Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24410 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24410 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1708-2021 proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3272/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/11/2020 R.G.N. 2150/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott. NOMECOGNOME
Oggetto
Interpretazione
contratto collettivo
R.G.N.1708/2021 Cron. Rep. Ud 10/06/2025 CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda formulata da NOME COGNOME volta a far accertare il diritto ad essere assunta dalla Società RAGIONE_SOCIALE subentrata in un appalto per servizi di pulizia, alle stesse condizioni contrattuali con cui lavorava presso l’impresa uscente, in particolare con l’osservanza di un orario di lavoro di 6 ore giornaliere, mentre, al momento dell’assunzione, l’orario le era stato ridotto a 2 ore giornaliere;
la Corte territoriale, in estrema sintesi, ha interpretato l’art. 4, comma 3, lettera a), del CCNL Pulizia Multiservizi del 2011, pacificamente applicabile al rapporto, nel senso che la disposizione collettiva prevederebbe in capo alla società che subentr a nell’appalto, nel caso in cui lo stesso non abbia subito modifiche nei termini, nelle condizioni e nelle prestazioni contrattuali, solo l’obbligo di assumere i lavoratori impegnati nell’appalto dall’impresa cessante da più di 4 mesi, ma non l’obbligo di garantire ‘le medesime condizioni già applicate dal precedente datore di lavoro’;
per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la lavoratrice con due motivi; ha resistito la società con controricorso;
la parte ricorrente ha anche comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi di ricorso possono essere esposti come da rubrica formulata dalla stessa parte ricorrente;
1.1. il primo denuncia: ‘Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro -violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 CCNL Pulizia -Multiservizi del 31.05.2011 anche in relazione agli artt. 1362 e ss c.c. (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)’;
2.2. il secondo motivo denuncia: ‘Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro -Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 3 lett. a) CCNL Pulizia-Multiservizi del 31.5.2011 in combinazione con gli artt. 1362 e ss. c.c. – Coordinamento con le disposizioni legali di cui all’art. 7 comma 4 bis D.L. n. 248 del 2007, convertito in legge 28.02.2008 n. 31 (art. 360 comma 1, n. 3 cpc)’;
i motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi contestano l’interpretazione della disciplina nazionale collettiva offerta dalla Corte territoriale;
essi sono fondati alla stregua di quanto già ritenuto da questa Corte che ha provveduto ad interpretare la disposizione del CCNL in controversia nel senso che l’obbligo di assunzione dell’impresa subentrante ivi sancito, volto al mantenimento dei livelli occupazionali, prevede anche ‘l’obbligo di riassumere alle medesime condizioni contrattuali in essere al momento della cessione’ (v., da ultimo, Cass. n. 12866 del 2024, cui si rinvia per ogni aspetto ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; in precedenza Cass. n. 22905 del 2023);
pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 giugno
2025.
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME