Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33967 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33967 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 9244/2022 proposto da:
COGNOME NOME, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende.
– Controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte d’ appello di Venezia n. 2811/2021 depositata il 17/01/2022.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 29 novembre 2023.
Sanzioni amministrative
Rilevato che:
con ricorso depositato il 15/01/2020 davanti al Tribunale di Verona, NOME COGNOME e NOME COGNOME, soci della RAGIONE_SOCIALE, hanno proposto opposizione avverso l’ordinanza -ingiunzione del 14/11/2019, con la quale la polizia locale del Comune di San Martino Buon Albergo ( in seguito: ‘Comune’) aveva ingiunto loro di pagare euro 6.026,00, oltre accessori, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 1 5, comma 2, legge 27 marzo 1992, n. 257 (‘ Norme relative alla cessazione dell ‘ impiego dell ‘ amianto ‘) , in relazione al d.m. 06/09/1994, art. 1, punti 4, 4a . L’ordinanza era basata sul verbale di accertamento di infrazione del 17/12/2014, con il quale la polizia locale, all’esito del sopralluogo effettuato il 26/11/2014, presso il capannone agricolo della società RAGIONE_SOCIALE , aveva contestato l’omesso adempimento dell’obbligo di ‘effettuare/attuare il programma di controllo dello stato di conservazione delle strutture in cemento amianto che costituiscono la copertura del capannone adibito ad allevamento zootecnico e, nella fattispecie la sua bonifica’ ;
il Tribunale di Verona, con sentenza n. 251/2021, ha rigettato l’opposizione; l a Corte d’appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata nel contraddittorio del Comune, ha rigettato l’appello dei soci della RAGIONE_SOCIALE;
la Corte distrettuale, per quanto ancora rileva, ha così motivato la propria decisione: (i) la Regione Veneto, con DGR n. 265 del 2011, applicabile in ‘ presenza di materiali contenenti amianto in edificio o manufatti in genere ‘, in forza dell’art. 10, comma 1, legge n. 257 del 1992, che demanda alle regioni l’adozione di ‘piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione , di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto’, ha predeterminato un criterio oggettivo di valutazione dello stato conservativo dei
materiali contenenti amianto, mediante il calcolo dell’ Indice di D egrado (‘I.D.’) , fondato sulla combinazione di nove parametri, compreso quello della vetustà; (ii) s u richiesta dell’amministrazione comunale, la società RAGIONE_SOCIALE presentò una relazione tecnica (datata 02/05/2011), redatta dal tecnico incaricato (la RAGIONE_SOCIALE), che indicava un I.D. 32, che comportava una bonifica obbligatoria entro tre anni, con riferimento allo stato di manutenzione della copertura in cemento-amianto del capannone oggetto di causa. Inoltre, la RAGIONE_SOCIALE predispose un cronoprogramma -sottoscritto da NOME COGNOME quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE -che prevedeva la totale rimozione della copertura entro marzo 2014. Nel sopralluogo del 26/11/2014 la polizia locale ha accertato che tale rimozione non era stata effettuata e, quindi, con ordinanza n. 1/2015 (impugnata dagli appellanti davanti al TAR Veneto che, con sentenza 790/2021, aveva rigettato il ricorso), ha intimato l’esecuzione della bonifica ; (iii) pertanto, il fatto contestato (omessa attuazione/esecuzione delle misure di sicurezza e, nello specifico, omessa bonifica della copertura del capannone) è provato; (iv) quanto alle censure degli appellanti in punto di non applicabilità delle sanzioni ad essi irrogate , l’art. 15, comma 2, legge n. 257 del 1992, in forza del quale è stata emessa l’ordinanza -ingiunzione impugnata , sanziona l’ inosservanza degli obblighi concernenti l ‘a dozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi del precedente articolo 6, commi 3 e 4. Il d.m. 06/09/1994 (‘ Normative e metodologie tecniche di applicazione dell ‘ art. 6, comma 3, e dell ‘ art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell ‘ impiego dell ‘ amianto ‘) , all’art. 4 (‘ Programma di controllo dei materiali di amianto in sede Procedure per le attività di custodia e di manutenzione ‘) così dispone: ‘ Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un
programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l ‘ esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto ‘ . L’art. 4a detta le prescrizioni relative al ‘p rogramma di controllo ‘ ; (v ) non è condivisibile l’interpretazione dell’art. 4 del d.m. citato proposta dagli appellanti, secondo cui, ai fini del rispetto della disposizione, sarebbe sufficiente la sola predisposizione e presentazione del programma di controllo e di manutenzione e non la sua attuazione. E questo perché la norma non impone la sola ‘predisposizione’, ma richiede che il programma sia ‘messo in atto’ (art. 4, punto 1, contestato agli appellanti), con chiaro riferimento (appunto) non soltanto alla predisposizione, ma anche alla successiva fase dell ‘attuazione ed esecuzione del programma; (vi) la tesi secondo la quale il capannone non sarebbe ‘ad uso collettivo’, per la mancanza di dipendenti, è stata tardivamente prospettata nel presente giudizio, e comunque contrasta con la relazione tecnica della RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui si dà atto che ‘Il personale addetto alle lavorazioni all’interno del capannone è stato debitamente formato e informato sul rischio amianto’, il che conferma l’applicabilità della disciplina del d.m. 06/09/1994, trattandosi di struttura suscettibile di ‘utilizzazione collettiva’, nel senso di struttura nella quale operano più persone per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
4. per la cassazione della sentenza d’appello, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono con tre motivi; il Comune di San Martino Buon Albergo resiste con controricorso. In prossimità dell’a dunanza camerale le parti hanno depositato memorie;
Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso , i ricorrenti, in sintesi, censurano la sentenza impugnata che, discostandosi dai princìpi di tassatività e legalità delle sanzioni amministrative, a causa della non corretta esegesi del secondo comma dell’art. 15, legge n. 257 del 1992 , ha ritenuto legittima la sanzione irrogata dal Comune per l’inadempimento dell’obbligo di effettuare/attuare il programma di controllo, laddove la normativa di riferimento sanziona esclusivamente una diversa condotta omissiva, consistente ne ll’inosservanza dell’obbligo di adozione di specifiche misure di sicurezza ex art. 6 (commi 3 e 4), legge cit., che concernono le metodologie tecniche (c.d. precauzioni e prescrizioni) da adottare durante gli interventi di bonifica sulle coperture in cemento amianto, ma non sanziona l’omessa bonifica o l’omessa manutenzione del cemento amianto;
2. con il secondo motivo , i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che ha ritenuto applicabile il d.m. 06/09/1994, al quale rimanda l’art. 15, comma 2, legge n. 257 del 1992, senza considerare che, nella specie, si tratta di un capannone agricolo e privato, gestito direttamente dai proprietari, che non rientra nella sfera di applicazione del d.m. 06/09/1994, in quanto non costituente un edificio ad uso collettivo, aperto al pubblico e destinato all’ utilizzazione collettiva;
con il terzo motivo , i ricorrenti auspicano che all’accoglimento dei prece denti motivi consegua la riforma della sentenza d’appello in punto di spese dei gradi di merito;
il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato;
4.1. innanzitutto (inammissibilità del motivo) con riferimento all’asserita violazione dell’art. 25, Cost., è il caso di ricordare l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte di legittimità ( Sez. U., Sentenza n. 25573 del 12/11/2020, Rv. 659459 -01; conf.: Cass. n. 15879 del 2018 Rv. 649017), secondo cui «a violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell ‘ applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l ‘ eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata». Si aggiunga che la Corte, sempre ha sezioni unite (Sez. U., Sentenza n. 11167 del 06/04/2022, Rv. 664412 -01) ha chiarito che la violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., quando tali norme siano di immediata applicazione (situazione, questa, che non si verifica nel caso in esame), non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale;
4.2. in secondo luogo (infondatezza del motivo), il giudice d’appello, con motivazione densa e articolata, scevra di vizi logici, ha offerto un ‘interpretazione sistematica della normativa di riferimento, coerente con il dato letterale e con la ratio delle disposizioni in tema di cessazione dell’impiego dell’amianto , così sintetizzabile: il programma di controllo e di manutenzione dei materiali contenenti amianto può contemplare un intervento di bonifica, da attuarsi entro un certo termine (nella fattispecie concreta, tre anni), qualora non sia possibile ridurre altrimenti il rischio di danneggiamento dei materiali; in caso di mancata ‘messa in atto’ del programma ( compresa
l’omessa bonifica ), è applicata la sanzione amministrativa di cui al secondo comma, dell’art. 15, legge n. 257 del 1992. Al riguardo è persuasivo lo snodo argomentativo della sentenza (cfr. pag. 13) che, a sostegno del rigetto del correlato motivo di appello, rimarca che «a normativa in materia di amianto è finalizzata alla tutela della salute e alla prevenzione e contenimento dei rischi derivanti dall’amianto, sicché anche la ratio della normativa non consente l’interpretazione formalistica sostenuta dagli appellanti, secondo i quali sarebbe sanzionata la sola mancata osservanza degli obblighi di natura formale (la predisposizione del programma), ma non la mancata esecuzione degli obblighi previsti nel programma di controllo e manutenzione»;
il secondo motivo è inammissibile;
5.1. la censura è diretta all’a ccertamento di fatto compiuto dal giudice di merito -circa l’ utilizzazione collettiva del capannone adibito ad allevamento zootecnico -, insindacabile in sede di legittimità, ma non critica la prima e dirimente ratio decidendi enunciata della Corte di Venezia, secondo cui l’eccezione in base alla quale il capannone non sarebbe stato destinato ‘ad uso collettivo’ , per la mancanza di dipendenti, era stata tardivamente prospettata, per la prima volta, nel giudizio d’appello ;
il terzo motivo è inammissibile;
6.1. esso è privo di autonomia poiché non denuncia l’erroneità della decisione sulle spese, della quale si limita ad auspicare la cassazione quale effetto della ravvisata (ma, per le ragioni che precedono, insussistente) fondatezza del ricorso per cassazione;
in conclusione, il ricorso è rigettato;
le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.100,00, più euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli onorari di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2023.