Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36528 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36528 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9906/2021 R.G. proposto da: NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, HILGERS IN COGNOME COGNOME, COGNOME NOMENOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonchè contro COGNOME NOME, COGNOME NOME, HILGERS EREDE COGNOME NOME COGNOME, COGNOME EREDE COGNOME NOME, COGNOME EREDE COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 264/2021 depositata il 28/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
1.-NOME, nonché la moglie NOME COGNOME, ed i figli NOME, NOME e NOME hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da NOME COGNOME e NOME COGNOME, per un fatto di calunnia, che può cosi riassumersi.
1.1- NOME aveva un cantiere nautico nel Comune di Pianello Del Lario, ed ha attenuto l’autorizzazione da parte del comune ad ampliarne le dimensioni, occupando un’area di terreno a ridosso del cimitero comunale.
1.1.- I COGNOME avevano proprietà confinante, ed avevano altresì donato una parte di essa al comune perché vi realizzasse i parcheggi del cimitero, ma, avendo notato l’attività edilizia di ampliamento del cantiere navale, hanno presentato quattro querele, l’una di seguito all’altra, prospettando che l’attività edilizia fosse illegittima e che fosse posta in essere con il beneplacito del comune, i cui rappresentanti erano dunque collusi con il privato.
1.2.E’ da aggiungersi che, a seguito delle iniziative dei COGNOME, il giudice penale sequestrò il cantiere mentre il giudice civile inibì l’attività d’impresa.
2.-Ad ogni modo, il processo penale sorto da quelle querele portò alla assoluzione (in ogni grado di giudizio e fino in Cassazione) dei NOME perché il fatto non costituiva reato.
3.-Conclusasi la vicenda penale, dunque, i NOME agirono in sede civile verso i querelanti sostenendo di essere stati da costoro calunniati o diffamati e chiedendo un milione di euro a titolo di risarcimento del danno.
Il Tribunale di Como, ritenuta assorbita la diffamazione nella calunnia, ha escluso il dolo di quest’ultima, con decisione confermata dalla Corte di Appello di Milano.
4.-Ora i NOME ricorrono avverso tale decisione con due motivi. COGNOME e COGNOME si sono costituiti con controricorso e memoria, per chiedere il rigetto della impugnazione.
Considerato che
5 .- La ratio della decisione impugnata .
La Corte di Appello di Milano ha confermato l’accertamento fatto dal giudice di primo grado circa l’assenza di prova del dolo: ha cioè ritenuto che non vi fossero elementi oggettivi da cui poter dedurre che i querelanti erano consapevoli della innocenza dei querelati, consapevolezza necessaria al reato di calunnia. Tra l’altro, osservano i giudici di appello, i querelati sono stati assolti non perché il fatto non sussistesse, ma perché non costituiva reato, e dunque questa circostanza era, insieme alle altre, da ritenersi indicativa del fatto che chi ha sporto querela aveva perlomeno dubbi sulla legittimità dell’attività edilizia posta in essere, senza tacere del fatto che in realtà nella querela non si era mai fatta questione di accordo collusivo ed illecito tra i ricorrenti ed il comune.
Contro questa ratio i ricorrenti propongono due motivi di ricorso.
6.- Con il primo motivo si prospetta una violazione degli articoli 2043 c.c. e 368 c.p.
La tesi dei ricorrenti è la seguente.
La Corte di Appello, nell’accertare se i querelanti fossero o meno consapevoli della innocenza di coloro che accusavano, si è limitata a considerare uno soltanto dei fatti attribuiti nelle querele, quello della illegittima edificazione, ed hanno ritenuto che, rispetto a tale fatto (di reato), non vi fossero prove della consapevolezza dei querelanti di stare accusando degli innocenti.
Ma il fatto che i querelanti hanno attributo -quale reato- ai ricorrenti era altresì, e soprattutto, di avere colluso con gli organi comunali nella adozione di una autorizzazione ad edificare illegittima: rispetto a tale fatto la Corte non ha indagato, non si è posta la questione se i querelanti fossero o meno consapevoli della innocenza degli accusati.
Ed anzi, a ben vedere, quella consapevolezza era emersa pienamente, dal momento che non vi era alcuna ragione oggettiva su cui basare la denuncia di collusione illecita.
Il motivo è infondato.
Invero, i giudici di appello hanno fatto un esame complessivo della sussistenza della calunnia, e si sono posti il problema della consapevolezza che i querelanti potessero avere della estraneità dei ricorrenti anche rispetto all’accordo ‘collusivo’ con i rappresentanti comunali: ed infatti a dimostrazione dello stato soggettivo dei querelanti riferiscono della precedente causa civile nella quale era stata inibita la prosecuzione della attività di impresa e ricordano che <> (p.17). Ciò a dire che erano noti elementi da cui i querelanti potevano ricavare l’impressione che fosse illegittimo anche il comportamento degli organi comunali.
Dunque, non si può dire che i giudici di merito nel verificare l’elemento soggettivo della calunnia hanno trascurato un fatto decisivo, o hanno confuso i fatti calunniosi tra loro: la valutazione
che essi fanno è relativa alla complessiva consapevolezza dei querelanti della innocenza dei ricorrenti.
Quanto poi alla fondatezza di tale accertamento, ossia alla circostanza che vi fossero o meno elementi per indurre lo stato soggettivo dei querelanti, si tratta di un accertamento in fatto, che qui non è censurabile, se non per difetto assoluto di motivazione, ma, da tale punto di vista, emergono chiaramente gli argomenti che hanno indotto i giudici di merito a ritenerne non provato il dolo della calunnia.
7.- Il secondo motivo prospetta omesso esame di un fatto decisivo.
Secondo i ricorrenti, è errata l’affermazione dei giudici di merito secondo cui nelle querele, da cui è poi sorto il procedimento penale a loro carico, i querelanti non avrebbero mai prospettato un accordo illecito tra organi comunali ed i medesimi ricorrenti, ma soltanto denunciato gli illeciti edilizi di quest’ultimi.
Invece, come si deduce dalle querele, il cui contenuto è, in parte qua, riportato nel ricorso, i querelanti avevano chiaramente denunciato una collusione illecita tra rappresentanti comunali e i ricorrenti.
Il motivo è assorbito dal rigetto del precedente.
Anche ammesso che oggetto delle querele fosse quell’accordo, i giudici di merito hanno escluso, con accertamento in fatto non censurabile, che la querela fosse stata fatta con dolo, ossia con la consapevolezza della innocenza degli accusati.
E’ altresì e comunque inammissibile, in quanto l’affermazione dei giudici di merito che non vi era espresso riferimento ad un accordo illecito, è affermazione secondaria, non costituisce la vera ratio della decisione, che, come è detto, è fondata sulla mancanza di prova del dolo della calunnia.
Infine, il motivo è altresì infondato in quanto, dai passi di querela riportati, si evince piuttosto che sono state imputate al comune
condotte illecite, ossia di colpevole omissione, ma non si fa espresso riferimento ad accordi o a collusioni illecite tra le due parti.
Ed invero, non risulta dagli atti che il procedimento penale abbia visto i ricorrenti imputati di un qualche reato in concorso con organi comunali, ma risulta, sia dal ricorso che dalla sentenza e dagli atti allegati, che il processo penale ha avuto ad oggetto la legittimità della edificazione, con la conseguenza che le querele hanno dato luogo solo al processo sulla illegittima edificazione e non hanno avuto ad oggetto il fatto collusivo con il comune, o, comunque, rispetto a tale fatto collusivo sono rimaste senza seguito.
Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, nella misura di 9000,00, oltre 200 euro di esborsi e spese generali, ed accessori.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso e, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Roma 13.11.2023
Il Presidente NOME COGNOME