Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 20450 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20450 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
Oggetto
Impiego pubblico – Enti locali -buoni pasto
R.G.N. 13605/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 20/05/2025
CC
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13605-2022 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 71/2022 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 07/02/2022 R.G.N. 302/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Lecce , Sezione distaccata di Taranto, ha accolto l’appello del Comune di Manduria e, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, ha rigettato integralmente la domanda proposta nei confronti dell’ente territoriale da NOME COGNOME volta ad ottenere l’equivalente economico di 390 buoni pasto asseritamente maturati nel periodo febbraio 2007/28 febbraio 2012.
La Corte territoriale, respinta l’eccezione di prescrizione, ha ritenuto infondata nel merito la domanda e ha escluso l’asserito inadempimento del Comune agli obblighi imposti dalla contrattazione collettiva, rilevando che la stessa non ha attribuito ai dipendenti un diritto soggettivo al pagamento del buono pasto, avendo solo previsto la facoltà del singolo ente territoriale di istituire, previo confronto con le organizzazioni sindacali e compatibilmente con le risorse disponibili, il servizio mensa o, in alternativa, di corrispondere il buono sostitutivo.
Ha ritenuto chiara in tal senso la disciplina dettata dagli artt. 45 e 46 del CCNL 14 settembre 2000 per il personale del comparto Regioni e autonomie locali ed ha aggiunto che il ricorrente non aveva dimostrato la disponibilità da parte del Comune delle risorse finanziarie necessarie per l’istituzione del servizio.
Per la cassazione della sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese il Comune di Manduria con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso denuncia, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1218 e 2697 c.c. in relazione agli artt. 45 e 46 del CCNL 14/9/2000 per il personale
del comparto enti locali e assume, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nell’escludere il diritto soggettivo del dipendente a percepire il buono pasto in presenza delle condizioni di orario richieste dalla stessa contrattazione collettiva. Sostiene il ricorrente che l’art. 45 del citato CCNL, nella parte in cui prevede che gli enti in relazione alle risorse disponibili «possono istituire mense di servizio o in alternativa….. attribuire al personale buoni pasto sostitutivi previo confronto con le organizzazioni sindacali», va interpretato nel senso che l’obbligazione deve essere in ogni caso adempiuta e la scelta riguarda unicamente le modalità, nel senso che è rimessa all’ente la decisione tra l’istituzione del servizio mensa o l’attribuzione del ticket. Aggiunge che la diversa interpretazione fatta propria dalla Corte territoriale finisce per mortificare del tutto le esigenze del personale che, per esclusive ragioni di servizio e per volontà datoriale, è costretto a prestare attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane. Lamenta ancora l’erroneità della pronuncia quanto al riparto degli oneri probatori e rileva che, in ragione del principio della « vicinanza dell’onere della prova » , l’impossibilità per ragioni finanziarie di predisporre il servizio mensa e di erogare i buoni pasto doveva essere dimostrata in giudizio dall’ente locale.
In premessa va evidenziato che rileva nella fattispecie la disciplina dettata per il personale del comparto Regione ed Autonomie locali, dall’art. 45 del CCNL 14 settembre 2000, nella parte in cui dispone, ai commi 1 e 2, che ‘Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 46, attribuire al personale
buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore o non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per il recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio’.
Il successivo art. 46, commi 1 e 2, prevede poi:
‘ Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio mensa è pari alla somma che l ‘ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4, dell’art. precedente.
I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario di lavoro adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 45, comma 2′.
Osserva il Collegio che la questione controversa concerne, in primis, l’interpretazione delle citate norme contrattuali, dovendosi indagare se gli Enti territoriali, tenuto conto del proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, ‘ possono ‘ o ‘ devono ‘ provvedere alla istituzione del servizio mensa o, in sostituzione, all’erogazione del buono pasto.
In estrema sintesi, occorre valutare se l’istituzione del servizio mensa o -in alternativa -l’erogazione del buono pasto devono essere oggetto di una ponderata e discrezionale valutazione da parte dell’Ente locale, alla luce, del proprio assetto organizzativo, oltre che delle proprie risorse economico finanziarie (non potendosi, quindi, far luogo all’erogazione senza la provvista ) oppure se, per converso, l’erogazione costituisce, in ogni caso, una obbligazione per le parti datoriali.
Il ricorso, inoltre, sollecita una pronuncia di questa Corte sulla questione, più generale, del riparto degli oneri di allegazione e prova nei casi in cui l’insorgenza del diritto fatto valere dal dipendente sia espressamente subordinata dalla contrattazione collettiva alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.
4. Si tratta di censure, fra loro strettamente connesse, che richiedono l’ esame in udienza pubblica, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità ‘luogo’ privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni di rilevanza nomofilattica (v. Cass. n. 6274/2023; Cass. n. 19115/2017).
P.Q.M.
La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in udienza pubblica.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione