Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2110 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2110 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 26464-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 276/2024 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 13/11/2024 R.G.N. 96/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/12/2025
CC
R.G26464/24
Rilevato che
Con sentenza n. 276 del 13.11.2024, la Corte d’appello di Genova ha rigettato il gravame della RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia, che aveva dichiarato l’illegittimità delle modalità di computo adottate dalla RAGIONE_SOCIALE per la liquidazione del trattamento pensionistico di NOME, al quale a decorrere dal 1.7.05 gli era stata liquidata la pensione di vecchiaia anticipata, lamentando che la quota retributiva non gli era stata determinata secondo le disposizioni previgenti, con il criterio del pro rata, valevoli fini al 1.1.07, di cui all’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95 nel testo originario, ma secondo le disposizioni emanate con il Regolamento della RAGIONE_SOCIALE del 2004, che prevedono criteri di computo meno RAGIONE_SOCIALEvoli, con conseguenti differenze a suo danno.
La Corte del merito, nel confermare la sentenza di primo grado, ha aderito all’orientamento di questa Suprema Corte, che disconosce il potere della RAGIONE_SOCIALE, per i trattamenti pensionistici corrisposti con decorrenza anteriore al 1.1.2007 cio è, prima dell’entrata in vigore dell’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06, secondo cui la salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al d.lgs. n. 509/94 non vale a sanare la illegittimità dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione -, di prevedere modalità di calcolo della pensione, in termini peggiorativi per gli assicurati, senza la salvaguardia delle anzianità già maturate, rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello, articolando il ricorso in due motivi, mentre NOME resiste con controricorso.
Per il presente giudizio, all’esito di una proposta di definizione agevolata, ex art. 380 bis primo comma c.p.c., è stata chiesta dalla RAGIONE_SOCIALE la decisione, ai sensi dell’art. 380 bis secondo comma c.p.c.
La RAGIONE_SOCIALE ha, altresì, presentato memoria.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 509/94, degli artt. 1 e 3 comma 12 della lege n. 335/95, dell’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06 dell’art. 1 comma 488 della legge n. 147/13 anche in relazione e co mbinato disposto all’art. 10 comma 8 del Regolamento della RAGIONE_SOCIALE Commercialisti, approvato con decreto ministeriale del 147.2004, nonché degli artt. 2, 3 e 38 Cost., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto l’inapplicabilità dell’indicato regolamento, alle pensioni liquidate prima del gennaio 2007.
Con il secondo motivo, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 19 comma 3 della legge n. 21/86, dell’art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. e dell’art. 47 bis del DPR n. 639/70, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello, nella sentenza impugnata, aveva ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale, rigettando l’eccezione di prescrizione quinquennale.
Il primo motivo è inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c., alla stregua dell’oramai consolidato orientamento di questa Corte,
che ha offerto esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegno del ricorso.
Infatti, anche alla luce delle enunciazioni di principio della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2016, questa Corte è ferma nell’escludere che la RAGIONE_SOCIALE possa adottare, sia pure in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che operino una trattenuta su un trattamento già determinato e si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, che solo la legge può introdurre, alla stregua dell’art. 23 Cost. (Cass., sez. lav., 10 dicembre 2018, n. 31875; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 14 gennaio 2019, n. 603); a tale orientamento questa Corte ha dato continuità in molteplici occasioni (di recente, fra le molte, Cass., sez. lav., 8 maggio 2023, n. 12122, 14 aprile 2023, n. 10047, 13 aprile 2023, n. 9893, n. 9886 e n. 9842), reputando irrilevante l’autonomia delle Casse privatizzate (Cass., sez. lav., 13 aprile 2023, n. 9914, punto 3 delle Ragioni della decisione) e sprovviste di valenza decisiva le previsioni dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013, menzionate anche nell’odierno giudizio (ordinanza n. 9914 del 2023, cit., punti 4 e 5 delle Ragioni della decisione).
Il secondo motivo che deduce il vizio di violazione di legge, laddove la Corte d’appello prospetta l’applicabilità della prescrizione quinquennale, è, altresì, inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c.
Infatti, in base ai principi a più riprese affermati da questa Corte, è assoggettata alla prescrizione decennale l’azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà,
difettando i caratteri della liquidità e dell’esigibilità del credito, cui è correlata l’applicazione dell’invocato termine quinquennale di prescrizione (Cass., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31527; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 13 febbraio 2023, n. 4362, e 10 febbraio 2023, n. 4263, e Cass., sez. VI L, 14 febbraio 2023, n. 4604, e 13 febbraio 2023, n. 4349 e n. 4314). Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, non avendo l’istanza di decisione introdotto elementi nuovi tali da far rimeditare l’orientamento giurisprudenziale sopra espresso, con condanna alle spese secondo soccombenza, da distrarsi in RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO, che si è dichiarato antistatario.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. deve applicarsi l’art.96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. contenendo l’art.380 bis, ult. co. cod. proc. civ. una valutazione legale ti pica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in RAGIONE_SOCIALE della controparte e di una ulteriore somma di denaro in RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. n. 27195 e n. 27433/2023, poi Cass. n. 27947/2023).
Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in € 1.500,00, in RAGIONE_SOCIALE del resistente e di una ulteriore somma di € 1.500,00, in RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 3.00,00, per compensi, €200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge, da distrarsi in RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO.
Condanna parte ricorrente a pagare al resistente l’ulteriore somma di € 1.500,00, ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Condanna parte ricorrente a pagare € 1.500,00, in RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, ex art. 96 comma 4 c.p.c.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis cit.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.12.25.
Il Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME