Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18808 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 18808 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 842-2022 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO N. 34/2020 C.I.T.E. – CONSORZIO STABILE INTERPROVINCIALE TRASPORTI ECOAMBIENTALI SOCIETÀ CONSORTILE A RRAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
– intimato – avverso la sentenza n. 347/2021 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 23/06/2021 R.G.N. 1044/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
APPALTO
R.G.N. 842/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 25/06/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Salerno, confermando la sentenza del giudice di primo grado, ha respinto il ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE quale società subentrante nell’appal to di raccolta e trasporto dei rifiuti conferito dal Comune di Casandrino, per l’assunzione ai sensi dell’art. 6 del CCNL Federambiente.
La Corte territoriale ha, preliminarmente, rilevato la inammissibilità (per tardività) della deduzione (e produzione) dell’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata avente ad oggetto l’impugnazione del licenziamento intimato dalla società perdente l’a RAGIONE_SOCIALE, posto che il provvedimento giudiziario era stato emesso in data precedente il ricorso introduttivo del giudizio in primo grado e non era stato citato in tale atto né menzionato in udienza, nel corso dell’interrogatorio libero del lavoratore; nel merito, la Corte territoriale ha rilevato che presupposto costitutivo del diritto all’assunzione presso la società subentrata nell’appalto era, ai sensi della contrattazione collettiva, la sussistenza -al momento del passaggio nell’app alto -del rapporto di lavoro (personale ‘in forza’ presso l’azienda cessante nel periodo di 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione in appalto/affidamento), requisito che (proprio in considerazione dell’intervenuto licenziamento intimato dalla società perdente l’appalto, licenziamento che non poteva ritenersi impugnato tempestivamente in sede giudiziale) non ricorreva nel caso di specie.
Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo. La società è rimasta intimata.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevata la tempestività del ricorso per cassazione, con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del CCNL Federambiente del 5.4.2008 nonché degli artt. 342 e 437 c.p.c. per avere, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto l’insussistenza del diritto del lavoratore di passare alle dipendenze dell’impresa subentrata nell’appalto, non potendo assumere alcuna rilevanza il licenziamento intimato dalla società perde nte l’appalto nella stessa data di cessazione dell’appalto (20.7.2015) posto che orientamento giurisprudenziale consolidato riconosce due differenti e indipendenti tutele a favore dei lavoratori addetti all’impresa perdente l’appalto (ossia nei confronti dell’impresa subentrante, per il diritto all’assunzione, e nei confronti dell’impresa uscente, per l’impugnazione dell’eventuale licenziamento intimato) e considerato che la clausola contrattuale ha la ratio di evitare che l’imprenditore uscente ‘gonfi’ l’o rganico con nuove assunzioni in prossimità del mutamento dell’appaltatore e non quella di richiedere la permanenza del rapporto di lavoro in capo all’impresa uscente, considerato altresì il suo inserimento nell’elenco (datato 20.7.2015) del personale da as sumere da parte dell’impresa subentrante.
Il ricorso non è fondato.
L’art. 6 del CCNL Federambiente 30.6.2008, applicato al caso di specie, prevede (sotto la rubrica ‘Avvicendamento di imprese nella gestione dell’appalto/affidamento di servizi’): «1. Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra
l’impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento è risolto . 2. L’impresa subentrante assume ‘ ex novo’, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l’azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto».
4. Questa Corte ha già sottolineato che – sul presupposto in virtù del quale nell’interpretazione del contratto collettivo di diritto comune la volontà delle parti dev’essere ricostruita in primo luogo attraverso il senso letterale delle parole utilizzate e la loro comune intenzione quale emerga dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto, nonché attraverso la lettura complessiva dell’accordo – la previsione (art. 6 CCNL Igiene Ambientale 2012 così come quella del 2003) in esame assume , a prescindere dall’ambito applicativo dell’art. 2112 c.c., evidentemente efficacia cogente nei confronti delle imprese affidatarie del servizio di igiene ambientale, configurando, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, un vero e proprio diritto soggettivo in capo al lavoratore alle dipendenze dell’impresa cessata, che rinviene la propria ratio nell’esigenza che i lavoratori addetti in via ordinaria all’appalto oggetto di avvicendamento non rimangano privi di occupazione per effetto di quest’ultimo (Cass. n. 32805/2023).
5. Se, dunque, requisito costitutivo del diritto all’assunzione (e del corrispondente obbligo a carico dell’impresa subentrante) è la sussistenza del rapporto di lavoro con l’impresa perdente l’appalto, i giudici di merito hanno correttamente respinto la domanda del lavoratore a seguito di accertamento della
insussistenza del rapporto di lavoro con la società perdente l’appalto al momento del passaggio alla nuova società, avendo -il lavoratore -dedotto (nel ricorso introduttivo del giudizio) l’intervenuto licenziamento da parte della società perdente l’appal to, senza alcun accenno ad una eventuale proposizione di impugnazione di detto atto di recesso (nemmeno nel corso dell’interrogatorio libero). L’allegazione di tale circostanza, effettuata solamente in grado di appello, risulta tardiva e, dunque, inammissi bile, in quanto posta in violazione dell’onere di tempestiva allegazione dei fatti (e produzione dei documenti) ribadita più volte da questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 8202/2005), senza che ricorra il criterio di temperamento del sistema di preclusioni e decadenze consistente nella formazione successiva del documento (avendo, la Corte territoriale, sottolineato che l’atto di impugnativa del licenziamento e l’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata sono intervenute in data anteriore alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio).
In conclusione, il ricorso va rigettato, nulla sulle spese di lite in assenza del controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Presidente
dott. NOME COGNOME