Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10256 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10256 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
Oggetto: specializzandi in medicina -adeguamento triennale della borsa di studio violazione del diritto comunitario – esclusione.
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 25980/21 proposto da:
-) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell’Università e della Ricerca; Ministero dell’Economia e delle Finanze , in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrenti –
contro
-) COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 21 luglio 2021 n. 5437; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Gli odierni controricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero alla scuola di specializzazione dopo il 1991.
In data non precisata nel ricorso convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica ed il Ministero dell’economia, esponendo che:
-) durante la frequenza del corso di specializzazione erano stati remunerati con una borsa di studio dell’importo di lire 21.500.000, ai sensi dell’art. 6 d. lgs. 8.8.1991 n. 257;
-) tale importo non rappresentava quella ‘adeguata remunerazione’ che gli Stati membri dell’Unione Europea avrebbero dovuto garantire, ai sensi della Direttiva 93/16/CEE;
-) non era stata loro riconosciuta né l’indicizzazione annuale del compenso, né la rivalutazione triennale.
Chiesero pertanto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione della normativa comunitaria.
Con sentenza 18.2.2016 n. 9053 il Tribunale rigettò la domanda. La sentenza fu appellata dagli odierni controricorrenti.
Con sentenza 21.7.2021 n. 5437 la Corte d’appello di Roma accolse in parte il gravame.
La C orte d’appello ritenne fondata la domanda di condanna ‘dei Ministeri appellati’ (senza ulteriori precisazioni) al pagamento in favore degli odierni controricorrenti dell’adeguamento triennale della borsa di studio da essi percepita.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla Presidenza del Consiglio e dai due ministeri indicati in epigrafe, con ricorso fondato su un motivo.
Hanno resistito con controricorso i soggetti indicati in epigrafe.
La causa, già fissata per la discussione nella camera di consiglio del 23 aprile 2024, con ordinanza interlocutoria del 28.6.2024 è stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa che le Sezioni Unite di questa Corte si pronunciassero su questione di diritto identica a quella prospettata dalle amministrazione ricorrenti. E’ stata quindi fissata ex novo per la trattazione nell’odierna adunanza camerale.
I controricorrenti hanno depositato due memorie: una in vista dell’adunanza camerale del 23.4.2024, l’altra in vista dell’odierna adunanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nella rubrica dell’ unico motivo di ricorso le tre amministrazioni ricorrenti denunciano – formalmente – la violazione di tredici diverse norme nazionali e di nove norme comunitarie, per un totale di diciannove differenti previsioni normative.
L ‘ illustrazione del motivo è così riassumibile:
-) per nove pagine (da p. 5 a p. 14) il motivo si dilunga a discorrere della questione dell’adeguatezza della remunerazione dovuta ai frequentanti le scuole di specializzazione post lauream ; del momento in cui lo Stato italiano ha dato attuazione alle Direttive 75/362 e 75/363 e di altre questioni inconferenti rispetto all’unica questione decisa dalla Corte d’appello;
-) solo da pag. 14, terzo capoverso, l’illustrazione del motivo si concentra sulla questione oggetto del contendere: e cioè se fosse o meno dovuto agli odierni controricorrenti l’adeguamento triennale della borsa di studio percepita durante la frequentazione della scuola di specializzazione. tale
Le amministrazioni ricorrenti lo negano, sul presupposto che adeguamento fu bloccato dall’art. 32, comma 12, della l. 449/97.
1.1. Il motivo è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, cui come accennato fu devoluta la questione di diritto oggi all’esame del Collegio, con sentenza n. 20006 del 19/07/2024 hanno stabilito (dando seguito alla giurisprudenza pressoché totalitaria di questa Corte) che l’importo delle borse di studio dei medici
specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto all’adeguamento triennale, in virtù del blocco di tale aggiornamento previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, come interpretato dall’art. 1, comma 33, della l. n. 549 del 1995; dall’art. 3, comma 36, della l. n. 537 del 1993; dall’art. 1, comma 66, della l. n. 662 del 1996; dall’art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997; dall’art. 22 della l. n. 488 del 1999; dall’art. 36 della l. n. 289 del 2002.
Alla suddetta decisione ha dato seguito Sez. 3, Ordinanza n. 29499 del 15/11/2024, ed alle rispettive motivazioni si può qui rinviare ex art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c..
La ritenuta fondatezza del ricorso non impone tuttavia di cassare con rinvio la sentenza impugnata. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, rigettando la domanda di corresponsione sopra indicato, per le ragioni tutte già stabilite dalle Sezioni Unite di questa con la sentenza sopra richiamata (Cass. S.U. 20006/24), alle quali si può qui rinviare ex art. 118, primo comma, disp.
dell’adeguamento triennale att. c.p.c..
La decisione della causa nel merito impone la regolazione delle spese del grado di appello e di quelle di legittimità.
Le une e le altre possono essere compensate per l’alterno esito dei giudizi di merito, per l’opinabilità della questione e per la prolissa tecnica di redazione del ricorso per cassazione.
P.q.m.
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto dagli odierni ricorrenti ;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e del giudizio di appello;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al giudice di merito, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’appello a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile