Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17418 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17418 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29953-2020 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME – ricorrente principale –
contro
I.N.RAGIONE_SOCIALES. – RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonchè contro
Oggetto
Contributo solidarietà commercialisti
R.G.N. 29953/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 15/05/2025
CC
CASSA NAZIONALE DI RAGIONE_SOCIALE E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente al ricorso incidentale –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE; – controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 49/2020 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 20/05/2020 R.G.N. 162/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con sentenza n.49/20, l a Corte d’appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto parzialmente la domanda del commercialista COGNOME NOME COGNOME svolta nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti e dell’Inps , avente ad oggetto la riliquidazione della quota A del proprio trattamento pensionistico in godimento dall’1.2.2006 , calcolata secondo il regime retributivo.
La Corte d’appello rigettava i contrapposti appelli della Cassa e del prof essionista, dando atto che l’Inps non era destinatario delle contrapposte impugnazioni.
In particolare, riteneva che: non poteva applicarsi alla quota calcolata col metodo retributivo il Regolamento della Cassa approvato con decreto il 14.7.2004, poiché deteriore rispetto al previgente regime e in violazione del principio del pro rata , rispetto a un trattamento pensionistico maturato prima dell’1.1.2007. Né il
Regolamento poteva essere applicato per il fatto che il professionista avesse totalizzato il periodo assicurativo maturato presso la Cassa con il successivo periodo assicurativo maturato presso l’Inps. La Cassa nemmeno poteva applicare il contributo di solidarietà sui ratei pensionistici dall’1.1.2009 al 31.7.2016 , a ciò non essendo legittimata alcuna norma di legge, invece richiesta dall’art.23 Cost. Riguardo alle pretese del professionista, rilevava che rettamente il primo giudice aveva calcolato la quota A del trattamento pensionistico attratta al regime retributivo prendendo come ultimo anno, a ritroso dal quale calcolare la media dei 15 anni di retribuzioni, il 200 3, cioè l’ultimo anno regolato dal regime retributivo, poiché gli anni 2004 e 2005 erano invece attratti al regime contributivo.
Avverso la sentenza, la Cassa ricorre per quattro motivi. COGNOME NOME COGNOME resiste con controricorso contenente due motivi di ricorso incidentale, illustrato da memoria, cui la Cassa resiste con controricorso.
Per ciascuno dei due ricorsi, l’Inps ha depositato controricorso.
All’adunanza originariamente fissata, la causa era rinviata per effettuare comunicazione ex art.380-bis.1, co.1 c.p.c. al controricorrente incidentale e, in vista dell’odierna adunanza, la Cassa depositava nuova memoria.
Il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso principale, la Cassa deduce violazione o falsa applicazione degli artt.2 d.lgs. n.509/94, 3, co.12, l. n.335/95, 1, co.763 l. n.296/06, 1, co.488, l. n.147/13, anche in relazione e combinato disposto all’art.10, co.8 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con decreto ministeriale 14.7.2004, nonché degli artt.2, 3, 38 Cost., per avere la sentenza ritenuto inapplicabile detto Regolamento alle pensioni liquidate prima del gennaio 2007.
Con il secondo motivo di ricorso principale, la Cassa deduce violazione o falsa applicazione degli artt.2 d.lgs. n.509/94, 3, co.12 l. n.335/95, 4 d.lgs. n.42/06 anche in relazione e combinato disposto all’art.10, co.8 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con decreto ministeriale 14.7.2004, nonché degli artt.2, 3, 38 Cost., per avere la sentenza ritenuto i rrilevante, ai fini dell’applicabilità del Regolamento 14.7.2004, che si trattasse di pensione goduta in regime di totalizzazione.
Con il terzo motivo di ricorso principale, la Cassa deduce violazione o falsa applicazione degli artt.2 d.lgs. n.509/94, 3, co.12, l. n.335/95, come modificato dall’art.1, co.763 l. n.296/06 e autenticamente interpretato dall’art. 1, co.488, l. n.147/13, 24 co.24 d.l. n.201/11 conv. in l. n.214/11, nonché degli artt.2, 3, 23 Cost., anche in relazione e combinato disposto agli artt.2, 9, 32 dello Statuto della Cassa nonché delle delibere della Cassa nn.4/2008 e 3/13 emanate in virtù dell’art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con decreto ministeriale 14.7.2004, per avere la sentenza ritenuto illegittimo il
contributo di solidarietà, nonostante fosse stato adottato dalla Cassa sulla base di un Regolamento antecedente alla maturazione del diritto alla pensione e sulla base di delibere adottate in seguito al novellato testo dell’art.3, co.12, n.335.
Con il quarto motivo di ricorso principale, la Cassa deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, co.24, d.l. n.201/11, conv. in l. n.214/11, per non avere la Corte ritenuto legittimo il contributo di solidarietà almeno per il biennio 2012-2013.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, COGNOME NOME COGNOME deduce violazione dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. per avere la Corte affermato che nella quota A era stato conteggiato il reddito del 2003, nonostante esso fosse stato computato solo per una minor somma e non per il suo reale ammontare.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, COGNOME NOME COGNOME deduce violazione dell’art.2, co.2 , l. n.21/86 poiché la Corte non ha incluso nel calcolo della quota A anche i redditi reali del 2004 e del 2005.
Il primo motivo del ricorso principale è infondato alla luce del costante orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte sulla materia e non contenendo il ricorso argomenti tali da determinare un mutamento di indirizzo.
In particolare, va qui ribadito che, alle pensioni maturate prima dell’1.1.2007, come quella in questione, non può applicarsi il Regolamento del 14.7.2004, essendo esso successivo al termine del periodo assicurativo calcolato col sistema retributivo, e non potendo applicarsi
retroattivamente a tale periodo se non violando il principio del pro rata , considerato altresì che solo nel 2007 fu attenuato il principio del pro rata , per effetto dell’art.1, co.763 , l. n.296/06 (Cass. Sez. Un. n.17742/2015, seguita da numerose altre, tra cui Cass.3462/2019, Cass.24450/2023).
Il secondo motivo del ricorso principale è infondato.
Pacifico è che, avendo già il professionista maturato un’anzianità contributiva sufficiente per beneficiare della pensione di vecchiaia secondo il regime pensionistico della Cassa, ai sensi dell’art. 4, co.5 d.lgs. n.42/06, al periodo assicurativo in essere presso la gestione della Cassa si applica il sistema di calcolo della pensione previsto dall’ordinamento della gestione medesima.
Ritiene la Cassa che il riferimento all’ordinamento della propria gestione implichi l’applicabilità del Regolamento 14.7.2004, poiché il d.lgs. n.42/2006, e quindi la possibilità di totalizzazione, è intervenuto quando già era in vigore il predetto Regolamento della Cassa.
Il collegio ritiene di non condividere tale assunto.
Il riferimento compiuto dall’art.4, co.5 d.lgs. n.42/ 2006 all’ordinamento della gestione pensionistica della Cassa implica il rinvio al regime giuridico da applicare al tempo in cui si è compiuto il periodo assicurativo attratto alla gestione della Cassa e poi da totalizzare con il periodo assicurativo attratto al regime Inps.
Il periodo assicurativo gestito dalla Cassa è terminato nel 2005 e, fino al 2003, è stato attratto al criterio pensionistico retributivo, mentre per il 2004 e 2005 al criterio pensionistico contributivo. Che la possibilità di totalizzazione dei due periodi sia intervenuta solo nel
2006 resta irrilevante, poiché il regime giuridico da applicare -secondo i rispettivi ordinamenti -rimane quello in vigore al tempo dei rispettivi periodi assicurativi maturati presso ciascuna gestione.
Rettamente, quindi, la Corte d’appello ha escluso che la totalizzazione potesse condurre ad applicare il Regolamento del 14.7.2004.
Per il resto, va ribadito quanto già osservato dalla sentenza impugnata, ovvero che il richiamo all’ordinamento della gestione pensionistica della Cassa vale solo per le norme legittime di tale ordinamento, non per le regole inapplicabili poiché illegittime, in contrasto col principio inderogabile (al tempo) del pro rata .
Il terzo motivo di ricorso principale è infondato alla luce del costante orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte sulla materia e non contenendo il ricorso argomenti tali da determinare un mutamento di indirizzo.
Va qui ribadito quanto già espresso da questa Corte in varie pronunce (a partire da Cass.n.25212/2009, poi seguita da altre, tra cui Cass.nn.31875 e 32595 del 2018, Cass.nn.20 e 423 e 603 e 982 e 16814 del 2019, Cass.n.28054/2020, Cass.nn.6897 e 29535 del 2022, Cass.n.10047/2023, Cass.n.12122/2023), ovvero che:
-l’autonomia regolamentare della Cassa è stabilita nei limiti dell’art.3, co.12 legge n.335/95, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati
(quale, nella specie, l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca – a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico” -la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti; -il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/16, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge; -l’art.1, co.488 legge n.147/13, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo; dall’altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame. Tali assunti sono stati confermati da questa Corte (v. ad es. Cass.n.36001/2022) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà; -pur a voler prescindere dal precedente testo dell’art.3, co.12 l. n.335/95 e considerando solo il nuovo testo della norma, come derivante dall ‘art.1, co.763 legge n.296/06, questa Corte ha ugualmente chiarito (v. Cass.n.31875/20 18) che, nell’attuale formulazione, l’art.3, co.12 l. n.335/95 non attribuisce alla Cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà, poiché esso è incompatibile con il sistema del pro rata su cui si
è limitata ad incidere la novella dell’art.1, co.763 legge n.296/2006.
-la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, co.488, legge n.147/13, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo (vedi, per tutte: Cass. 10 dicembre 2018, n. 31875; Cass. 6 aprile 2016, n. 6702).
-l’art.24, co.24, lett. b) d.l. n.201/11 conv. con legge n.214/11, riguarda provvedimenti finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, come già detto.
Tali principi valgono anche nel caso di un trattamento pensionistico non ancora maturato al tempo del Regolamento 14.7.2004, essendo appunto tale contributo illegittimo siccome in violazione dell’art.23 Cost.
Infondato è altresì il quarto motivo di ricorso principale. Come affermato da questa Corte (Cass.n.24651/2024), l’art.24, co.24 , d.l. n.201/11 richiede l’inerzia dell’Ente nell’intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa, e tale ipotesi non può essere equiparata a quella in cui interventi siano stato effettuati a mezzo delle delibere, ex post dichiarate illegittime.
Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile, prospettando una questione nuova.
La Corte ha preso a riferimento quale ultimo anno a ritroso del quale calcolare la media dei 15 anni di retribuzioni, il 200 3, cioè l’ultimo anno regolato dal regime retributivo, poiché gli anni 2004 e 2005 erano invece attratti al regime contributivo.
Il motivo non censura tale assunto, ma deduce che il reddito del 2003 sarebbe stato preso in considerazione non nella sua integralità (reddito reale), bensì in minor misura, applicandovi un massimale. Tale riduzione del reddito 2003 non risulta dal testo della sentenza, né il ricorso riporta in modo specifico in quali atti e in che modo fosse già stato allegato nei gradi di merito che il reddito del 2003 andava conteggiato nella sua interezza (come reddito reale) e senza applicazione di alcun massimale. Va richiamato il costante orientamento di questa Corte (Cass.n.23675/2013, Cass.n.206947/2018) secondo cui qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente.
Il secondo motivo del ricorso incidentale è fondato.
L’art.2, co.2 l. n.21/86, disciplinando il metodo di calcolo retributivo, considera la media delle più alte retribuzioni risultanti negli ultimi 15 anni di contribuzione ‘anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione ‘ . Precisato che si parla degli ultimi 15 anni solari di contribuzione, e quindi non rileva la data in cui è presentata la
dichiarazione dei redditi ma l’anno cui si riferisce la contribuzione, la norma è chiara nell’indicare, come data a ritroso della quale calcolare il periodo temporale, quella del conseguimento del diritto a pensione.
L’interpretazione letterale della norma non lascia adito a dubbi e non risulta superata da alcun intervento legislativo successivo, specificamente relativo alla gestione previdenziale dei commercialisti e incompatibile con tale lettera.
La Corte d’appello ha invece disatteso l’ inequivoco significato letterale della norma: la pensione del professionista aveva decorrenza dal 2006, sicché andavano considerati ai fini della quota A i redditi del 2004 e del 2005 , siccome anteriori all’anno di maturazione del diritto a pensione.
Il fatto che tali due annualità siano state poi assoggettate al regime contributivo non esclude che, ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile, esse debbano essere considerate nel computo del periodo temporale entro il quale calcolare la media delle migliori retribuzioni. Tali due annualità vengono pur sempre valorizzate secondo il metodo contributivo, entrando nel montante contributivo di calcolo, né costituiscono le retribuzioni su cui calcolare in via diretta la quota A, ma sono prese in considerazione solo per il computo temporale entro cui calcolare la media necessaria al fine della determinazione della retribuzione pensionabile.
Sul punto va del resto richiamato l’orientamento di questa Corte (Cass.n.28253/2018, Cass.n.2223/2019), espresso sull’art.49 del Regolamento adottato dalla Cassa di Previdenza dei Ragionieri, ma valevole anche per il presente caso, in quanto sia l’art.49, sia l’art.2,
co.2 l. n.21/86 parlano di annualità anteriori a quella di maturazione del diritto a pensione, mostrandosi così ininfluente la circostanza, invece valorizzata dalla sentenza impugnata, che tali pronunce sarebbero state rese su una diposizione adottata in via convenzionale. La sentenza va dunque cassata in accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, la quale deciderà anche sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale, respinto il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del