Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17804 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17804 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8023-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l ‘ Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME; – controricorrente – avverso la sentenza n. 897/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/11/2017 R.G.N.
Oggetto
Pubblico impiego -Conferimento incarico dirigenziale ex art. 3, co. 8, d.lgs. n. 502/2002 T.F.S. – Base di calcolo Retribuzione di inquadramento
R.G.N. 8023/2018 CC 17/04/2024
966/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 897/2017 depositata il 6 novembre 2017, la Corte d ‘ appello di Firenze, nella regolare costituzione RAGIONE_SOCIALE ‘ appellata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha respinto l ‘ appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 354/2016.
NOME COGNOME, già dipendente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con la qualifica di dirigente medico, collocato in aspettativa senza retribuzione dal 20/6/2007 al giugno 2012 per il conferimento RAGIONE_SOCIALE ‘ incarico (privatistico, ex art. 12 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 219 del 2005) di Direttore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con contratto quinquennale stipulato con il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, incarico che, alla scadenza, gli era stato rinnovato per un ulteriore quinquennio ed era cessato anticipatamente nell ‘ ottobre 2012, per quiescenza, aveva agito in giudizio deducendo che, mentre il trattamento pensionistico era stato correttamente determinato con riferimento al trattamento economico che gli era stato corrisposto per l ‘ incarico Direzionale, il trattamento di fine servizio gli era stato illegittimamente calcolato sulla base del trattamento retributivo ‘virtuale’ che avrebbe ricevuto quale dirigente medico se non ci fosse stata l ‘ aspettativa, senza tener conto di quanto percepito per l ‘ incarico direttoriale.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva respinto la domanda e
la decisione era stata confermata dalla Corte d ‘ appello di Firenze.
4. La Corte territoriale richiamava la disciplina di cui alla legge n. 152/1968.
Evidenziava che gli artt. 4 e 11 non consentivano di ritenere fondata la prospettazione attorea in quanto l ‘ indennità di premio di servizio è commisurata alla ‘retribuzione contributiva’ le cui voci sono tassative.
Escludeva che l ‘ art. 3bis , comma 8, poi art. 3bis , comma 11, del d.lgs. n. 502/1992 consentisse di includere il compenso derivante dal contratto privatistico quale dirigente del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di disposizione relativa alle sole tre nomine quale direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e richiamava Corte cost. n. 119/2012 che aveva escluso una irragionevole differenza di trattamento previdenziale in riferimento alla prevista determinata categoria di soggetti.
Assumeva che il richiamo da parte RAGIONE_SOCIALEa legge n. 219/2005 alla disciplina di cui al d.lgs. n. 502/1992 non poteva valere come estensione generalizzata di ogni aspetto RAGIONE_SOCIALEa disciplina e che, nello specifico, la disposizione di cui all ‘ art. 3bis citato era del tutto speciale.
Riteneva che non fosse applicabile l ‘ art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, non essendo il COGNOME dipendente di amministrazione statale.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello ricorre NOME COGNOME con quattro motivi di ricorso.
L ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 219/2005 in cui è stata ritenuta la inapplicabilità al Direttore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3bis , comma 11, del d.lgs. n. 502/1992 s.m.i. nonché per violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 12 cod. civ. in relazione all ‘ art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 4 e 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 152/1968 con riferimento RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3bis, comma 11, del d.lgs. n. 502/1992 s.m.i. nonché per violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 12 cod. civ. in relazione all ‘ art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 132, n. 4, cod. proc. civ. in relazione alla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 31 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 300 del 1970 nell ‘ indirizzo RAGIONE_SOCIALEa Coste cost. sent. n. 351/2010 e n. 119/2012.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 a seguito RAGIONE_SOCIALEe modifiche apportate dal d.lgs. n. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011 in relazione a quanto disposto dall ‘ art. 1 di detto d.lgs. e all ‘ indirizzo RAGIONE_SOCIALEa Corte cost. nella sentenza n. 118/2012 in relazione all ‘ art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Le censure del ricorrente si fondano essenzialmente sull ‘ espresso rinvio effettuato dall ‘ art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 219 del 2005, che disciplina il rapporto di lavoro del Direttore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, all ‘ art 3 del d.lgs. n. 502 del 1992 (oggi 3bis , comma 11, del d.lgs. n. 229 del 1999) il quale dispone, per i
lavoratori dipendenti chiamati agli incarichi direzionali di vertice RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, oltre al collocamento in aspettativa senza assegni e alla conservazione del posto, che « … Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali compresivi RAGIONE_SOCIALEe quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l ‘incarico conferito…» .
Sostiene il ricorrente che in presenza di tale chiaro disposto legislativo non vi è ragione per escludere che la liquidazione del trattamento di IPS debba essere parametrata ai contributi reali versati a tale titolo, come appunto avviene per i Direttori Generali, Amministrativi e Sanitari RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dopo il riconoscimento operato a loro favore dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 351 del 2010 e n. 119 del 2012.
5. È fondato il primo motivo.
L ‘ art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 219/2005 così testualmente prevede: «1 . Il Ministro RAGIONE_SOCIALEa salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, provvede con proprio decreto, adottato sentita la Consulta e previa intesa in sede di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, all ‘ istituzione, presso l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di una apposita struttura, denominata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza RAGIONE_SOCIALE ed al supporto per il coordinamento RAGIONE_SOCIALEe attività trasfusionali sul territorio RAGIONE_SOCIALE. 2. Per l ‘ attività del RAGIONE_SOCIALE di cui al comma 1 viene istituito un Comitato direttivo composto: dal presidente RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, da un direttore nominato dal Ministro RAGIONE_SOCIALEa salute; .3. Il direttore di cui al comma 2 è scelto tra i dirigenti medici di ricerca RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ovvero tra i medici, non dipendenti dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, in possesso di comprovata esperienza in materia gestionale-organizzativa e trasfusionale ed è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Al rapporto contrattuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall ‘ articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ».
Nel testo originario l ‘ art. 3 del d.lgs. n. 502/1992 disciplinava anche gli incarichi apicali RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e prevedeva, al comma 8: « Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e RAGIONE_SOCIALE ‘ anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi RAGIONE_SOCIALEe quote a carico del dipendente, nonchè dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero RAGIONE_SOCIALEe quote a carico dall ‘ interessato. Qualora il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano dipendenti privati sono collocati in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto ».
Questa disposizione è stata poi trasfusa nell ‘ art. 3-
bis (inserito dal d.lgs. 229/1999) che al momento RAGIONE_SOCIALE ‘ entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge del 2005 così disponeva, quanto alla questione qui di interesse: « 11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L ‘ aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi RAGIONE_SOCIALEe quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l ‘ incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all ‘ art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l ‘ onere da esse complessivamente sostenuto all ‘ unità sanitaria locale o all ‘ azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero RAGIONE_SOCIALEa quota a carico RAGIONE_SOCIALE ‘ interessato ».
L ‘ interpretazione di tale ultima disposizione è stata di recente offerta da Cass. n. 36055/2023 che ha affermato il seguente principio di diritto: ‘in tema di indennità premio di fine servizio in favore dei direttori generali, amministrativi e sanitari RAGIONE_SOCIALEe aziende sanitarie pubbliche, il calcolo del trattamento va svolto sulla base RAGIONE_SOCIALEa retribuzione in concreto corrisposta, nei limiti del massimale stabilito di cui al combinato disposto RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3bis , comma 11, d.lgs. 502/1992 e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, comma 7, del d.lgs. 24 aprile 1997, n. 181, da intendersi come importo massimo da considerare nella base di calcolo di
cui all ‘ art. 4, co. 1, L. 152/1968 e non come limite assoluto in numerario’.
Vi è, dunque, una correlazione tra retribuzione corrisposta e soggetta a contribuzione e calcolo del trattamento previdenziale.
Si aggiunga che il rinvio contenuto nella legge del 2005 è all ‘ intera disciplina concernente i dirigenti apicali RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (la previsione di cui all ‘ ultima parte del comma 2 RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 219/2005 « Al rapporto contrattuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall ‘ articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni » è da intendersi quale ‘rinvio mobile’ ). Ed allora, anche se nel 2005 il richiamato art. 3 del d.lgs. n. 502/1992 non conteneva più disposizioni sul rapporto contrattuale, ciò dipendeva dall ‘ introduzione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3bis ad opera del d.lgs. n. 229/1999 che, pertanto doveva ritenersi egualmente ricompreso nel rinvio.
Né, del resto, si ravvisa una qualche incompatibilità (che invece c ‘ è per quanto riguarda le disposizioni contenuto nell ‘ art. 3bis che attengono alle modalità di svolgimento del rapporto) rispetto al trattamento previdenziale connesso all ‘ incarico.
Occorre richiamare, ancorché con riferimento ad altra disposizione che però operava il medesimo rinvio, Cass. n. 29408/2018.
In tale pronuncia è stato evidenziato che la misura RAGIONE_SOCIALE ‘ indennità premio di fine servizio, dovuta al dipendente, si determina in relazione al trattamento retributivo di cui all ‘ art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 152/1968, fruito dal dipendente in relazione all ‘ incarico, nei limiti del
massimale di cui all ‘ art. 3, comma 7, del d.lgs. 181/1997 (che lì veniva in rilievo) e che nessuna rilevanza è possibile attribuire alla natura del rapporto di lavoro che si instaura con l ‘ azienda sanitaria a seguito del conferimento RAGIONE_SOCIALEa nomina a direttore generale (ovvero amministrativo o sanitario), qualificato esplicitamente dal legislatore come autonomo e di diritto privato, atteso che la disciplina speciale stabilisce la permanenza del rapporto di lavoro dipendente (a mezzo RAGIONE_SOCIALE ‘ istituto RAGIONE_SOCIALE ‘ aspettativa senza assegni) e obbliga il datore di lavoro al pagamento dei contributi da calcolare sul trattamento economico che il dipendente riceve in conseguenza RAGIONE_SOCIALE ‘ incarico di direttore.
I contributi, dunque, sono pagati in relazione al rapporto di lavoro subordinato e si considera retribuzione figurativa quella parametrata al compenso collegato alla carica, mentre il debitore è identificato nel datore di lavoro, ancorché gli venga attribuito il diritto al rimborso nei confronti nel soggetto che utilizza la prestazione durante il periodo di aspettativa.
Si aggiunga che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 119/2012, esaminando le poste questioni di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3bis , comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992, ha escluso, con riguardo al rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario di USL regolato da contratto di durata non inferiore a tre anni e non RAGIONE_SOCIALE a cinque, rinnovabile, non solo la sussistenza di una particolare situazione di irragionevole privilegio per i soggetti in questione rispetto alla generalità dei dipendenti pubblici ma anche ogni violazione del
principio di solidarietà sociale di cui agli artt. 2 e 38 Cost.
Il Giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi ha anche evidenziato che sono da escludere effetti iniqui e ingiustificatamente gravosi per la finanza pubblica; ha a tal fine richiamato l ‘ art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal comma 32 RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1 del d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dall ‘ art. 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 148/2011 il quale ha stabilito che: « ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, , l ‘ ultimo stipendio va individuato nell ‘ ultima retribuzione percepita prima del conferimento RAGIONE_SOCIALE ‘ incarico avente durata inferiore a tre anni ». Poiché gli incarichi dirigenziali, secondo la medesima disposizione, non possono durare meno di tre anni, salvo che coincidano con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo RAGIONE_SOCIALE ‘ interessato, si deduce che il legislatore ha voluto evitare che il conferimento di un incarico direttivo possa determinare un trattamento di fine rapporto correlato quantitativamente alla maggiore retribuzione percepita dal soggetto incaricato, ma solo nell ‘ ipotesi che l ‘ incarico stesso, eccezionalmente, sia di durata inferiore a tre anni. Viene così neutralizzata, secondo il Giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, l ‘ efficacia sull ‘ indennità premio di fine rapporto di un incarico di troppo breve durata, che potrebbe essere stato conferito e assunto solo o prevalentemente in vista RAGIONE_SOCIALEa fruizione di un maggior beneficio in sede di determinazione RAGIONE_SOCIALEa suddetta indennità. Dalla citata disposizione si deduce pure, a contrario, che nell ‘ ipotesi di incarico avente normalmente una durata da tre a
cinque anni, il calcolo RAGIONE_SOCIALE ‘ indennità viene effettuato secondo il criterio generale previsto dalle norme vigenti, che lo agganciano all ‘ ultima retribuzione annua percepita.
Sempre il Giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, nella sentenza n. 351/2010, ha evidenziato che ‘l’ individuazione RAGIONE_SOCIALEa base di calcolo nella retribuzione goduta per l ‘ incarico di direttore generale, amministrativo e sanitario di azienda sanitaria, e non invece sul compenso ‘ virtuale ‘ legato all ‘ ultima prestazione lavorativa effettuata presso l ‘ ente di provenienza, è stata operata dal legislatore delegato scegliendo uno dei mezzi possibili per realizzare quell ‘ unificazione RAGIONE_SOCIALEe tutele imposta dalla legge di delega’.
Da tanto consegue che va accolto il primo motivo, assorbiti gli altri.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d ‘ appello di Firenze che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
non sussistono le condizioni di cui all ‘ art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d ‘ appello di Firenze, in diversa composizione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 17 aprile 2024.
La Presidente NOME COGNOME