Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8794 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8794 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2994-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 516/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 23/10/2018 R.G.N. 251/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
31/01/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Rep.
Ud. 31/01/2024
CC
R.G. 2994/19
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 23.10.18 n. 516, l a Corte d’appello di Salerno respingeva l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Vallo RAGIONE_SOCIALEa Lucania che aveva accolto il ricorso proposta da COGNOME NOME volto a conseguire la dichiarazione RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità del provvedimento di revoca RAGIONE_SOCIALEa pensione di vecc hiaia emesso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma di € 35.633,87.
Il tribunale rilevava che a fronte RAGIONE_SOCIALEa cancellazione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa ricorrente dall’elenco dei braccianti agricoli ‘a validità prorogata’ del Comune di Ceraso, per avere svolto attività lavorativa all’estero nel triennio 1969 -1971, circostanza determinativa RAGIONE_SOCIALEa sua eliminazione dall’elenco anche per i periodi successivi e fino al dicembre 1981, risultava, invece, nell’attestato di iscrizione rilasciato il 25.7.13 dalla Provincia Di Salerno che la stessa avesse svolto un sufficiente numero di giornate lavorative nel periodo in contestazione e dall’estratto contributivo risultava che la medesima ricorrente avesse maturato i requisiti contributivi per poter accedere alla pensione di vecchiaia, vantando periodi di contribuzione dal 1966 al 1969 e dal 1971 al 1995, quindi dichiarava l’illegittimità del provvedimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘1.2.2012, concernente la restituzione RAGIONE_SOCIALE‘importo richiesto.
La Corte d’appello, da parte sua, confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 del RD n. 1949/40, RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.lgs. n. 59/48, RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 quinquies del DL n. 510/96,
convertito con modificazioni nella lege n. 608/96, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 334/68 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva affermato che la cancellazione dalle liste bracciantili non potesse influire sul diritto al trattamento pensionistico e che la sospensione del rapporto di lavoro per emigrazione, trovando giustificazione nell’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 334/68 dovesse essere limitata al periodo di due anni e non riguardare anche periodi anteriori o successivi allo stesso, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta cancellazione RAGIONE_SOCIALEa pensionata dalle liste dei braccianti agricoli per il periodo 3/1969-12/1981 e ciò poiché era emersa secondo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nonostante l’interessata non l’avesse comunicato, una sovrapposizione di contribuzione, essendo stata versata pure in Germania. Inoltre, da un punto di vista processuale, la Corte del merito non aveva verificato su quale parte gravasse effettivamente l’onere probatorio dei fatti che giustificavano il diritt o all’iscrizione negli elenchi bracciantili e se, soprattutto, questi fatti fossero davvero sussistenti.
Il motivo è inammissibile.
Infatti, la censura RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non si confronta con la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata fondata sulla ritenuta illegittimità del provvedimento di cancellazione dagli elenchi a ‘ validità prorogata ‘, in riferimento ai quali sono fatti salvi i diritti acquisiti all’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli prima RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 65 del 1962 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del R.D. n. 1949 del 1940, artt. 4 e 5, nella parte in cui, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori RAGIONE_SOCIALE‘agricoltura, per le assicurazioni e per gli assegni familiari, prevedevano che essi andassero commisurati al presunto impiego di mano d’opera per come individuato dalla Commissione provinciale per tutta la provincia o per zone RAGIONE_SOCIALEa provincia stessa sulla base del numero RAGIONE_SOCIALEe giornate di lavoro occorrenti annualmente su un ettaro di terreno: ad avviso del giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, infatti, tale sistema, oltre a tradire il principio enunciato nella delega conferita dal R.D.L. n. 2138 del 1938 (conv. con L. n. 739 del 1939), che intendeva piuttosto commisurare i contributi sulla base RAGIONE_SOCIALE‘impiego di mano d’opera per ogni azienda agricola, si poneva altresì in contrasto con l’art. 3 Cost., dal momento che dava luogo a sperequazioni fra
province e province, zone e zone, aziende e aziende, datori di lavoro e datori di lavoro, lavoratori e lavoratori, e comportava altresì svantaggi a carico degli imprenditori che usavano mezzi più moderni di coltura e degli effettivi lavoratori agricoli nei confronti dei lavoratori appartenenti ad altri settori produttivi o di persone non appartenenti ad alcun settore. A seguito di tale pronuncia, intervenne pertanto il legislatore, che – nelle more di una disciplina RAGIONE_SOCIALEa determinazione dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli che fosse commisurata alle giornate effettivamente lavorate – si premurò di dettare, con la L. n. 322 del 1963, art. 1, una speciale disciplina transitoria per il conseguimento RAGIONE_SOCIALEe prestazioni previdenziali, stabilendo che gli elenchi nominativi dei lavoratori in vigore alla data del 25.6.1962 e basati sul criterio RAGIONE_SOCIALE‘ettaro-coltura avrebbero costituito, sino alla fine RAGIONE_SOCIALE‘annata agraria 1964-65 e salva nuova diversa disciplina legislativa RAGIONE_SOCIALEa materia, titolo valido per il conseguimento RAGIONE_SOCIALEe prestazioni da parte dei lavoratori medesimi, prevedendo altresì che rimanessero valide le attribuzioni di giornate effettuate per le singole categorie di lavoratori per l’annata agraria 1960-61.
Detto che tale termine fu oggetto di proroghe successive fino alla fine degli anni ’70 (L. n. 669 del 1979, da ult. ex art. un., che dispose per gli anni 1980 e 1981), rileva qui in particolare la disciplina dettata al riguardo dalla L. n. 334 del 1968: con essa, infatti, si previde da un lato la proroga al 31.12.1969 RAGIONE_SOCIALEe disposizioni RAGIONE_SOCIALEa L. n. 322 del 1963, art. 1, già cit. (art. 1, comma 1), ma contestualmente si ridisciplinò il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa formazione degli elenchi di variazione concernenti le nuove iscrizioni, le cancellazioni e nuove classificazioni di lavoratori (art. 1, comma 2), prevedendosi, per quanto rileva nella presente vicenda, che le emigrazioni temporanee, purchè di durata inferiore a due anni, non avrebbero determinato, di per sè, la cancellazione dagli elenchi nominativi (art. 6, comma 1), purchè se ne fosse data comunicazione entro trenta giorni all’ufficio provinciale del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura; diversamente, si sarebbe proceduto alla cancellazione dagli elenchi, salvo che si fosse trattato di emigrazione inferiore al biennio (art. 6, comma 2), cfr. Cass. n. 34482/23.
Il motivo di ricorso proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , da una parte non contesta che ci fossero i presupposti RAGIONE_SOCIALEa cancellazione (in quanto la ricorrente emigrò per un periodo superiore al biennio, senza dare comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE previdenziale ), cioè, non contesta le ragioni che la Corte d’appello aveva addotto per ritenere la illegittimità di tale cancellazione, ma si incentra sull’assenza degli ordinari criteri per dimostrare i presupposti del rapporto lavorativo (iscrizione negli elenchi ovvero se disconosciuta , prova RAGIONE_SOCIALE‘ effettività RAGIONE_SOCIALEa prestazione e RAGIONE_SOCIALEa sua durata per un certo numero di giornate lavorative) che non costituiva la ragione decisoria espressa dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata; pertanto, il motivo di ricorso, così come proposto, deve reputarsi inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a pagare a COGNOME NOME le spese di lite che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31.1.24
Il Presidente
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME