Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3011 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 3011  Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 4985/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata  e  difesa  per  legge  dall’Avvocatura  generale  RAGIONE_SOCIALEo  Stato  e domiciliata presso di lei in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO;
-resistenti-
NOME COGNOME;
-intimata- avverso  la  SENTENZA  RAGIONE_SOCIALEa  Corte  d’appello  di  Milano,  n.  1628/2017, pubblicata il 16 novembre 2017 e notificata il 29 novembre 2017. Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  10/01/2024  dal AVV_NOTAIO COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, medici specializzatisi prima RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 2006/2007 presso l’RAGIONE_SOCIALE che avevano percepito la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, hanno proposto ricorso davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE contro la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, lamentan do il mancato tempestivo recepimento RAGIONE_SOCIALEa Direttiva n. 93 del 2016 del 5 aprile 1993 e la ritardata applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. da 37 a 42 del d.lgs. n. 368 del 1999, con conseguente domanda di condanna RAGIONE_SOCIALEe parti convenute a pagare la differenza fra quanto percepito per la borsa di studio e il trattamento riconosciuto dal d.P.C.M. del 7 marzo 2007 e da quello del 6 luglio 2007, spettante a titolo di adeguata remunerazione o, in alternativa, di risarcimento, nonché domanda di indicizzazione annuale e rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio.
Il  Tribunale  di  RAGIONE_SOCIALE,  nel  contraddittorio  RAGIONE_SOCIALEe  parti,  con  sentenza  n. 131/2014, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma, con riferimento alle domande di risarcimento del danno, con rigetto RAGIONE_SOCIALEe altre richieste.
nonché
Gli originari ricorrenti hanno proposto appello che la Corte d’appello di Milano,  nel  contraddittorio  RAGIONE_SOCIALEe  parti,  con  sentenza  n.  1628/2017,  ha accolto in parte, condannando l’RAGIONE_SOCIALE a versare alle controparti le differenze tra quanto percepito durante i corsi di specializzazione e le borse incrementate.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato atto di costituzione.
NOME COGNOME non ha svolto difese.
I soli intimati resistenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che la presente controversia ha ormai ad oggetto  solo  la  questione  RAGIONE_SOCIALEa  rideterminazione  triennale  RAGIONE_SOCIALEe  borse  di studio spettanti  ai  m edici specializzatisi  prima  RAGIONE_SOCIALE‘anno  accademico 2006/2007 che avevano percepito la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991.
Al riguardo, si sottolinea che la Corte d’appello di Milano ha ritenuto la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in ordine a tale questione.
Questa affermazione, però, si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa S.C. (Cass., Sez. L, n. 18710 del 23 settembre 2016), la quale ha affermato  che,  in  tema  di  borse  di  studio  per  i medici  specializzandi,  e relativi meccanismi di rivalutazione automatica, istituite dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e finanziate dal RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un decreto interministeriale adottato dal MIUR e dai RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sussiste carenza di legittimazione passiva in senso sostanziale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che provvede alla mera corresponsione materiale RAGIONE_SOCIALEa somma, senza che le possa essere imputato alcun comportamento inerte in tema di violazione RAGIONE_SOCIALE obblighi di attuazione e recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie in materia. Ne consegue che, trattandosi di questione attinente alla titolarità del rapporto controverso, rilevabile anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del giudizio, fermi i limiti del giudicato, qualora detto ente sia stato l’unico soggetto convenuto in giudizio, l’azione non è proseguibile.
Nella specie, si evidenzia che la problematica del difetto di legittimazione passiva di parte ricorrente  era  stata  prospettata  alla  corte  territoriale  la quale, peraltro, ha rigettato espressamente la relativa eccezione.
Non essendovi stata impugnazione al riguardo, detta questione non può più essere esaminata da questa RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che il ricorso verrà deciso  prescindendo  dal  difetto  di  legittimazione  passiva  RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Con  un  unico  motivo  parte  ricorrente  lamenta  la  violazione  e  falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 6 d.lgs. n. 257 del 1991, 7, commi 5 e 6, d.l. n. 348 del 1992, conv. dalla legge n. 438 del 1992, 3, comma 36, legge n. 537 del 1993, 1, comma 33, legge n. 549 del 1995, 1, comma 66, legge n. 662 del 1996, 22 legge n. 488 del 1999 e 36, comma 1, legge n. 289 del 2002.
Essa  prospetta  l’insussistenza  del  diritto  RAGIONE_SOCIALE  intimati  ad  ottenere  la rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEe loro borse di studio.
La doglianza merita accoglimento.
Preliminarmente, occorre individuare la normativa rilevante in materia.
Con riferimento alla posizione dei medici specializzandi in questione, si osserva che, in recepimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76/CEE, è stato emanato il d.lgs. n. 257 del 1991, in base al quale (art. 6, comma 1), ‹‹ Agli ammessi   in  relazione  all’attuazione  RAGIONE_SOCIALE‘impegno  a  tempo  pieno  per  la  loro formazione, è corrisposta, per tutta la durata del corso  una borsa di
studio determinata per l’anno 1991 in L. 21.500.000. Tale importo viene annualmente,  a  partire  dal  1°  gennaio  1992,  incrementato  dal  tasso programmato d’inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del ministro RAGIONE_SOCIALEa sanità, di concerto con i ministri RAGIONE_SOCIALE‘università  in funzione del miglioramento tabellare previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE ›› .
Inoltre,  l’art.  6,  comma  2,  ha  previsto  che ‹‹ La  borsa  di  studio  viene corrisposta,  in  sei  rate  bimestrali  posticipate,  dalle  università  presso  cui operano le scuole di specializzazione ›› .
L’ art.  8,  comma  2,  ha  chiarito,  poi,  che ‹‹ Le  disposizioni  del  presente decreto  si  applicano  a  decorrere  dall’anno  accademico  1991 -92 ›› ,  con esclusione RAGIONE_SOCIALE iscritti dall’a.a. 1982/83 all’a.a. 1990/91.
In seguito, è stato approvato il d.lgs. n. 368 del 1999, che ha abrogato la precedente disciplina, salva la regola del tempo pieno, e ha prescritto, all’art. 37, comma 1, che ‹‹All’atto RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione alle scuole universitarie RAGIONE_SOCIALE specializzazione in RAGIONE_SOCIALE, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione lavoro finalizzato esclusivamente all’acquisizione RAGIONE_SOCIALEe capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata RAGIONE_SOCIALEe attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione RAGIONE_SOCIALEe competenze ››.
Il successivo art. 38, commi 1-3, chiarisce che con la sottoscrizione del contratto de quo (nello schema tipo di cui ai successivi dd.PP.CC.MM. 07/0306/07-02/11-2007), lo specializzando ‹‹ si impegna a seguire, con profitto, il  programma di formazione ›› con la ‹‹ partecipazione guidata alla totalità RAGIONE_SOCIALEe attività mediche RAGIONE_SOCIALE‘unità operativa presso la quale è assegnato›› .
Pertanto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 39, commi 1 e 2, e 40, comma 1, ‹‹ Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo  determinato nei limiti dei fondi previsti dall’articolo 6, comma 2, legge 29 dicembre 1990, n. 428, e RAGIONE_SOCIALEe quote del RAGIONE_SOCIALE ›› all’uopo destinate e ‹‹ al medico
è inibito l’esercizio libero -professionale all’esterno RAGIONE_SOCIALEe strutture assistenziali  ed ogni rapporto convenzionale o precario con il RAGIONE_SOCIALE ›› .
L’art. 46 del d.lgs. da ultimo citato ha affermato, ad ogni modo, che, fino all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 428 del 1990, ‹‹ continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 ›› .
In seguito, l’art. 1, c omma 300, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266 del 2005 ha modificato il citato art. 39, prevedendo che il trattamento economico di cui al d.lgs. n. 368  del  1999  era  costituito  da ‹‹ una  parte  fissa,  uguale  per  tutte  le specializzazioni e per tutta la durata del corso ›› e da ‹‹ una parte variabile ›› , determinata  annualmente  con  Decreto  del  Presidente  del  RAGIONE_SOCIALE  dei ministri ‹‹  avuto  riguardo  preferibilmente  al  percorso  formativo  RAGIONE_SOCIALE ultimi tre anni.
In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 20072008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa ›› ; Inoltre, in modifica al menzionato art. 46, l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe ‹‹ disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 ›› veniva differita all’a.a. 2006 -2007,  pertanto, ‹‹fino  all’anno  accademico  2005 -2006  si  applicano  le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 ›› .
Con  riferimento  specifico  al  tema  del ‹‹ trattamento  retributivo  del pubblico impiego ›› (applicabile agli specializzandi ex art. 6, d.lgs. n. 257 del 1991), è stato introdotto, con l’art. 7, d.l. n. 384 del 1992, (modificato dalla legge n. 438 del 1992) il c.d. blocco RAGIONE_SOCIALE‘indicizzazione RAGIONE_SOCIALE adeguamenti su base annuale in relazione al tasso programmato d’inflazione nei seguenti termini:
comma 4: ‹‹Per l’anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione ed  ai  fondi  per  il  miglioramento  RAGIONE_SOCIALE‘efficienza  dei  servizi  comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite  in  misura  superiore  ai  correlativi  stanziamenti  di  bilancio  per l’anno finanziario 1991›› ;
comma 5: ‹‹ Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita, sono corrisposti per l’anno 1993 nella stessa misura RAGIONE_SOCIALE‘anno 1992›› , con la precisazione, fornita da ll’art. 1, c omma 33, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 549 del 1995, che ‹‹ Le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 5 e 6, del decreto -legge 19 settembre 1992, n. 384, prorogate per il triennio 1994 -1996 dall’articolo 3, comma 36, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 1993, n. 537, vanno interpretate nel senso che tra che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di studio di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257›› .
Con l’art. 36 del la legge n. 289 del 2002, titolato ‹‹ Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita ›› , il legislatore ha confermato il suddetto regime ai ‹‹ rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita ›› maturati per il triennio 20032005.
La questione oggetto del contendere attiene alla portata del c.d. blocco RAGIONE_SOCIALE adeguamenti RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio prevista per i medici specializzandi come quelli coinvolti nel presente giudizio.
Infatti, l’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, ha previsto che fosse loro corrisposta ‹‹una borsa di studio determinata per l’anno 1991 in L. 21.500.000. Tale importo viene annualmente, a partire dal 1° gennaio 1992, incrementato dal tasso programmato d’inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del ministro RAGIONE_SOCIALEa sanità, di concerto con i ministri RAGIONE_SOCIALE‘università in funzione del miglioramento tabellare previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ›› .
L’importo così determinato era soggetto a due ordini di miglioramenti: ail primo, annuale, collegato al tasso programmato d’inflazione;
b-  il  secondo,  stabilito,  ogni  triennio ‹‹ in  funzione  del  miglioramento tabellare previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE ›› .
Nella presente controversia, i ricorrenti in primo grado hanno domandato entrambe  le  due  voci  di  incremento,  ma  la  corte  territoriale  ha  loro riconosciuto solo quella sub b).
In effetti, la normativa succedutasi nel tempo ha prima disposto e, poi, di volta in volta, prorogato un blocco RAGIONE_SOCIALE aumenti RAGIONE_SOCIALEa somma oggetto RAGIONE_SOCIALEe borse di studio de quibus .
Non  è  qui  contestato  che  il  primo,  originario,  congelamento  dei  detti aumenti, sia stato esteso fino al momento del completamento del periodo di specializzazione dei medici in questione con riferimento al miglioramento sub a), annuale e dipendente dal tasso programmato di inflazione.
La controversia concerne, invece, la spettanza o meno RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento sub),  ossia  quello  dovuto  ogni  tre  anni  e  che  avviene ‹‹ in  funzione  del miglioramento tabellare previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE ›› .
Al riguardo, sottolinea questo Collegio che la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALECRAGIONE_SOCIALE si è già occupata RAGIONE_SOCIALEa questione.
Infatti, Cass., Sez. L, n. 12624 del 18 giugno 2015 ha rilevato che la pretesa oggetto del contendere trae origine dalla previsione di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, secondo cui l’importo RAGIONE_SOCIALEa borsa corrisposta agli ammessi alle scuole di specializzazione ‹‹ viene annualmente, a partire dal 10 gennaio 1992, incrementato del tasso programmato d’inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEa Sanità, di concerto con i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘università e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE scientifica e tecnologica e del tesoro, in funzione del miglioramento
stipendiale tabellare minimo  previsto  dalla  contrattazione relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE ›› .
Questa sentenza, che ha regolato proprio un caso relativo alla rideterminazione – triennale RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALEa borsa da adottarsi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, ha richiamato giurisprudenza precedente, che ha risolto la questione enunciando il principio secondo cui, in materia di trattamento retributivo del pubblico impie go, l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 1992, ha bloccato gli incrementi retributivi conseguenti alla contrattazione pubblica fino al 31 dicembre 1993, mentre il successivo comma 5 RAGIONE_SOCIALEa norma ha stabilito il medesimo regime di blocco per tutte le indennità, compensi, gratifiche ed altri rimborsi spesa soggetti ad incrementi in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita; detto regime mirato a contenere la spesa pubblica – è stato, limitatamente al blocco RAGIONE_SOCIALEe indicizzazioni stabilito dall’art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto RAGIONE_SOCIALE artt. 3, comma 36, legge n. 537 del 1993, 1, comma 33, legge n. 549 del 1995, 22 legge n. 488 del 1999 e 36 legge n. 289 del 2002.
Ne consegue, per la richiamata giurisprudenza, che, rientrando le borse di studio universitarie tra gli emolumenti ‹‹ di qualsiasi genere ›› ricompresi nel blocco temporaneo ai sensi de ll’art. 1, comma 33, legge n. 549 del 1995, alle remunerazioni per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di RAGIONE_SOCIALE non sarebbe stato riconoscibile l’aumento del tasso programmato di inflazione fino al 31 dicembre 2005. Il blocco RAGIONE_SOCIALE incrementi contrattuali, invece, non sarebbe stato esteso successivamente al 31 dicembre 1993, riguardando solamente il biennio 1992-1993 (Cass., n. 16385 del 17 giugno 2008; Cass., n. 18562 del 29 ottobre 2012). In sostanza, secondo tali decisioni, l’aumento del tasso programmato di inflazione non sarebbe riconoscibile fino al 31 dicembre 2005, essendo state bloccate sino a tale data le indicizzazioni, ma non gli incrementi retributivi contrattuali, per i quali, in difetto di previsione di proroga esplicita, detto
blocco sarebbe avvenuto sino al 31 dicembre 1993 e avrebbe riguardato, quindi, solo il biennio 1992/93.
Successiva giurisprudenza ha, però, rimeditato questo orientamento.
Infatti, Cass., Sez. L, n. 4449 del 23 febbraio 2018, occupandosi proprio RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione triennale in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, ha evidenz iato che l’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449 del 1997 (Misure per la stabilizzazione RAGIONE_SOCIALEa finanza pubblica), ha disposto che, a partire dal 1998, resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui al l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991.
Il dato letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, quindi, evidenzia che il legislatore ha fatto riferimento all’intero corpus normativo contenuto nell’art. 6, comma 1, del d.lgs.  n.  257  del  1991,  e,  dunque,  sia  all’incremento  annuale  del  tasso programmato  d’inflazione  sia  alla  rideterminazione  triennale  correlata  al miglioramento  stipendiale  tabellare  minimo  previsto  dalla  contrattazione relativa  al  personale  medico  dipendente  del  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE (comma 1).
Siffatta  lettura  trova  conforto  nella  circostanza  che  l’intera  quota  del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio per  la  formazione  dei  medici  specialistici,  a  far  tempo  dal  1998,  è  stata consolidata nell’importo pari a 31 5 miliardi di lire.
Il blocco RAGIONE_SOCIALE‘incremento annuale e RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEe borse di studio previsto dal citato art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449 del 1997 è stato confermato dall’art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003).
Tale disposizione , dopo avere stabilito che l’art. 7, comma 5, del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla legge n. 438 del 1992, come confermato e modificato dall’art. 1, commi 66 e 67, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 662 del 1996 e, da ultimo, dall’art. 22 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 488 del 1999, contenenti il divieto di procedere all’aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe indennità, dei compensi, RAGIONE_SOCIALEe gratifiche, RAGIONE_SOCIALE emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita, continua ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005, prescrive che, fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 368 del 1999, l’ammontare RAGIONE_SOCIALEe borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del d.lgs. n. 237 del 1991, a carico del RAGIONE_SOCIALE, rimane consolidato nell’importo indicato dall’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni.
Cass., Sez. L, n. 4449 del 23 febbraio 2018 ha affermato, quindi, che, a partire dal 1998 e sino al 2005, le borse di studio dei medici specializzandi non erano soggette all’incremento triennale previsto dal comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.
Ritiene questo Collegio che la giurisprudenza del 2018 vada confermata, essendo fondata su una più ampia considerazione RAGIONE_SOCIALEa normativa rilevante.
2) Il ricorso è accolto, nei termini di cui in motivazione.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano, in  diversa  composizione,  la  quale  deciderà  la  causa  nel  merito  anche  in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione;
-cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione Civile, il