SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 385 2025 – N. R.G. 00000200 2025 DEPOSITO MINUTA 13 01 2026 PUBBLICAZIONE 13 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta
dai Sigg.:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere rel.
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d’appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 07.07.2025, iscritta al n. 200/2025 R.G. Sezione Lavoro e posta in discussione all’udienza collegiale del
18.12.2025
d a
, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME del foro di Rimini, domiciliatari giusta delega in atti.
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME del foro di Roma, domiciliatari giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 1311 del 2024 del Tribunale di
Bergamo.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Della resistente appellata:
Come da memoria
OGGETTO:
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1311/2024 il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto il ricorso con cui il AVV_NOTAIO , titolare di pensione di vecchiaia erogata dalla
a favore dei con decorrenza 1.12.2004, aveva chiesto l’accertamento a vedersi calcolata la quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate sino al 31.12.2003, secondo le modalità anteriori a quelle introdotte dal Regolamento di disciplina previdenziale della approvato il 14.7.2004, applicando la normativa più favorevole e disapplicando il massimale pensionistico di cui alla delibera della Cassa del 15-16 aprile 2003.
A fondamento della decisione il Tribunale ha osservato, per quel che qui ancora rileva, che la pretesa del ricorrente di vedersi applicato il criterio dei 10 migliori redditi negli ultimi 15 anni anteriori alla maturazione del diritto era in contrasto con le delibere della approvate nel 1997, che avevano progressivamente
innalzato sino a 15 anni il numero degli anni da prendere in considerazione, anche prima e a prescindere dall’entrata in vigore del Regolamento del 14.7.2004.
Con la conseguenza che nel caso di specie non si era verificata alcuna violazione del principio del pro rata , atteso che il calcolo della quota retributiva era avvenuto in conformità alla disciplina anteriore al Regolamento del 2004.
ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza.
La si è costituita in giudizio ed ha insistito per il rigetto dell’appello.
All’esito della discussione, la causa è stata decisa con sentenza, del cui dispositivo è stata data pubblica lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il AVV_NOTAIO con l’appello, ribadisce l’assunto secondo cui la avrebbe calcolato la quota reddituale della pensione relativa alle anzianità contributive maturate sino al 31.12.2003 (c.d. quota A), applicando i criteri del Regolamento del 14.7.2004 e sostiene che la in applicazione principio del pro rata di cui all’art. 3, comma 12, della l.335 del 1995, avrebbe invece dovuto applicare il criterio previsto dall’art. 2 L. 21/1986 e dal Regolamento precedente, che prevedeva la media dei migliori 10 redditi negli ultimi 15 anni e faceva riferimento all’intero periodo del versamento sino al momento del pensionamento.
A sostegno dell’assunto invoca anche un precedente della
Corte di Cassazione (Cass. 24450/23) che ha deciso in un caso del tutto analogo a quello di causa.
L’appello (che, invero, è al limite della inammissibilità, non confrontandosi specificamente con le ragioni della decisione impugnata) è infondato.
Su vicende e questioni analoghe a quelle oggetto dell’odierna impugnazione, questa Corte territoriale si è già pronunciata in più occasioni e pertanto non può che ripetere il proprio orientamento, non essendovi nuovi argomenti o nuove ragioni che inducano a discostarsi dallo stesso.
Il ricorrente, dottore commercialista iscritto alla Cassa convenuta, con decorrenza dall’1 dicembre 2004, ha ottenuto la pensione di vecchiaia anticipata.
La pensione è stata calcolata con il sistema misto, ossia reddituale sino al dicembre 2003 e contributivo per gli anni successivi.
Per tale ragione la pensione si compone di due quote: la quota A (reddituale), calcolata con il sistema retributivo; e la quota B (contributiva), calcolata con il sistema contributivo, introdotto dalla con decorrenza dall’anno 2004.
Risulta dal prospetto di liquidazione della pensione (doc. 1 fasc.1° grado parte appellata) che la ha utilizzato come criterio di calcolo della quota A, la media degli ultimi 15 redditi professionali dichiarati dal professionista prima del pensionamento (precisamente quelli relativi al periodo 1988/ 2002).
Ebbene, questo criterio era già in vigore al momento del pensionamento del ricorrente, posto che a tale data il criterio dei ‘ migliori 10 anni ‘ era ormai stato superato per effetto dell’entrata in vigore della legge n.335/1995 e della conseguente disciplina regolamentare della adottata tramite due Delibere del 1997, che avevano modificato il precedente Regolamento di previdenza.
Occorre infatti considerare che in base al combinato disposto dell ‘ art.3, comma 12 e del l’art. 1, commi 17 e 18, della legge 335/1995 era stata introdotta per gli RAGIONE_SOCIALE previdenziali privatizzati l’elevazione fino a 15 anni, ove inferiore, del periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile e, in considerazione di ciò, la appellata, già con la Delibera del 18.4.1997, aveva approvato « l’elevazione da 10 a 15 anni della base reddituale per il calcolo della pensione con la progressione di 1 anno ogni due anni » (doc. 3 . E con la successiva delibera dell’8.5.1997 aveva disciplinato la progressione della base di riferimento da 10 a 15 anni, cadenzandola, a far tempo dall’1.1.1996, sulle date del 1/1/98, per l’elevazione della base di calcolo ad 11 anni, dal 1/1/1999 per l’elevazione a 12 anni, dal 1/1/2001 per l’elevazione a 13 anni, dal 1/1/2002 per l’elevazione a 14 anni e dal 1/1/2004 per l’elevazione a 15 anni (doc. 4 .
Risulta quindi che la quota reddituale della pensione dell’appellante è stata calcolata in applicazione della disciplina entrata in vigore già nel 1997 e non in base alla disciplina entrata in vigore nel 2004, come sostenuto dall’appellante (la quale prevede
ulteriori aumenti della base di calcolo, sino a giungere a 25 anni).
In sostanza, come già condivisibilmente affermato dal primo giudice, il criterio del ‘migliori 10 anni’ introdotto dall’art. 2 legge 21/1986 e dal testo originario del Regolamento di previdenza e che il vorrebbe applicato alla quota A della sua pensione, non era più in vigore al momento del pensionamento, in quanto era stato superato per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni della l.n.335 del 1995 che oltre ad introdurre il principio del pro-rata, ha innalzato il periodo della base pensionabile, e anche per effetto delle Delibere della del 1997 (nello stesso senso, si vedano le numerose sentenze di altre Corti di Appello depositate in atti dalla .
Non vi è quindi spazio per ipotizzare una violazione del principio del pro rata , atteso che nella specie il calcolo della quota retributiva è avvenuto in conformità alla disciplina vigente al momento del pensionamento e anteriore al nuovo Regolamento del 2004.
E’ ormai consolidata la regola secondo cui per i trattamenti pensionistici liquidati prima dell’1 gennaio 2007, quale è quello del il parametro di riferimento resta il regime originario del prorata pieno, previsto dall’art.3, comma 12, della cit. l. 335 del 1995, e quindi non possono trovare applicazione eventuali modifiche peggiorative contrarie a detto principio, adottate nelle more dai regolamenti degli enti previdenziali privatizzati che andranno quindi disapplicati in parte qua; di contro, per i trattamenti maturati dopo la novella dell’art.1, comma 763, della l.296/2006, che ha modificato il
suddetto art.3, comma 12, della l.335 del 1995 e ha introdotto il c.d. pro-rata attenuato, trova applicazione la nuova formulazione di questa disposizione e gli enti previdenziali potranno adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo presente, avendo soltanto ‘presente’ il principio del pro rata (cfr. per tutte Cass.31454 del 2021).
In conformità a questa regola, la appellata, applicando proprio il principio del pro-rata pieno, avendo il conseguito la pensione nel 2004, ha determinato la quota retributiva (A) del trattamento pensionistico allo stesso spettante secondo il regime vigente prima del Regolamento del 2004, ossia, come detto, secondo il regime introdotto dalle delibere della del 1997, sostanzialmente attuative della previsione della l.335/1995 che aveva elevato a 15 anni il periodo per il calcolo della base pensionabile.
Né, in contrario, risulta utile all’appellante invocare il precedente costituito da Cass. 24450/23, il quale pur affermando, con riferimento a una pensione maturata nel maggio 2004, che la quota reddituale della pensione andava liquidata « secondo la normativa vigente prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con decreto 14 luglio 2004 (e dunque ai sensi della L. n. 21 del 1986, artt. 2 e 15 e secondo il regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, art. 3 », tuttavia ha avuto cura di precisare « assumendo quale reddito di riferimento la media dei 15 redditi dichiarati dall’iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, rivalutati ai sensi
della L. n. 21 del 1986, art. 15 », ossia proprio il criterio adottato nel caso di specie.
Inoltre, anche se l’appellante non ha formulato alcuna censura in proposito, resta da ribadire che dal provvedimento di liquidazione della pensione risulta che il calcolo della pensione non prevede l’applicazione di alcun massimale.
In conclusione, l’appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall’art. 1, co. 17, legge 228/12, che l’appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Respinge l’appello avverso la sentenza n.1311/2024 del Tribunale di Bergamo;
condanna l’appellante al pagamento in favore della appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidandole in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Brescia, 18 dicembre 2025
Il Consigliere est.
(AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO)
Il Presidente
(AVV_NOTAIO COGNOME)