Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7224 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7224 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
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ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22218/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO
– controricorrente –
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO – controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 762/2023, depositata il 31 luglio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
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Oggetto: brevetto
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, depositata il 31 luglio 2023, di reiezione del l’ appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato la nullità del NUMERO_DOCUMENTO nNUMERO_DOCUMENTO, registrato a nome delle medesima RAGIONE_SOCIALE, e aveva respinto le domande di accertamento della contraffazione di tale brevetto da parte della RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME, quale titolare della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, e del compimento di atti di concorrenza sleale da parte di questi ultimi, nonché le conseguenti domande risarcitorie, inibitorie e ordinative della pubblicazione della sentenza;
-dalla sentenza impugnata si evince che il Tribunale, con provvedimento reso in sede cautelare, aveva disposto il sequestro dei bracciali stile «tennis» -prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME in quanto in contraffazione del brevetto vantato dalla RAGIONE_SOCIALE -e aveva inibito alla RAGIONE_SOCIALE la prosecuzione della commercializzazione degli stessi, ma all’esito del giudizio di merito aveva accertato la nullità del brevetto azionato, dichiarando conseguentemente l’inefficacia del provvedimento cautelare e rigettando le domande dell’attrice di contraffazione e concorrenza sleale;
la Corte di appello ha quindi, disatteso il gravame della RAGIONE_SOCIALE osservando che otto rivendicazioni (1-6, 9 e 13) erano anticipate dal trovato inventivo di NOME COGNOME, oggetto di diffusione e di commercializzazione prima del deposito del brevetto contestato, mentre quanto alle rivendicazioni residue, alcune erano prive di attività inventiva (7, 8, 10 e 11), altre erano prive di sufficiente descrizione (12) e un’ultima non individuava l’oggetto del brevetto , rimandando genericamente alla descrizione ed alle figure (14);
il ricorso è affidato a due motivi;
resistono con distinti controricorsi sia la RAGIONE_SOCIALE, sia
NOME COGNOME;
le parti controricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
va preliminarmente rilevato che, come dedotto dalla controricorrente RAGIONE_SOCIALE nella memoria depositata, con ordinanza resa da questa Corte in data 15 gennaio 2025, n. 976, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’odierna ricorrente avverso altra sentenza di appello che aveva dichiarato la nullità del NUMERO_DOCUMENTO, ossia del medesimo brevetto in contestazione nel presente procedimento;
ne consegue che un siffatto accertamento giudiziale ha acquisito autorità di cosa giudicata;
orbene, ai sensi dell’art. 123 c.p.i. il giudicato di nullità di un titolo di proprietà industriale ha efficacia erga omnes e retroattiva, salvo quanto previsto dall’art. 77 c.p.i. ;
pertanto, essendo il brevetto in contestazione definitamente venuto meno, vi è carenza di interesse ad agire in ordine al ricorso in esame, difettando il presupposto stesso dell’azione , ossia la giuridica esistenza della privativa oggetto della domanda di nullità;
per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuno dei due controricorrenti, in complessivi euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 febbraio 2026.
Il Presidente
Dott. NOME COGNOME