Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19772 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 19772 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
SENTENZA
sul ricorso 32120-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1416/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/06/2020 R.G.N. 3132/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2024 dal AVV_NOTAIO;
R.G.N. 32120/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/02/2024
PU
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda dell’odierno ricorrente avente ad oggetto il diritto alla pensione di anzianità, nel regime ex RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con decorrenza 1° marzo 2012.
Controverso il requisito contributivo, la Corte di appello, sul presupposto che il ricorrente rientrava nella categoria «tecnici e maestranze» e che la relativa categoria era stata prevalentemente collocata nel Gruppo A), ai sensi dell’art.2 d. lgs. n.182/97, ha ritenuto che l’annualità di contribuzione dovesse calcolarsi, per l’intero periodo assicurativo, in ragione di 120 contributi giornalieri. Il lavoratore, con oltre 40 anni di anzianità assicurativa, a decorrere dal 1° gennaio 1970, alla data della domanda di pensione di anzianità presentata in data 8 febbraio 2012, aveva maturato 4348 contributi (oltre a quelli figurativi) utile per conseguire il diritto alla pensione di anzianità.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con un unico motivo.
La parte privata ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
L’ufficio della Procura AVV_NOTAIO ha concluso in udienza per l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio ha riservato il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione dell’art.2 d. lgs. n.182/97. Assume il non corretto calcolo del requisito contributivo.
In particolare, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce l’errore della Corte di appello nel ritenere che, una volta individuato il RAGIONE_SOCIALE nel quale l’interessato è stato iscritto con prevalenza, il numero di giornate utili alla formazione dell’annualità contributiva debba essere determinato sempre e comunque tenendo conto dei criteri dettati dall’art. 2 del d.lgs. nr. 182 del 1997 per il predetto RAGIONE_SOCIALE. Nello specifico, avrebbe errato la Corte territoriale a giudicare sufficienti 120 giornate di contribuzione anche a fronte di periodi di iscrizione nel RAGIONE_SOCIALE B, nel quale l’annualità assicurativa matura al versamento di 260 giornate di contribuzione.
Più in generale, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE chiarisce che la complessiva carriera del controricorrente è caratterizzata da periodi anteriori al 1997, in parte attratti alla disciplina del d.lgs C.p.S. nr. 708 del 1947 (per la quale l’annualità contributiva si perfezionava con 60 giornate), in parte riconducibili alla disciplina del d.lgs nr. 503 del 1992 (per la quale l’annualità contributiva si perfezionava con 120 giornate). Inoltre, a fronte di periodi di appartenenza al RAGIONE_SOCIALE A, per i quali l’anzianità contributiva richiede 120 giornate, ve ne sarebbero altri di appartenenza al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE B, in relazione ai quali l’annualità contributiva si perfeziona con 260 giornate.
Pertanto, per coprire il requisito contributivo utile per accedere al trattamento pensionistico richiesto, la Corte di appello avrebbe dovuto tener conto delle diverse consistenze delle annualità, tempo per tempo previste dalla legge in relazione ai diversi gruppi di appartenenza; nello specifico, occorrevano 4689 giornate: il patrimonio contributivo del ricorrente (pari a 4348 contributi giornalieri) non era dunque sufficiente.
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dal controricorrente e fondata sulla carenza di interesse ad impugnare. La parte privata sostiene che mai potrebbe essere escluso il proprio diritto alla pensione di anzianità, posto che l’anzianità contributiva maturata era comunque superiore a quella necessaria.
Va in contrario rilevato che l’anzianità contributiva necessaria alla pensione di anzianità è proprio il tema su cui verte il contrasto, poiché l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce l’assenza del requisito contributivo necessario per accedere alla prestazione richiesta.
Ciò posto, il ricorso è fondato nei termini che seguono.
L’anzianità contributiva dei lavoratori dello spettacolo è espressa in giornate.
Il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n.708/47 prevedeva inizialmente, all’art.3, 19 categorie di lavoratori dello spettacolo, senza alcuna distinzione ai fini che qui rilevano.
Fu con il d.P.R. n.1420/71 che si introdusse la distinzione tra i lavoratori delle categorie dalla n.1 alla n.14, e quelli delle categorie dalla 15 in poi; ciò avvenne, tra l’altro e per quanto più interessa, ai fini della pensione di vecchiaia, disponendo l’art.6 che, per le categorie nn.1-14, bastassero 900 contributi giornalieri ai fini della pensione di vecchiaia, ovvero 1/3 di quelli (2700) richiesti per le altre categorie dall’art.34, co.3 l. n.218/52. Inoltre, poiché ai sensi dell’art.2 l. n.218/52 occorrevano 15 anni per maturare la pensione di vecchiaia, si aveva che, per le categorie nn.1-14, occorrevano 60 contributi giornalieri per integrare un’annualità contributiva, mentre ne occorrevano 180 per le altre categorie.
18. In seguito, l’art.6 d.lgs. n.503/92 ha disposto che per i lavoratori delle categorie nn.1-14 occorressero 120 contributi giornalieri ai fini di un’annualità contributiva, in luogo dei 260 contributi giornalieri richiesti per i lavoratori delle altre categorie.
Alle categorie dell’art.3 Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n.708/47, il d.lgs. n.182/97 (art.2, co.1) ha sostituito tre gruppi, demandando a un successivo decreto del Ministro del Lavoro l’individuazione della loro composizione, ma prevedendo che per il RAGIONE_SOCIALE A occorressero 120 contributi giornalieri a integrare l’annualità e, per il RAGIONE_SOCIALE B, 260 contributi giornalieri.
Il concreto inquadramento dei lavoratori all’interno di uno dei tre gruppi è stato attuato, nel tempo, dai dd.mm. del 10.11.97 e del 15. 3.2005.
Da quanto è dato comprendere in base agli atti di causa, il controricorrente ha svolto attività ricondotte alla categoria «tecnici e maestranze», inserite, da agosto 1997 al marzo 2005, nel RAGIONE_SOCIALE B e poi nel RAGIONE_SOCIALE A. Il periodo assicurativo è iniziato nel 1970.
Si tratta allora di individuare il corretto metodo di calcolo dell’anzianità contributiva maturata in relazione all’intero periodo lavorativo e fino al 2012, data di presentazione della domanda di pensione di anzianità.
E’ pacifico che vi sia stato un passaggio tra gruppi.
Pertanto, non può prescindersi dal criterio della maggiore anzianità contributiva fissato dall’art.2, co.4 d.lgs. n.182/97. La maggiore anzianità contributiva si determina rapportando i contributi giornalieri effettivamente versati, e quindi il numero di giornate lavorative effettivamente svolto, al numero di contributi giornalieri previsti tempo per tempo dalla legge al fine di integrare un’annualità contributiva.
25. L’art.2, co.4 d.lgs. n.182/97 dispone che «Ai fini del diritto alle prestazioni e dell’individuazione dell’età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle indicate all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.2388, e successive modificazioni e integrazioni, nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1.»
26. La norma si applica sia al caso di passaggio da una categoria all’altra all’interno dello stesso RAGIONE_SOCIALE, sia – ciò che qui rileva come si dira infra – al caso di passaggio da un RAGIONE_SOCIALE ad un altro (v. l’ultimo periodo della norma, che, mediante il rinvio al comma 1, rinvia alla ripartizione entro i gruppi).
27. Tanto premesso, la sentenza impugnata ha ricondotto al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE A l’intero periodo assicurativo del controricorrente ed ha applicato anche al periodo precedente l’entrata in vigore del d.lgs nr. 182 del 1997, il regime giuridico dei gruppi ovvero «ai fini dell’individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni» (art.2, co.1 d.lgs. n.182/97).
28. Per la Corte di appello, la disciplina dell’anzianità contributiva non era quella vigente tempo per tempo fino al 1997, parametrata, prima, su 60 contributi giornalieri e poi su 120 contributi giornalieri ai fini di un’annualità contributiva; il calcolo dell’annualità contributiva andava effettuato, sin dall’inizio, in base alle regole fissate dall’art.2, co.2, d.lgs. n.182/97 (120 o 260 giornate per integrare l’annualità contributiva) a seconda della riconduzione del periodo pregresso al RAGIONE_SOCIALE di cui alla lettera A o al RAGIONE_SOCIALE di cui alla lettera B.
29. Osserva la Corte che una simile soluzione non è supportata da alcuna norma contenuta nel d.lgs. n.182/97 e anzi appare contrastata dall’art.3, co.1 del medesimo decreto legislativo.
30. L’art.2, co.1, d.lgs. n.182/97, introducendo la classificazione in gruppi, non ha previsto che tale classificazione debba operare anche per il passato, ossia per la parte di rapporto assicurativo – poi proseguito dopo il 1997 – antecedente l’entrata in vigore dello stesso d.lgs. n.182/97. Da parte sua, l’art.3, co.1 d.lgs. n.182/97, nel fare salva la normativa vigente sul sistema pensionistico retributivo, lascia intendere che tale sistema continua a essere disciplinato fino al 1997 (tempo per tempo) dalla normativa in essere prima del 1997. Ciò, in particolare, anche per quanto riguarda la disciplina dell’anzianità contributiva, la quale continua a calcolarsi secondo il regime previgente quando non vi erano i gruppi ma solo le categorie.
31. Deve quindi ritenersi che la classificazione in gruppi e la relativa disciplina di cui al d.lgs. n.182/97- opera ex nunc e non ex tunc , ossia a far data dall’entrata in vigore del decreto legislativo stesso, e lascia inalterato, per il passato, il regime giuridico -tra cui la disciplina dell’anzianità contributiva- che l’ordinamento riconduceva alle categorie.
32. In relazione al caso di specie, per il periodo assicurativo fino all’entrata in vigore del d. lgs. nr. 182 del 1997 non risulta che il ricorrente abbia cambiato categoria, avendo sempre svolto mansioni riconducibili a quella dei «tecnici e maestranze». Occorrerà, dunque, calcolare l’anzianità contributiva secondo la normativa tempo per tempo vigente e procedere, poi, alla sommatoria della stessa.
33. Ottenuta così la quota di anzianità contributiva maturata prima della disciplina introdotta dal d.lgs nr. 182 del 1997, ad essa andrà aggiunta quella maturata
complessivamente nel secondo troncone temporale (dal 1997 in poi), per verificare se siano raggiunti o meno, alla data di richiesta di pensionamento, gli anni di contribuzione richiesti per la relativa prestazione.
34. Nel calcolo dell’anzianità contributiva maturata nel periodo temporale successivo al d.lgs nr. 182 del 1997, si applicherà la disciplina dell’art. 2, commi 3 e 4, venendo in rilievo il passaggio da un RAGIONE_SOCIALE ad un altro (nello specifico dal RAGIONE_SOCIALE B al RAGIONE_SOCIALE A). Occorrerà, in particolare, accertare l’anzianità contributiva nel RAGIONE_SOCIALE B (rapporto tra giornate effettivamente lavorate e annualità contributiva pari a 260 giornate), e l’anzianità contributiva nel periodo di inquadramento nel RAGIONE_SOCIALE A (rapporto tra giornate effettivamente lavorate e annualità contributiva pari a 120 giornate). Il tutto fino al momento della domanda di pensionamento. Una volta individuato quale dei due periodi abbia registrato la maggiore anzianità contributiva, al RAGIONE_SOCIALE di quel periodo (A o B) si rapporterà il residuo periodo del secondo troncone e si applicherà l’art.2, co.3, in base al quale «Per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, per l’acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al RAGIONE_SOCIALE di provenienza sono riproporzionate in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni».
35. Pertanto, ove risultasse prevalente l’anzianità contributiva nel RAGIONE_SOCIALE B, i contributi giornalieri effettivamente maturati nel RAGIONE_SOCIALE A verrebbero riproporzionati (e ridotti) dividendoli per il coefficiente 2,16667 (rapporto tra 260 giornate e 120 giornate); ove risultasse prevalente l’anzianità contributiva nel RAGIONE_SOCIALE A, i contributi giornalieri effettivamente maturati nel RAGIONE_SOCIALE B
verrebbero riproporzionati (e aumentati) moltiplicandoli per il coefficiente 2,16667.
36. Ottenuta in tal modo la complessiva anzianità contributiva maturata entro il secondo troncone e sommata a quella maturata entro il primo, si accerterà se essa sia sufficiente o meno a integrare il requisito contributivo utile ai fini del trattamento pensionistico richiesto.
37. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per gli accertamenti conseguenti all’applicazione dei seguenti principi di diritto: «Quando il rapporto assicurativo sia iniziato in epoca precedente all’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97 e proseguito nel vigore del d.lgs. n.182/97 fino al pensionamento, il periodo antecedente l’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97 non è da inserire in alcun RAGIONE_SOCIALE, tra quelli dell’art.2, co.1 d.lgs. n.182/97, ai fini del giudizio di maggiore anzianità contributiva di cui all’art.2, co.4 d.lgs. n.182/97. Il giudizio di prevalenza fondato sulla maggiore anzianità contributiva opera a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97. Da tale data si deve considerare se sia maggiore l’anzianità contributiva maturata nel RAGIONE_SOCIALE B o nel RAGIONE_SOCIALE A. Una volta individuato il RAGIONE_SOCIALE prevalente in base alla maggiore anzianità contributiva, la contribuzione versata entro il RAGIONE_SOCIALE non prevalente, va riproporzionata secondo il criterio dell’art.2, co.3 d. lgs. n.182/97. Per il periodo assicurativo antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97, l’anzianità contributiva si calcola secondo le norme previgenti tempo per tempo».
38. La Corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma
in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14