Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25513 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25513 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/09/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22565/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME;
-intimato-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1482/2022 depositata il 03/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ricorre, con 3 motivi, per la cassazione della sentenza n. 1482/2022, del 3 marzo 2022, della Corte d’Appello di Roma.
CONSIDERATO CHE
Dagli accertamenti d’ufficio eseguiti dalla Cancelleria di questa Corte risulta che l’avv. NOME COGNOMEcod. fisc. CODICE_FISCALE, indicato nel ricorso come unico difensore del sig. NOME COGNOME e destinatario della comunicazione dell’avviso dell’odierna udienza, è stato cancellato, su propria istanza, dall’albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, in data successiva al deposito del ricorso per cassazione.
Tale comunicazione, effettuata a un soggetto non più abilitato all’esercizio dello ius postulandi dinanzi a questa Corte, non garantisce al ricorrente il pieno esercizio del diritto di difesa cui l’avviso di udienza è preordinato.
In proposito, si intende dare continuità al principio di diritto affermato da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 3702 del 14 febbraio 2017, secondo cui la cancellazione (anche volontaria) dall’albo degli avvocati comporta la perdita dello ius postulandi non solo attivo, ma anche passivo, con conseguente invalidità -qualificata espressamente come nullità -delle notificazioni e comunicazioni eseguite successivamente nei confronti del difensore cancellato.
Dev’essere pertanto disatteso il precedente orientamento, seguito da Cass. n. 15566 del 2015, secondo cui la comunicazione dell’avviso di udienza al difensore successivamente cancellato
dall’albo non determinerebbe nullità, atteso che l’obbligo informativo gravante sul professionista nei confronti dell’assistito troverebbe fondamento nel rapporto di mandato ancora in essere.
In realtà, come chiarito dalle Sezioni Unite, la sola possibilità che l’ ex difensore adempia a un dovere informativo non può ritenersi sufficiente a sanare il difetto di valida comunicazione, stante il venir meno oggettivo dello ius postulandi . Ciò che rileva, infatti, non è la persistenza astratta di obblighi derivanti dal mandato, ma l’assenza del titolo abilitativo che consenta al soggetto di continuare a svolgere attività processuale in sede di legittimità.
In tale prospettiva, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 26856 del 14 novembre 2017, hanno ulteriormente precisato che è invalida la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza eseguita nei confronti del difensore che si sia cancellato, anche volontariamente, dall’albo.
Da quanto sopra consegue la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo, disponendo che la Cancelleria provveda a comunicare l’avviso anche direttamente alla parte personalmente, al fine di consentirle la nomina di un nuovo difensore abilitato al patrocinio innanzi a questa Corte.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la comunicazione anche alla parte ricorrente personalmente. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 9 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME