichiarazioni rese dai testi che avevano riferito de ll’espletamento di attività lavorativa su terreni diversi da quelli indicati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Ha concluso per il rigetto della domanda.
si è costituito nel presente giudizio contestando gli avversi argomenti e deducendo di aver fornito ampia prova dell’effettività del lavoro prestato alle dipendenze di , che pure aveva nella propria disponibilità dei terreni. Ha inoltre evidenziato che le testimoni escusse nel giudizio di primo grado, e avevano ottenuto il riconoscimento del loro rapporto di lavoro con sentenze del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 1357/2022 (resa nel giudizio RG 94/2019) e n. 30/2023 (resa nel giudizio RG 49/2019), entrambe passate in giudicato. Ha concluso per il rigetto dell’appello.
All’udienza del 12.11.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato e deve essere accolto.
Come è noto, laddove il diritto all’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli venga disconosciuto dall’ , grava sul lavoratore l’onere di dimostrare in giudizio la sussistenza del rapporto di lavoro (Cass. n.13877/2012, n.28716/2011).
Occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 2700 c.c., il contenuto del verbale degli ispettori degli enti previdenziali o assistenziali fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti.
Tale portata probatoria non può riconoscersi, invece, a quelle parti dei verbali ispettivi che non si limitano ad attestare specifici fatti, ma contengono valutazioni derivanti da collegamenti tra elementi logici e dati riscontrati, e che quindi restano suscettibili di verifica giudiziale. Tale verifica va eseguita caso per caso, tenendo conto delle allegazioni fattuali contenute in ricorso e degli elementi di prova forniti in giudizio. Pertanto, non può attribuirsi rilievo decisivo, in un senso o in un altro, al mero esito di altri giudizi riguardanti altri lavoratori della stessa azienda agricola, o riguardanti la stessa lavoratrice o lo stesso lavoratore per anni differenti.
Nel caso di specie nel corso dell’ispezione, con riferimento al periodo che qui interessa, è stato rilevato: – che la ditta individuale di si è iscritta presso la RAGIONE_SOCIALE per lo svolgimento di attività di coltivazione di ortaggi solo il 3.10.2013, dichiarando, come inizio dell’attività, la data del 4.9.2013; – che dal 2012 al 2017 le giornate di lavoro agricolo dipendente denunziate da all’ superavano, anno per anno, di diverse migliaia il fabbisogno derivante dalle denunzie aziendali del medesimo ; -che in particolare nel 2015, a fronte di un fabbisogno aziendale di 928 giornate di lavoro, sono stati dichiarati rapporti di lavoro per 7593 giornate e nel 2016, a fronte di un fabbisogno di 928 giornate, ne sono state dichiarare 5965; che l’azienda praticava la coltura dei carciofi; -che non era stato effettuato alcun versamento di contributi previdenziali per i dipendenti formalmente assunti; -che nella dichiarazione scritta di riepilogo delle giornate di lavoro del 2017, consegnata agli ispettori (ma non allegata al verbale prodotto in giudizio), il aveva ammesso che di aver erroneamente denunciato all’ lavoratori che tuttavia non avevano pre stato attività lavorativa.
Se, da un lato, è emerso che gran parte dei rapporti di lavoro sono fittizi, avendo essi avuto solo una esistenza formale finalizzata a far acquisire benefici previdenziali agli asseriti dipendenti, da altro lato, tuttavia, occorre osservare che nello stesso verbale di accertamento del 6.6.2018 (a pag.8) è stata comunque riconosciuta una effettiva attività aziendale di coltivazione di carciofi in una certa misura:
gli ispettori hanno infatti osservato che ‘ si può ragionevolmente ritenere che la ditta
di fatto, abbia svolto solo un minimo di attività agricola circoscrivibile, per ciascun anno, ai terreni indicati nella tabella sotto riportata, che sviluppano un fabbisogno di giornate bracciantili annue notevolmente
inferiore rispetto al numero delle giornate denunciate all’ . In particolare, nella tabella di pag.9 del verbale, per il 2015 e 2015 l’ ha calcolato un fabbisogno di 928 giornate di lavoro.
Ne consegue che non può escludersi in maniera totale e aprioristica la sussistenza di rapporti di lavoro bracciantile effettivi, almeno in tali limiti e per tali anni, essendo necessaria, con specifico riferimento al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, la rigorosa verifica delle risultanze istruttorie.
*
Tanto premesso, all’esito della valutazione degli elementi di prova acquisiti al giudizio e, in particolare, dal tenore delle deposizioni rese dai testi escussi, non può ritenersi raggiunta prova ragionevolmente certa circa l’esistenza del rapporto di lavo ro dedotto in giudizio.
In particolare, occorre evidenziare che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il ricorrente ha dedotto di aver lavorato, negli anni 2015 e 2016, alle dipendenze della azienda agricola , occupandosi della piantagione e raccolta di carciofi, presso terreni ubicati in agro di RAGIONE_SOCIALE, alle contrade Restinco, Palmarini e Apani,
Tale prospettazione, tuttavia, è rimasta priva di riscontro probatorio, in quanto le testimoni escusse, pur affermando di essere a conoscenza dell’esistenza di un rapporto di lavoro tra e , hanno riferito di aver espletato la propria attività lavorativa, negli anni oggetto di giudizio, presso diversi terreni, ubicati nelle contrade denominate Santa Lucia e Villanova, e non anche sui terreni indicati nel ricorso introduttivo.
Il tenore di tali dichiarazioni, valutato unitamente al fatto che ha lavorato negli anni oggetto di causa anche alle dipendenze di altri datori di lavoro (v. documentazione allegata al fascicolo di parte ricorrente in primo grado), induce a ritenere le deposizioni testimoniali del tutto insufficienti al fine di dimostrare l’effettività dello specifico rapporto di lavoro per cui è causa.
Le rilevate contraddizioni non permettono di affermare l’esistenza del rapporto di lavoro per come descritto in ricorso, in cui -si ripeteha dedotto che negli anni 2015 e 2016 -quando ha lavorato alle dipendenze di ha espletato la propria attività lavorativa unicamente sui terreni ubicati in INDIRIZZO, Palmarini e Apani e non anche sui terreni ubicati nelle contrade denominate Santa Lucia e Villanova.
Quanto dichiarato dalle testimoni, dunque, non è riferibile allo specifico rapporto di lavoro dedotto in giudizio e non è sufficiente a dimostrarne l’effettiva sussistenza.
In considerazione di tanto, non sussiste il diritto dell’appellante alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli.
Si rammenta, infatti, che la funzione di agevolazione probatoria dell’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l’ , a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto. In tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l’onere di provare in maniera rigoroso l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere (cfr. tra le tante Cass. n. 3003/2024).
Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto per tutti i motivi sopra indicati e, quindi, in accoglimento dell’appello dell’ la domanda proposta dal ricorrente in primo grado deve essere rigettata.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Lecce- Sezione lavoro
Visto l’art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull’appello proposto con ricorso del 03/04/2024
da nei confronti di
, avverso la sentenza del 3.10.2023 n. 1487
del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, così provvede:
Accoglie l’appello e, per l’effetto, rigetta la domanda proposta da con ricorso introduttivo del 17.01.2019.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese del doppio grado, liquidate in € 400,00 per il primo grado ed in € 239,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 12/11/2025.
Il COGNOME estensore Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME