Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18877 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18877 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 37819-2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario pro tempore , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 649/2019 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 18/06/2019 R.G.N. 305/2018;
Oggetto
Lavoro pubblico contrattualizzato -Conferimento di nuovi incarichi e progressione verticale -Blocco stipendiale -Applicabilità.
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
CC 07/06/2024
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, rigettava la domanda proposta dalla NOMEssa NOME COGNOME, dirigente medico in regime di rapporto di esclusività, dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE, volta al riconoscimento della progressione stipendiale, nonostante il blocco degli aumenti retributivi di cui all’art. 9, comma 21, secondo e terzo periodo, d.l. n. 78 del 2010.
La sentenza della Corte territoriale riformava la sentenza di primo grado, che, per quanto di interesse, aveva retrodatato al 1/1/2011 la progressione stipendiale della lavoratrice riconosciutale dall’RAGIONE_SOCIALE solo a far data dal 1/1/2015, riconoscendole il diritto a percepire le differenze stipendiali maturate medio tempore, sebbene a titolo risarcitorio, individuata la condotta illecita nel ritardato nel compimento della valutazione di professionalità, presupposto per il riconoscimento della progressione.
2.1. In conseguenza di quanto innanzi, il Tribunale di Lamezia aveva quindi riconosciuto alla NOME COGNOME il diritto a percepire le differenze retributive a titolo di indennità di esclusività e di retribuzione di posizione minima unificata previste contrattualmente per la fascia con esperienza superiore a cinque anni, per il periodo 1.1.2011 al 31.12.2014, sebbene a titolo risarcitorio.
2.1.1. L’RAGIONE_SOCIALE, invece, pur avendole conferito incarico dirigenziale con decorrenza giuridica dal 1.1.2011, le aveva negato l’attribuzione delle sopraindicate indennità dalla medesima data, in quanto la progressione economica dei dipendenti pubblici era stata temporaneamente sospesa dal d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. dall’art. 1, comma 1, l. n. 122 del 2010, che all’art. 9, comma 21, quarto periodo, disponeva il blocco delle progressioni di carriera e dunque di qualsiasi incremento retributivo del personale contrattualizzato della pubblica amministrazione.
La Corte di Appello, nel riformare integralmente, come anticipato, la sentenza di prime cure, con rigetto di ogni domanda spiegata nel ricorso ex art. 414 c.p.c., precisava che tutti gli aumenti retributivi oggetto del presente giudizio rientrano nel blocco degli aumenti stipendiali disposti dal legislatore, blocco che riguarda non solo le progressioni di carriera automatiche, ma anche quelle subordinate ad apposite verifiche della parte datoriale, come quella qui all’attenzione.
3.1. Sulla base di tale premessa il giudice territoriale escludeva sia il diritto alle retribuzioni pretese, come pure quello al risarcimento del danno, perché – evidenziava – il ritardo nella valutazione alcun danno ha prodotto.
3.2. Al riguardo la Corte di appello sottolineava che, se anche l’RAGIONE_SOCIALE avesse effettuato la valutazione alla naturale scadenza temporale, comunque la NOME COGNOME non avrebbe avuto diritto alle differenze retributive perché la progressione economica restava bloccata a cagione dei blocchi stipendiali.
Propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi la ricorrente in epigrafe indicata che deposita altresì memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in ragione della violazione e falsa applicazione degli artt. 15 d.lgs. n. 502 del 1992, 42 del c.c.n.l. 8.6.2000 e 9 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con l. n. 122 del 2010.
1.1. Si sostiene che il blocco stipendiale non si applica al caso in esame in quanto esso opera esclusivamente sul trattamento economico ordinariamente spettante e non anche nelle ipotesi di conferimento di nuovi incarichi, con assunzione di funzioni diverse, in quanto dette ipotesi sono connesse al verificarsi di eventi straordinari.
1.2. Si assume che le indennità pretese in giudizio, benché fisse e continuative, sono collegate ad un evento straordinario che è il passaggio di fascia della ricorrente, evento da qualificarsi eccezionale, con conseguente diritto soggettivo alle spettanze per cui è causa.
1.3. Si rimarca che il passaggio all’indennità superiore è inscindibilmente connesso all’effettivo svolgimento di funzioni diverse – nel caso di specie avvenuto solo tardivamente per colpa della RAGIONE_SOCIALE – di qui il diritto al riconoscimento del risarcimento del danno.
1.4. Conclusivamente si evidenzia che poiché, nel caso di specie vi è stato il conferimento di un nuovo incarico, vi è il diritto agli emolumenti pretesi non rientranti nel blocco stipendiale.
Con il secondo motivo proposto in relazione al comma 1, n. 3, dell’art. 360 c.p.c. viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.
2.1. La Corte di Appello – si assume nel motivo – erra, per violazione del giudicato interno, laddove osserva che, in mancanza di appello incidentale della lavoratrice – si è formato il giudicato sull’affermazione dell’insussistenza del diritto alla progressione stipendiale, stante il riconoscimento delle pretese da parte del giudice di prime cure solo a titolo risarcitorio.
La terza doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con l. n. 122 del 2010.
3.1. Si deduce l’erroneità della decisione, laddove afferma che il ritardo nella valutazione non avrebbe avuto alcuna incidenza sullo stipendio del lavoratore, poiché – intervenuta la norma di cui al d.l. n. 78 del 2010 prima della maturazione del quinquennio – anche se l’ASP avesse effettuato la valutazione tempestivamente ed alla naturale scadenza comunque la progressione sarebbe caduta nel periodo di blocco stipendiale.
3.2. Si insiste, invece, che la tardività ha prodotto il diritto alle somme pretese anche a titolo di risarcimento del danno.
Il primo motivo è infondato alla luce di Cass. n. 34724 del 2023 che afferma che gli aumenti non sono dovuti in nessun caso di progressione di carriera anche se non si tratta di progressione automatica.
4.1. In detta pronunzia si afferma che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010 – nella parte in cui è previsto che ” Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici ” -, si applica anche alle progressioni verticali dei dipendenti all’interno della medesima P.A. disposte in seguito a concorsi interni che comportino l’inquadramento dei lavoratori in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro.
4.2. A detto insegnamento il Collegio intende conformarsi con rinvio, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., al percorso argomentativo seguito in detta pronunzia e con conseguente rigetto delle censure proposte nel primo mezzo.
Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con il decisum .
5.1. La Corte di Appello ha rigettato la pretesa ritenendo, quale ratio decidendi principale, che gli aumenti non fossero dovuti dovendo trovare applicazione il blocco stipendiale.
5.2. Non rileva, quindi, perché ininfluente ai fini del complessivo percorso motivazionale, quel passaggio della pronunzia di appello nella quale si è sostenuto che sull’applicabilità, nel caso di specie dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. con l. n. 122 del 2010, sia caduto il giudicato per carenza di appello incidentale del lavoratore, avendo la Corte territoriale poi comunque motivato ed argomentato le ritenute ragioni di applicabilità alla fattispecie de qua del blocco stipendiale.
La censura residua è anch’essa inammissibile.
6.1. Ed infatti, affermato che la parte non ha diritto agli aumenti stipendiali per il periodo oggetto di causa, non rileva – ai fini risarcitori – che la PRAGIONE_SOCIALE. abbia provveduto in ritardo ad effettuare la valutazione ai fini della progressione di carriera e stipendiale, in difetto di ulteriori e specifiche deduzioni in relazione ad altre ragioni di danni.
6.2. Anche questa censura, quindi, non si confronta con il decisum.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi, € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 7.6.2024