Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 20055 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20055 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13784-2022 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 80/2022 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 01/02/2022 R.G.N. 300/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Oggetto
Enti
Locali
–
Comune
di
Manduria
–
Buoni pasto.
R.G.N. 13784/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 20/05/2025
CC
La Corte di Appello di Lecce -Sez. Distaccata di Taranto-, per quanto ancora in rilievo, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da NOME NOME, dipendente del Comune di Manduria, di condanna dell’Ente locale al pagamento della somma di € 2 .264,12, a titolo di risarcimento del danno, derivato da ll’ inadempimento della parte datoriale nell’ erogazione dei buoni pasto per un totale di 444, in relazione al periodo 1.2.2007 – 28.2.2012.
Avverso detta pronunzia, il lavoratore proponeva ricorso per cassazione articolato in un unico motivo.
Resisteva con controricorso il Comune di Manduria, depositando altresì memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione agli artt. 45 e 46 del c.c.n.l. Comparto Regioni e Autonomie locali del 14.9.2000; la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. del combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c., in relazione agli artt. 45 e 46 del c.c.n.l. innanzi ricordato.
1.2. Secondo la parte ricorrente in cassazione le norme della contrattazione collettiva innanzi ricordate sarebbero state interpretate erroneamente dalla Corte di Appello che procedeva all’ermen eusi delle stesse in maniera atomistica e non sistematica in violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.
Il dipendente sostiene che l’art. 45 cit. riconosce ai lavoratori il diritto al buono pasto, tutte le volte che l’ente locale, com’è
pacificamente nel caso di specie, non abbia predisposto il servizio mensa.
Rimarca ulteriormente che la lettura sistematica degli artt. 45 e 46 del c.c.n.l. cit. offre riscontro della correttezza della lettura interpretativa offerta in quanto dà conto del diritto dei lavoratori al buono pasto nella ricorrenza delle condizioni (di articolazione dell’orario di lavoro) di cui al secondo comma dell’art. 45 cit.
Lamenta ancora l’erroneità del passaggio conclusivo della pronunzia in cui la Corte Territoriale, a completamento del percorso argomentativo, dopo aver negato il diritto ai buoni pasti, sul presupposto che all’erogazione degli stessi l’Ente locale dovesse provvedere previa valutazione del proprio assetto organizzativo e delle risorse disponibili, affermava che la domanda di risarcimento formulata dal lavoratore avrebbe potuto essere accolta solo se avesse dimostrato che, per gli anni in rilievo, il Comune aveva risorse disponibili per garantire il servizio mensa o, in alternativa, i buoni pasto.
Il lavoratore rappresenta che, invece, era il Comune, in ragione del principio cd. della vicinanza dell’onere della prova, a dover provare l’impossibilità di predisporre il servizio mensa ed erogare i buoni pasto.
Queste essendo le doglianze articolate nel mezzo, ai fini di una maggiore chiarezza espositiva e comprensione della questione, va premesso il dato normativo di cui agli artt. 45 e 46 della normativa contrattuale.
1. L’art. 45, commi 1 e 2, del c.c.n.l. Enti Locali del 14.9.2000, rubricato mensa, così dispone:
‘Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate
nell’art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore o non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per il recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio’.
Il successivo art. 46, commi 1 e 2, prevede poi:
‘ Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio mensa è pari alla somma che l’ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4, dell’art. precedente.
I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario di lavoro adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 45, comma 2′.
Ebbene, osserva il Collegio, che la questione qui all’attenzione concerne, in primis, l’ interpretazione delle sopraindicate norme contrattuali, dovendosi indagare se gli Enti territoriali, tenuto conto del proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, ‘ possono ‘ o ‘ devono ‘ provvedere alla istituzione del servizio mensa o, in sostituzione, all’erogazione del buono pasto.
In estrema sintesi, occorre valutare se l’istituzione del servizio mensa o -in alternativa -l’erogazione del buono pasto devono essere oggetto di una ponderata e discrezionale valutazione da parte dell’Ente locale, alla luce, del proprio assetto organizzativo, oltre che delle proprie risorse economico finanziarie (non potendosi, quindi, far luogo all’erogazione senza la provvista) oppure se, per converso, l’erogazione costituisce, in ogni caso, una obbligazione per le parti datoriali.
4. Tutte le censure articolate nel motivo, fra loro strettamente connesse in quanto volte a censurare l’interpretazione fornita dalla Corte Territoriale delle norme contrattuali innanzi richiamate, richiedono un esame in udienza pubblica, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità ‘luogo’ privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni di rilevanza nomofilattica (v. Cass. n. 6274/2023; Cass. n. 19115/2017).
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo per fissazione dell’udienza pubblica. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte suprema di cassazione il 20 maggio 2025.
La Presidente NOME COGNOME