Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25312 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25312 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21703-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE
– resistente – avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositata il 07/02/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 COGNOME NOME proponeva opposizione avverso il decreto con il quale era
stata revocata la sua ammissione al beneficio del patrocino a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento monitorio civile, emesso dal Tribunale di Agrigento. Il ricorrente lamentava, in particolare, l’assenza di motivazione RAGIONE_SOCIALE revoca.
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Agrigento dichiarava estinto il giudizio di opposizione, ritenendo non ottemperato l’ordine di di rinnovare la notificazione del ricorso introduttivo all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, poiché la relativa cd. ‘busta telematica’ depositata dall’odierno ricorrente a dimostrazione dell’avvenuta ottemperanza dell’ordine stesso fosse priva di allegati.
Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia COGNOME NOME, affidandosi ad un solo motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza di discussione.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la nullità del procedimento per violazione degli artt. 164, 177, 178, 291, 307, 308, c.p.c., 3 e 9 RAGIONE_SOCIALE legge n. 531 del 1994 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che la ‘busta telematica’ depositata dal COGNOME non contenesse allegati, laddove, al contrario, essa conteneva copia del ricorso, RAGIONE_SOCIALE procura e del provvedimento di fissazione dell’udienza.
La censura è fondata.
L’odierno ricorrente riporta nel motivo di ricorso, ai fini RAGIONE_SOCIALE sua specificità, la copia del messaggio di conferma dell’avvenuta notificazione, nelle forme previste dalla legge n. 531 del 1994, dell’atto introduttivo, unitamente alla procura ed al decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, all’Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Palermo. L’ordine di rinnovazione, pertanto, era stato eseguito ed il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la ‘busta telematica’ con la quale era stata rinnovata la notificazione dell’atto introduttivo fosse vuota, mentre essa come dimostra il ricorrente -aveva al suo interno tutti i files richiesti dalla norma.
La motivazione posta alla base RAGIONE_SOCIALE dichiarata estinzione del giudizio di opposizione è dunque erronea. Non si configura un errore revocatorio, poiché la svista percettiva è caduta su un fatto del quale si è discusso nel giudizio di merito. La pronuncia impugnata, infatti, afferma che ‘… non ricorrono ragioni per rimeditare il provvedimento reso in data 13.12.2021, con il quale è stata rilevata la nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione eseguita a mezzo EMAIL dell’11.1.2020 (né la parte ha offerto argomentazioni o documentazione in proposito)’ (cfr. pag. 2 dell’ordinanza impugnata); in tal modo, il Tribunale dà atto che la questione del contenuto RAGIONE_SOCIALE ‘busta telematica’ di cui al motivo in esame era stato oggetto di un provvedimento reso in corso di causa, e dunque di essa si era discusso nel giudizio di merito.
Al riguardo, va ribadito che ‘Ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione dall’art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari RAGIONE_SOCIALE revocazione che il fatto oggetto RAGIONE_SOCIALE supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e RAGIONE_SOCIALE consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice’ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9527 del 04/04/2019, Rv. 653687; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27094 del 15/12/2011, Rv. 620693).
Il ricorso va quindi accolto e la pronuncia impugnata va di conseguenza cassata, con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa al Tribunale di
Agrigento, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Agrigento, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda