Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25525 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25525 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23746-2022 proposto da:
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE MESSINA, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME FOTI NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME PROVVIDENZA, COGNOME NOME COGNOME tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 295/2022 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 26/05/2022 R.G.N. 485/2017;
R.G.N. 23746/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 03/06/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/06/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
FATTI DI CAUSA
Gli odierni ricorrenti, infermieri professionali turnisti, hanno agito nei confronti della ASP di Messina per ottenere il riconoscimento del diritto a fruire del servizio mensa o del buono pasto limitato dal Regolamento vigente solo al personale non turnista con rientro pomeridiano.
La Corte d’appello, riformando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto a beneficiare dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, sul presupposto che, ai sensi del combinato disposto dell’ art. 29 CCNL comparto sanità 2001 e dell’art. 8 D.L. 66/2003, il diritto alla consumazione del pasto (servizio mensa/buono pasto) spettasse a tutti i lavoratori che espletavano un orario di lavoro eccedente le sei ore. In particolare, il Collegio ha sottolineato che l’impossibilità di fruire del servizio mensa per ragioni legate alla strutturazione dell’orario di lavoro (esigenza continuità della prestazione) non facesse decadere dal diritto alla mensa, ma lo facesse sorgere nella la modalità sostitutiva del buono pasto. In seguito ad ordine di esibizione dei fogli di presenza ex art. 210 c.p.c., la Corte ha condannato l’Azienda al pagamento delle somme dovute.
La ASP di Messina ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui hanno resistito i lavoratori con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso ci si duole della violazione e falsa applicazione dell’articolo 29 CCNL 20 settembre 2001 Comparto Sanità, dell’art. 33 del DPR 270 del 20.05.1987, dell’articolo 8 del D.L.66/2003, nonché si denuncia l’omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 co 1, n. 3 cpc.).
Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dei precedenti di legittimità intervenuti in materia – insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia.
Secondo l’Asp odierna ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nell’estendere il diritto alla mensa/pausa indistintamente a tutti i lavoratori la cui prestazione lavorativa superi le sei ore giornaliere senza tener conto della differenza tra i dipendenti turnisti che erogano attività continuativa e dipendenti non turnisti che possono interrompere la prestazione lavorativa per effettuare una pausa. Il Collegio avrebbe inoltre errato nel ritenere che il convincimento maturato fosse perfettamente in linea con i precedenti richiamati in quanto, in realtà, attinenti a fattispecie differenti in cui non esisteva un Regolamento Aziendale.
I motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione.
Le censure sono entrambe infondate alla stregua dell’orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 22478 dell’8.8.2024, Cass. n. 32113 del 19.10.2022 e Cass. n. 5547 dell’1.3.2021) secondo cui ‘in tema di pubblico impiego privat izzato l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione di una pausa
pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato’.
Pertanto, deve ritenersi aver la Corte territoriale correttamente interpretato la disposizione contrattuale di cui all’art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 riconoscendo il collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anche in sede legislativa ove l’intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro, a prescindere dalla natura turnista o meno dell’orario lavorativo.
Il ricorso va, dunque, respinto, e la sentenza impugnata confermata in ordine al riconoscimento alla fruizione del ticket mensa per il periodo di cui è causa relativamente ai turni lavorativi eccedenti le sei ore.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al rimborso di € 8.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione, il 3 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME