Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29756 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 29756 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso 19857-2024 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 103/2024 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 12/04/2024 R.G.N. 577/2023;
Oggetto
Ripetizione indennità disoccupazione agricola
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/10/2025
PU
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2025 dal AVV_NOTAIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di NOME COGNOME tesa all’accertamento dell’illegittimità della pretesa di restituzione avanzata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in sede amministrativa sul presupposto che le somme pagate a titolo di indennità di disoccupazione agricola fossero indebite. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva infatti proceduto a riclassificare l’attività esercitata dal datore di lavoro, ritenuta non più agricola, e quindi a cancellare la lavoratrice dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
Per quanto rileva in questa sede, riteneva la Corte d’appello che l’eccezione di decadenza ex art.22 d.l. n.7/70 svolta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fosse infondata poiché la lavoratrice non aveva posto in discussione il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ma aveva contestato la pretesa dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di restituzione di quanto versato a titolo di indennità di disoccupazione agricola.
Avverso la sentenza l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per un motivo, illustrato da memoria.
NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
L’ufficio della Procura Generale ha conclusione oralmente in udienza per l’accoglimento del ricorso.
In camera di consiglio, il collegio riservava il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.
MOTIVI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione dell’art.22 d.l. n.7/70, conv. in l. n.83/70. Sostiene che la lavoratrice sia incorsa in decadenza per mancata impugnazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, essendo l’iscrizione negli stessi il presupposto necessario per la fruizione dell’indennità di disoccupazione agricola.
Va premesso che il ricorso non è inammissibile come invece eccepito dalla controricorrente, poiché è specifico nello spiegare la ragione di censura alla sentenza impugnata.
Il richiamo poi al n.4 dell’art.360 c.p.c. svolto in rubrica del motivo non è dirimente, poiché il corpo del motivo deduce in realtà la sola violazione di legge e non la nullità della sentenza, spettando poi a questa Corte la qualificazione giuridica del motivo.
Nel merito il ricorso è fondato.
Riguardo alla funzione di agevolazione probatoria dell’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato, occorre innanzitutto ricordare che questa Corte (Cass.8629/25, Cass.3556/23) ha più volte affermato la funzione di agevolazione probatoria svolta dall’iscrizione. Tanto vale nel caso in cui sia in essere l’iscrizione negli elenchi e il lavoratore agisca in giudizio per ottenere dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la prestazione previdenziale (es. indennità di disoccupazione agricola). Il lavoratore, cui incombe la prova del fatto costitutivo della prestazione, ovvero la sussistenza del rapporto previdenziale, che dipende dalla presenza di un rapporto di lavoro
subordinato, non avrà bisogno di dimostrare tale rapporto di lavoro subordinato, usufruendo della propria iscrizione agli elenchi. Tanto vale fin quando l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, convenuto in giudizio, non contesti l’attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l’effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato; a fronte di tale contestazione, pur in presenza dell’iscrizione, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell’iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.
Come detto, questa funzione di agevolazione probatoria vale fin quando vi sia iscrizione del lavoratore negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato.
Nel caso in cui, al contrario, tale iscrizione più non vi sia per essere il lavoratore stato cancellato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – e tanto è accaduto nell’ipotesi in questione – questa Corte ha sempre ribadito che la prestazione non può essere riconosciuta se non in presenza dell’iscrizione, previa impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione dagli elenchi dei lavoratori agricoli nel termine decadenziale di cui all’art.22 d.l. n.7/70 (Cass.6229/19, Cass.10089/24, Cass.23648/25). Il sistema dell’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, quale presupposto per l’accesso alle prestazioni previdenziali, è giustificato «dalla obiettiva difficoltà di rilevamento della effettività della prestazione in un settore peculiare come quello agricolo, caratterizzato dall’essere l’attività lavorativa spesso discontinua e prestata in favore di una pluralità di diversi datori di lavoro nel corso dell’anno».
In tale contesto, contraddistinto dalla «oggettiva difficoltà di accertamento dei fatti», s’inquadra, dunque, l’imposizione «di un termine di decadenza per la contestazione dei provvedimenti di cancellazione o di non inclusione» (Corte Cost., n.192/05). Anche il giudice delle leggi, nel respingere i dubbi di legittimità costituzionale della normativa in esame, ha posto l’accento sull’esigenza «di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all’iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto riguardo alla circostanza che l’atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l’accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o di maternità, e titolo per l’accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi» (sentenza n.192/05).
Sulla base di tali principi è stato ulteriormente affermato che non è configurabile un’autonoma azione di accertamento del diritto di conseguire le prestazioni previdenziali, con conseguente irrilevanza dell’impugnazione tempestiva dei provvedimenti dell’Istituto, che di tale diritto rappresentano, per contro, l’imprescindibile presupposto e, dunque, l’illegittimità del provvedimento di cancellazione non può essere accertata incidenter tantum , al di fuori del termine decadenziale d’impugnazione (Cass.10089/24, Cass.23648/25).
L’inammissibilità di un accertamento incidenter tantum , è stata affermata in un caso analogo al presente, in cui la domanda giudiziale del lavoratore era tesa a contestare il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e la pretesa restitutoria
dell’Istituto per l’indennità di disoccupazione agricola erogata -pretesa restitutoria contestata anche dall’odierna controricorrente mediante la domanda originaria di primo grado.
Erra pertanto la Corte d’appello quando afferma che NOME COGNOME non aveva posto in discussione il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ma aveva contestato la pretesa dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di restituzione di quanto versato a titolo di indennità di disoccupazione agricola.
La contestazione della pretesa restitutoria dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, presuppone sempre un accertamento dell’illegittimità del provvedimento di cancellazione, poiché, come detto, non può aversi diritto alla prestazione previdenziale (indennità di disoccupazione agricola) senza iscrizione agli elenchi dei lavoratori agricoli. Vero è che quando, in sede di domanda originaria, la lavoratrice ha chiesto di ritenere quanto ricevuto, ha preteso il riconoscimento del diritto a ritenere, e quindi a percepire la prestazione previdenziale. Tale riconoscimento del proprio diritto di credito alla prestazione, come detto, suppone necessariamente l’iscrizione agli elenchi, e quindi passa necessariamente per l’antecedente logico dell’accertamento dell’illegittimità del provvedimento (di cancellazione) che tale iscrizione ha fatto venir meno.
La contestazione della lavoratrice della pretesa dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di restituzione di quanto versato a titolo di indennità di disoccupazione agricola, risolvendosi nella sostanza nell’accertamento del proprio diritto alla prestazione previdenziale, supponeva l’accertamento incidentale della illegittimità del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli; ma tale
accertamento incidentale, come sopra detto, non è ammissibile, dovendo invece aversi impugnazione del provvedimento dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel termine decadenziale dell’art.22 d.l. n.7/70.
La questione della decadenza è preliminare e ostativa a qualsiasi accertamento nel merito compiuto in primo grado circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e circa la non retroattività della variazione di classificazione dell’attività esercitata dal datore di lavoro, trattandosi di due questioni funzionali all’accertamento del proprio diritto alla prestazione di disoccupazione, accertamento che però è precluso in assenza di impugnazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli; non è dunque caduto alcun giudicato interno su tali due punti, stante l’effetto espansivo interno (art.336, co.1 c.p.c.) che sugli stessi ha prodotto la cassazione della sentenza sul punto preliminare della decadenza.
Il ricorso va in conclusione accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti nonché per la statuizione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.
Roma, deciso nella camera di consiglio del 7.10.25 La Presidente Il relatore NOME COGNOME NOME COGNOME