Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14597 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 14597 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15642/2024 R.G. proposto da :
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE COGNOME DA BRESCIA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
Contro
COGNOME elettivamente domiciliato in RIMINI INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 674/2023 depositata il 27/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d’appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Vicenza nella parte in cui, accogliendo la domanda proposta dal dottor NOME COGNOME nei confronti della CASSA RAGIONE_SOCIALE DOTTORI COMMERCIALISTI (in prosieguo: la CASSA) aveva condannato la convenuta: alla riliquidazione della pensione di vecchiaia anticipata, in godimento del ricorrente dall’anno 2006, applicando alla quota «reddituale» della stessa (ossia per l’anzianità maturata entro il 31 dicembre 2003) il criterio di calcolo vigente anteriormente al regolamento 14 luglio 2004; al pagamento delle differenze sui ratei pensionistici derivanti dalla riliquidazione, nei limiti della prescrizione decennale.
2.Avverso tale sentenza, la CASSA proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, cui opponeva difese NOME COGNOME con controricorso.
A seguito della proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c. la CASSA ha depositato istanza di decisione, all’esito della quale è stata fissata l’odierna adunanza camerale.
La CASSA ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso la CASSA ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 12, della legge nr.335 del 1995, anche in relazione all’ art. 1, commi 17 e 18, della legge nr. 335 del 1995; dell’art. 1, comma 763, della legge nr. 396 del 2006 come reinterpretato autenticamente dall’art. 1, comma 488, della legge nr. 147 del 2013, deducendo l’erronea applicazione del principio del pro rata .
2.Con il secondo motivo, la CASSA ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2948 nr. 4 c.c., in relazione alla statuizione di rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale.
3.Come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata ex art. 380bis c.p.c., trattasi di censure che la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto infondate (si vedano tra le tantissime, quanto al primo motivo, Cass. n. 24616 del 2018, n. 31454 del 2021, n. 6133; del 2022, n. 25385 del 2023, n. 23577 del 2024, tutte sulla scia di Cass., Sez.Un., nr. 17742 del 2015, e, quanto al secondo motivo, ex multis , Cass. n. 31641 del 2022, n. 31642 del 2022, n. 449 del 2023, n. 688 del 2023, n. 4349 del 2023, n. 4362 del 2023, n. 4604 del 2023, n. 6170 del 2024).
Per un verso, infatti, la pronuncia impugnata è conforme al principio per cui «in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non trovano applicazione le modifiche in peius per gli assicurati, introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell’attenuazione del principio del pro rata per effetto della riformulazione disposta dall’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come interpretata dall’art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147» (v. pronunce citate, richiamate ai sensi dell’art. 118 disp.att.c.p.c.); per altro verso, correttamente la sentenza della Corte di appello ha applicato il regime prescrizionale decennale, trattandosi di fattispecie in cui viene in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico. La prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. – così come dall’art. 129 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 – richiede la liquidità e l’esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato. Ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. (da ultimo, Cass. 23/12/2024, n.34209).
4.Inoltre, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., parte ricorrente non ha prospettato argomenti che, anche sotto il profilo della tenuta costituzionale dell’interpretazione adottata, inducano a rimeditare l’indirizzo univocamente assunto dalla giurisprudenza di questa Corte.
5.Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ex art. 360bis , n. 1, c.p.c., nulla dovendosi provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, per la tardività del controricorso (il ricorso è stato notificato in data 26 giugno 2024 ed il controricorso depositato soltanto in data 27 agosto 2024, oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione).
Tuttavia, poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, occorre applicare l’art. 96, comma 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380bis c.p.c. (Cass., Sez.Un., nn. 27195 e 27433 del 2023; v. anche Cass. nr. 27947 del 2023), non ravvisando il Collegio, ragioni per discostarsi nella specie dalla suddetta previsione legale (cfr. Cass., Sez.Un., n. 36069 del 2023). Secondo quanto statuito da questa Corte a Sezioni Unite: «In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380 bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende – nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 380 bis c.p.c.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta – deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori» (Cass. S.U. n. 27195/2023 e n. 27433/2023; Cass. n.27947/2023).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della CASSA ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez.Un., n. 4315 del 2020)
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater , D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 12 marzo 2025