Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16921 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L   Num. 16921  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/06/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9894/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME – ricorrenti – contro
MINISTERO  DEI  BENI  E  DELLE  ATTIVITA’  CULTURALI  E  DEL TURISMO, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE e DEL MERITO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Bologna, n. 370/2020, depositata il 9.10.2020, NUMERO_DOCUMENTO;
udita  la  relazione  svolta  nella  pubblica  udienza  del  18.3.2025  dal Consigliere NOME COGNOME;
udito  il  Pubblico  RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  AVV_NOTAIO che ha insistito per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO per i ricorrenti.
FATTI DI CAUSA
1. I ricorrenti, dipendenti del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, hanno agito nei confronti dei predetti, oltre che RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, per sentir accertare il loro diritto alla stipula del contratto collettivo ed a percepire le correlate differenze stipendiali per il periodo 20102015 in cui vi era stato il blocco RAGIONE_SOCIALEa contrattazione disposto per legge e comunque per il periodo dal 30.7.2015 al 31.12.2015, ovverosia quello immediatamente successivo alla declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta di quel blocco ad esito di Corte Costituzionale 23 luglio 2015, n. 178.
I ricorrenti insistevano altresì per la proposizione di incidente di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa normativa di bilancio per il 2016, in quanto essa, dopo il venir meno del blocco RAGIONE_SOCIALEa contrattazione, aveva fissato risorse idonee al solo incremento RAGIONE_SOCIALEa c.d. indennità di vacanza contrattuale, senza disporre copertura per il periodo del 2015 successivo alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale e comunque non realizzando alcun serio ristoro nei riguardi dei dipendenti pubblici, in contrasto con la tutela del diritto di proprietà e con il diritto costituzionale ad una retribuzione equa e sufficiente.
Secondo quanto si desume dal ricorso per cassazione essi sollecitavano  altresì  il  rinvio  pregiudiziale  alla  Corte  di  Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea per la verifica in ordine alla compatibilità RAGIONE_SOCIALEa disciplina  nazionale  con  il  complesso  RAGIONE_SOCIALE  norme  eurounitarie  ed internazionali.
Tutto  ciò  in  ragione  RAGIONE_SOCIALEa  domanda  risarcitoria,  anche  secondo  il regime  del  c.d.  danno  eurounitario,  rispetto  alle  aspettative  di tutela retributiva sul piano RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva.
 La  Corte  d’Appello  di  Bologna,  rigettando  il  gravame  contro  la sentenza del Tribunale di Ravenna, ha ritenuto che, essendo stata ripristinata la possibilità di procedere alla contrattazione, il vulnus censurato  dalla  Corte  Costituzionale  fosse  venuto  meno,  non sussistendo tutela  per i ‘risultati’  cui  la  contrattazione  stessa  era pervenuta o avrebbe potuto pervenire e comunque, per il pregresso, avendo la Corte Costituzionale sancito la salvezza degli effetti economici verificatisi.
L’art.  36  RAGIONE_SOCIALEa  Costituzione  non  contemplava  del  resto  un  diritto all’incremento annuale RAGIONE_SOCIALEa retribuzione, ma solo la rispondenza di essa a criteri di adeguatezza e sufficienza, profili rispetto ai quali, in  una  valutazione  globale,  gli  argomenti  addotti  dai  ricorrenti  affermava la Corte distrettuale -non convincevano « RAGIONE_SOCIALEa lamentata insufficienza …. rispetto ai criteri di cui sopra ».
Infine -concludeva la Corte l’aspettativa cui facevano riferimento i  ricorrenti  era  da  riconnettere  anch’essa  all’adeguatezza  RAGIONE_SOCIALEa retribuzione come tale e non ad un suo necessario incremento.
I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro  motivi,  cui  i  Ministeri  e  la  RAGIONE_SOCIALE  hanno opposto difese con controricorso.
Il  Pubblico  RAGIONE_SOCIALE  ha  depositato  note  scritte  con  le  quali  ha insistito  per  il  rigetto  del  ricorso,  confermando  tale  richiesta  in udienza.
La RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
È in atti memoria dei ricorrenti.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il primo motivo di ricorso per cassazione denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.  111  RAGIONE_SOCIALEa  Costituzione,  nonché  RAGIONE_SOCIALE‘art.  132  n.  4  c.p.c.  e 118 disp. att. c.p.c., con nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.) motivazione assente, perplessa, contraddittoria ed incomprensibile.
I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale, nell’escludere un loro diritto alla stipula di nuovi contratti collettivi anche al fine di assicurare l’adeguatezza ex art. 36 Cost. RAGIONE_SOCIALEa retribuzione e nel limitarsi ad affermare che gli argomenti addotti non sarebbero stati convincenti, non avrebbe spiegato il perché di tali conclusioni né motivato rispetto alle deduzioni con cui era stato evidenziato come i trattamenti economici fossero tornati ai livelli anteriori al 2009, con erosione del potere di acquisto rispetto al tasso di inflazione reale ed azzeramento degli effetti economici dei precedenti contratti collettivi.
Nessuna motivazione  era  stata  altresì  sviluppata  rispetto  alle  pur dedotte  violazioni  RAGIONE_SOCIALEa  Carta  Sociale  Europea,  RAGIONE_SOCIALEa  Convenzione per la salvaguardia dei diritti fondamentali e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo (di seguito, CEDU).
Il secondo motivo denuncia la violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 36 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione (art. 360 n. 3 c.p.c.).
Il motivo riprende la prima censura e, richiamata la precettività diretta RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost. ed il ‘minimo costituzionale’ , da individuarsi rispetto al trattamento tabellare ed alla retribuzione base, con indennità di contingenza e tredicesima mensilità, fa riferimento ancora all’arretramento al di sotto del livello del 2009 RAGIONE_SOCIALE retribuzioni medie, alle spese inferiori per il pubblico impiego privatizzato del 2016 -pari a 12 miliardi in meno – rispetto alle spese del 2009 ed al riassorbimento, attraverso l’aumento del tasso reale di inflazione, degli incrementi attribuiti nell’ultima tornata contrattuale precedente al blocco.
Ciò  richiamando  dati  provenienti  dalla  Ragioneria  AVV_NOTAIO  RAGIONE_SOCIALEo Stato  e  riguardanti  proprio  gli  emolumenti  di  base  destinati  a costituire il nucleo del c.d. minimo costituzionale.
Il tutto a fronte viceversa, rimarca ancora il motivo, del mantenimento,  se  non  RAGIONE_SOCIALE‘incremento  RAGIONE_SOCIALE  retribuzioni  di  altro personale non contrattualizzato, come quello RAGIONE_SOCIALEa carriera prefettizia, diplomatica e del personale di magistratura.
Il terzo motivo adduce invece la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa denunciata -e non decisa -questione sul danno c.d. eurounitario.
Il quarto motivo, riprendendo  nel merito il  tema  del  danno eurounitario, assume che comunque vi sarebbe stata la violazione, errata o falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) RAGIONE_SOCIALEa parte I, p. 2 e 6 RAGIONE_SOCIALEa Carta sociale europea, ratificata con legge n. 30 del 1999, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art.  28  RAGIONE_SOCIALEa  Carta  dei  diritti  fondamentali  RAGIONE_SOCIALEa  U.E., RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU sottoscritto a Parigi il 20.3.1952 e degli artt. 10 e 117 Cost.
Il  motivo  evidenzia  come  il  diritto  ad  eque  condizioni  di  lavoro determinate attraverso la contrattazione collettiva sia riconosciuto da numerose disposizioni di diritto europeo e internazionale.
Esso in proposito richiama quanto previsto dalla parte I, punti 2 e 6, RAGIONE_SOCIALEa Carta Sociale Europea e dall’art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU, sotto il profilo del divieto di privazione RAGIONE_SOCIALEa proprietà,  riguardante,  a  certe  condizioni,  più  in  generale  i  diritti patrimoniali, tra cui i crediti e le legittime aspettative.
Su  tali  basi  e  in  disparte  i  profili  pubblicistici,  lo  Stato  italiano, bloccando  per  sei  anni  la  contrattazione  collettiva  e  la  dinamica RAGIONE_SOCIALE  retribuzioni  e  non  apprestando  risorse  per  il  periodo  dal  30 luglio  al  31  dicembre 2015, aveva violato -secondo i ricorrenti  tali  principi  e  diritti,  consentendo  la  regressione  dei  trattamenti retributivi reali.
Veniva quindi riproposta la questione di legittimità costituzionale sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost. e del principio di ragionevolezza di cui  all’art.  3  Cost.,  sul  presupposto  che,  pur  dopo  i  sei  anni  di blocco  RAGIONE_SOCIALEa  dinamica  salariale  e  gli  effetti  di  regresso  reale  RAGIONE_SOCIALE
retribuzioni, non fosse stato consentito alcun serio recupero rispetto  al vulnus arrecato  al  c.d.  ‘minimo  costituzionale’,  sicché erano scrutinabili sotto i profili dedotti le norme di cui all’art. 1, co. 466 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 208 del 2015 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, co. 365 e 366 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 232 del 2016, che avevano realizzato stanziamenti, anche tenuto conto del risultato netto finale nelle buste paga  dei dipendenti, inidonei rispetto ai fini da perseguire.
Il tutto anche in relazione agli artt. 10 e 117 Cost., con riferimento alle citate norme RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione, RAGIONE_SOCIALEa CEDU e RAGIONE_SOCIALEa Carta sociale europea come parametri interposti. Sempre sul piano RAGIONE_SOCIALE legittimità costituzionale i ricorrenti evidenziano infine come le esigenze finanziarie non sfuggano al sindacato perché esse non possono assumere, secondo la Consulta, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile dei diritti protetti dalla Costituzione, così come analoga posizione era sostenuta dalla Corte Europea dei Diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo rispetto ai diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALEa CEDU.
Infine, veniva richiamato anche il principio di libertà sindacale di cui all’art. 39 Cost.
 I  ricorrenti,  da  altro  punto  di  vista,  hanno  insistito  per  la proposizione di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Ciò sul presupposto che l’ordinamento eurounitario assicura il rispetto dei principi generali RAGIONE_SOCIALEa CEDU e che va altresì garantito quanto derivante dalla Carta dei diritti fondamentale RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea e dalla Carta Sociale Europea, il tutto in relazione sia alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘aspettativa, tutelata in ambito CEDU come componente dei diritti patrimoniali del singolo, a che attraverso la contrattazione collettiva si determini la giusta retribuzione corrispondente alle prestazioni rese nel rapporto di lavoro ed in relazione altresì al diritto a condizioni di lavoro eque, violate dall’attribuzione di trattamenti inidonei a ristorare i lavoratori,
stante  l’essere  i  loro  salari  reali  regrediti  a  livelli  precedenti  al 2009.
I motivi vanno esaminati congiuntamente, data la loro connessione, secondo l’ordine logico -giuridico dei temi coinvolti.
 Preliminarmente,  vanno  riepilogati  alcuni  tratti  essenziali  RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva nel pubblico impiego privatizzato.
5.1 Può tralasciarsi il tema RAGIONE_SOCIALEa contrattazione integrativa.
Quest’ultima è infatti condizionata dal realizzarsi RAGIONE_SOCIALEa contrattazione nazionale, cui essa è per legge subordinata (art. 40, co. 3-bis del d. lgs. n. 165 del 2001) e dunque i vincoli e blocchi che riguardano la contrattazione nazionale sono destinati a riverberarsi sulla contrattazione integrativa.
Non  potendosi,  nell’ambito  integrativo,  prevedere  incrementi  che non si fondino su previsioni dei CCNL, il blocco economico di questi ultimi  è  in  sé  ragione  di  interferenza  con  la  contrattazione  di secondo  livello,  che  dunque  non  rileva  di  per  sé  rispetto  alle questioni  agitate  in  questa  causa  e  non  a  caso  le  parti  non affrontano questa ulteriore tematica.
5.2  Esaminando  invece  il  tema  RAGIONE_SOCIALEa  contrattazione  nazionale,  va rilevato come essa si svolga secondo una sequenza rigida, definita dalle  norme,  che  prevede  l’individuazione  RAGIONE_SOCIALE  risorse  disponibili (art.  48,  co.  1  e  2,  del  d.  lgs.  n.  165  del  2001),  la  stipula  degli accordi  tra  RAGIONE_SOCIALE  e  RAGIONE_SOCIALE  (art.  47  d.  lgs.  n.,  165  del  2001)  e quindi  la  verifica  RAGIONE_SOCIALEa  coerenza  di  essi  rispetto  agli  stanziamenti (sempre art. 47, co. 5 ss.).
Già da ciò è chiara la diversità esistente rispetto alla contrattazione di diritto privato, in sé non assoggettata a vincoli finanziari di legge e quindi più aperta agli effetti dei concreti rapporti di forza di volta in volta destinati a manifestarsi nella relazione tra le parti collettive.
La contrattazione nell’impiego pubblico, da questo punto di vista, si caratterizza per una logica essenzialmente distributiva RAGIONE_SOCIALE risorse destinate a ciascun settore.
Le capacità di orientare l’allocazione di risorse verso la contrattazione  non  si  muove  dunque  all’interno  di  essa,  ma  sul diverso  e  logicamente  antecedente  piano  RAGIONE_SOCIALE‘attività  di  politica sindacale e del lavoro o se del caso attraverso anche lo sciopero o altre forme di protesta.
5.3  Non  va  peraltro  sottaciuto  che  la  contrattazione,  una  volta definito l’intero iter sopra  sommariamente  riepilogato,  assume autonomia di effetti.
Essa diviene infatti obbligatoria per la P.A., ed in tal senso la Corte Costituzionale ha ritenuto che il sistema non determini alcuna frizione con le regole costituzionali che disciplinano l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi (art. 39, co. 4 Cost.), in quanto l’applicazione di tale contrattazione deriva piuttosto dalla cogenza di essa imposta per legge alla P.RAGIONE_SOCIALE., con l’obbligo consequenziale di darvi attuazione e trasfonderla in contratti individuali obbligatori anche per il lavoratore e destinati ad assicurare parità di trattamento (Corte Costituzionale 16 ottobre 1997, n. 309), in una logica chiaramente indirizzata lungo le direttrici di legalità di cui all’art. 97 Cost., cui dovrebbero poi conseguire gli effetti di imparzialità e buon andamento.
Ma l’autonomia di effetti si esprime altresì , una volta concluso l’ iter per la valida sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, attraverso il tendenziale affrancarsi dei diritti riconosciuti, o che da essa derivano, dalle coperture finanziarie, la cui osservanza opera invece ex ante sul piano procedurale.
5.4  Non  vi  è  dubbio  che  la  disciplina  preveda  correttivi  sul  piano finanziario anche ex post .
Tali sono le clausole di sospensione totale o parziale del contratto (art.  48,  co.  3,  del  d.  lgs.  n.  165  del  2001)  che  la  normativa
consente di apporre e tali sono gli interventi di ripristino finanziario conseguenti al riconoscimento giudiziale di certi diritti (art. 61, co. 2, del d. lgs. n. 165 del 2001).
Si tratta però di interventi rimediali che -seppure consentiti e potenzialmente tali da neutralizzare in qualche misura i diritti riconosciuti dal CCNL – operano comunque ex nunc e devono misurarsi con il concomitante principio per cui è la garanzia dei diritti incomprimibili -ivi compreso quello alla parità di trattamento e divieto di discriminazione (Cass. 27 ottobre 2023, n. 29961) – a poter « incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione » (Corte Cost. sentenza n. 275 del 2016) e, pertanto, sono « le scelte allocative di bilancio proposte dal Governo e fatte proprie dal Parlamento », a vedere « naturalmente ridotto tale perimetro di discrezionalità dalla garanzia RAGIONE_SOCIALE spese costituzionalmente necessarie » e non viceversa (Corte Cost. sentenze n. 62 del 2020, n. 275 e n. 10 del 2016), essendo consolidato anche per le Corti europee centrali il principio per cui le ragioni di bilancio e di contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa, per quanto costituiscano uno scopo legittimo, non rispondono ai principi di proporzionalità nel momento in cui la loro applicazione determina la lesione di diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE persone (vedi, Corte EDU, 7 giugno 2011, COGNOME e altri contro Italia; Corte EDU, 28 ottobre 1999, COGNOME, COGNOME, COGNOME contro Francia; nonché Corte di Giustizia 11 novembre 2014, COGNOME, punto 41; Corte di Giustizia 24 febbraio 1994, COGNOME).
5.5.  Le  caratteristiche  appena  evidenziate  RAGIONE_SOCIALEa  contrattazione  in ambito di pubblico impiego escludono che abbiano rilievo i ragionamenti  propri  del  tema  RAGIONE_SOCIALEa  retribuzione  sufficiente  nel settore  del  lavoro  privato,  in  quanto  qui  la  P.A.  è  tenuta  ad applicare  i  CCNL,  che  dunque  non  operano  come  parametro  di raffronto  per  retribuzioni  inferiori  in  ipotesi  riconosciute  nella  sua
autonomia dal datore di lavoro (v. ad es. Cass. 13 ottobre 1987 n. 7563).
6. Il quadro appena delineato consente di chiarire l’ambito entro cui si inserisce Corte Costituzionale 23 luglio 2015, n. 178 con la quale è stata da un lato rigettata la questione di legittimità RAGIONE_SOCIALE norme sul blocco degli incrementi RAGIONE_SOCIALE risorse tra il 2011 ed il 2014/2015 e  si  è  ritenuta  invece  l’illegittimità  costituzionale  del  protrarsi  del blocco  RAGIONE_SOCIALEa  contrattazione  oltre  il  30  luglio  2015,  per  violazione RAGIONE_SOCIALEa libertà sindacale e quindi RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, co. 1, Cost.
Prendendo quindi in considerazione il tema RAGIONE_SOCIALEa libertà sindacale, quest’ultima comprende certamente vari livelli e connotazioni, tra cui il diritto di organizzarsi e partecipare o meno alle organizzazioni, il diritto di esercitare le prerogative che la legge assicura ai RAGIONE_SOCIALE ed ai lavoratori in ambito sindacale, il diritto di sciopero e, per quanto qui interessa, il diritto di svolgere la contrattazione collettiva destinata a regolare i rapporti di lavoro sul piano economico e giuridico.
Per quanto  qui  rileva, è indubbio che  il vincolo alle risorse prestabilite  sia  certamente  importante,  ma  anche  la  possibilità  di intervenire sul piano distributivo esprime un modo di esercizio RAGIONE_SOCIALE prerogative contrattuali del sindacato, così come è per la partecipazione, attraverso gli accordi, alla realizzazione di quell’effetto  di  autonomia  dei  diritti  che  consegue  alla  definizione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione e di cui si è detto.
Ciò  spiega  il  perché,  nonostante  il  condizionamento  rispetto  alle risorse,  la  Corte  Costituzionale  nella  pronuncia  sopra  citata  abbia ritenuto che dovesse cessare il blocco RAGIONE_SOCIALEa contrattazione e quindi la  libertà  sindacale, sub  specie di  diritto  al  negoziato,  pur  nei margini in cui essa si esprime anche nel pubblico impiego privatizzato, dovesse tornare ad essere esercitata.
Ma ciò consente di comprendere anche il senso RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di illegittimità  costituzionale,  la  quale  non  sta  a  significare  che  da
allora in  poi  vi  fosse  un  qualche  diritto  al  recupero  di  trattamenti perduti o a miglioramenti retributivi.
Lo sblocco è invece finalizzato a realizzare un nuovo innesco -dopo la  parentesi  emergenziale  –  al  sistema  di  determinazione  dei trattamenti economici nel pubblico impiego privatizzato, secondo la sequela  stanziamento -contrattazione  –  controllo  di  coerenza contabile – stipula del contratto collettivo obbligatorio per la P.A., di cui si è detto.
Non a caso,  con  chiarezza,  la  Corte  Costituzionale  precisa  che  la ripresa  RAGIONE_SOCIALE‘attività  negoziale  era  da  tenere  « disgiunta  da  ogni vincolo di risultato ».
 Su  queste  basi  possono  affrontarsi  le  questioni  prospettate  in causa.
 Iniziando  dal  tema  del  diritto  al  negoziato  collettivo,  è  insito nella stessa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale -che ha accolto la questione, argomentando anche sulle fonti internazionali cui fanno riferimenti i ricorrenti, con effetto dal momento in cui il blocco RAGIONE_SOCIALEa contrattazione si manifestava come strutturale e non per il periodo precedente – che si possa avere una limitazione, se vi siano ragioni contingenti che lo giustifichino.
8.1 D’altra parte, anche l’ampia rassegna RAGIONE_SOCIALE fonti internazionali sviluppata  dalla  Corte  Europea  dei  Diritti  RAGIONE_SOCIALE‘Uomo  12  novembre 2008, NOME  COGNOME , evidenza l’esistenza di circoscritti,  ma comunque possibili limiti alla contrattazione.
8.2 In proposito, il riconoscimento dei diritti ad opera RAGIONE_SOCIALEa Carta Sociale Europa (qui, il diritto di negoziazione collettiva di cui al punto 6 RAGIONE_SOCIALEa Parte I) è pur sempre soggetto al limite generale di cui all’articolo ‘G’ RAGIONE_SOCIALEa parte V, secondo cui « i diritti ed i principi enunciati nella parte I, quando saranno effettivamente attuati, e l’esercizio effettivo di tali diritti e principi come previsto nella parte II, non potranno essere oggetto di restrizioni o di limitazioni non specificate nelle parti I e II ad eccezione di quelle stabilite dalla
legge  e  che  sono  necessarie,  in  una  società  democratica,  per garantire il rispetto dei diritti e RAGIONE_SOCIALE libertà altrui o per proteggere l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o il buon costume ».
Non  diversamente,  l’art.  28  RAGIONE_SOCIALEa  Carta  dei  Diritti  fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, riconosce il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, ma pur sempre in conformità non solo al diritto comunitario, ma anche alle « legislazioni e prassi nazionali ».
Su un piano internazionale ancora più ampio l’art. 7 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione ILO sulle relazioni di lavoro (servizio pubblico) del 1978 riconosce l’adozione di misure per incoraggiare e promuovere il pieno sviluppo e l’utilizzazione di meccanismi di negoziazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di lavoro tra le autorità pubbliche interessate che devono essere tuttavia « adeguate rispetto alle condizioni nazionali » e identica previsione è contenuta nell’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione OIL sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva del 1949.
In definitiva, da tutto ciò si trae l’evidenza che il diritto al negoziato collettivo  deve  pur  sempre  svolgersi  secondo  le  regole  di  diritto interno che -senza vanificarne i contenuti essenziali ed imprescindibili ne governano l’esercizio, coordinandolo con le altre esigenze che l’ordinamento deve assicurare.
8.3 Il contemperamento regolativo che discende da tali fonti, come anche dall’assetto  dei diversi valori costituzionali  concorrenti (art. 39, co.1, art. 81; art. 97 Cost.) è stato già oggetto di ponderazione da  parte  RAGIONE_SOCIALEa  Corte  Costituzionale  nella  sentenza  n.  178  qui  in esame,  con  richiamo  anche  alla  ragionevolezza  di  fondo  (art.  3 Cost.)  ed  al  principio  fondamentale  solidaristico  (art.  2  Cost.)  e questa SRAGIONE_SOCIALE non può che rinviare a quanto così argomentato.
Va  quindi  riconosciuta  la  legittimità,  in  senso  generale,  di  una regolazione  RAGIONE_SOCIALEa  contrattazione  collettiva  come  quella  che  si  è visto esistere per il pubblico impiego privatizzato, così come, più in
specifico,  la  temporanea  sospensione  di  essa  nelle  fasi  RAGIONE_SOCIALEa  crisi finanziaria,  ma  non  oltre  quanto  necessario  rispetto  ad  essa,  nei termini temporali sanciti dalla Consulta.
L’aspettativa al negoziato collettivo, su cui fanno leva i ricorrenti con richiamo alla disciplina CEDU ed al l’articolo 1 del Protocollo addizionale, è dunque tutelata nel diritto interno con riferimento alla contrattazione con la PRAGIONE_SOCIALEA. -per come essa è regolata secondo le specificità che la caratterizzano – ed essa non è stata vanificata dal periodo di blocco, ma solo temporaneamente neutralizzata in ragione di contingenti e concomitanti esigenze di ripristino degli equilibri finanziari, nell’interesse generale ed in ossequio a principi fondanti RAGIONE_SOCIALEa vita consociata, in una « dimensione », si cita ancora direttamente la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale, connotata « in senso solidaristico » e con sacrificio « né irragionevole, né sproporzionato ».
8.4  Ciò -stante  la  pronuncia  RAGIONE_SOCIALEa  Corte  Costituzionale  che naturalmente  svolge  la  funzione  anche  di  coordinamento  tra  il diritto interno e quello sovranazionale – esclude che si debba dare corso già da questo punto di vista ad incidenti interpretativi presso la Corte di Giustizia.
In parte autonomo è il tema RAGIONE_SOCIALEa retribuzione proporzionata e sufficiente.
Anche rispetto a tale profilo, tuttavia, risultano decisive le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale.
La Consulta ha escluso che vi fosse stata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost., tenuto conto che dati ufficiali attestavano come la dinamica retributiva pubblica antecedente al blocco si attestasse su valori più sostenuti di quelli registrati nei settori privati RAGIONE_SOCIALE‘economia ed ha quindi ritenuto che mancassero elementi per affermare che la perdita di allineamento, evidentemente rispetto all’economia reale, conseguente al blocco, realizzasse quel significativo ed irragionevole scostamento che è necessario secondo la
giurisprudenza  costituzionale  per  realizzare  da  questo  punto  di vista il vulnus costituzionalmente rilevante.
Ciò  fino  a  concludere  espressamente  che  l’infondatezza  sotto  tale profilo comporta all’infondatezza « di eventuali pretese risarcitorie o indennitarie »  fondate  sul  periodo  di  blocco  RAGIONE_SOCIALE  risorse  e  RAGIONE_SOCIALEa contrattazione.
9.1  Esclusa  ogni  violazione  fino  a  quel  momento,  per  affermare l’inadeguatezza da allora è sterile l’insistenza dei ricorrenti sull’arretramento retributivo reale realizzatosi nel periodo di blocco, così  come  del  tutto  generico  è  il  richiamo  alle  minori  spese complessive per il pubblico impiego.
I pochi mesi residui del 2015 palesemente non possono giustificare il ribaltamento immediato del giudizio sviluppato dalla Consulta per quanto accaduto fino a quel momento ed è pacifico che vi siano stati finanziamenti con la legge di stabilità del 2016 (legge n. 208 del 2015) e del 2016 (legge n. 232/2017) destinati ad un pur limitato incremento RAGIONE_SOCIALE retribuzioni, così come anche nel periodo di blocco RAGIONE_SOCIALE risorse è stata sempre prevista, seppure in importi non incrementati, l’indennità di vacanza contrattuale (art. 1, co. 452, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 147 del 2013; art. 9, co. 17, del d.l. n. 78 del 2010), in sé destinata ad ammortizzare gli effetti sfavorevoli RAGIONE_SOCIALEa mancanza di contrattazione.
Vi è quindi stata ripresa, nelle sessioni contrattuali a venire, RAGIONE_SOCIALEa dinamica negoziale quale regolata dal legislatore.
9.2  È  vero  che  la  sentenza  di  appello  risulta  assai  sintetica  sul punto, non potendosi però essa ritenersi priva di motivazione.
Il  cenno  in  essa  contenuto  alla  necessità  che  l’adeguatezza  e  la sufficienza siano valutati sulla base del complessivo ammontare di tutte le componenti (v. pag. attraverso il richiamo in nota a Cass. 28 marzo 2000 n. 3749, ivi riportata in stralcio) ed alla  salvezza degli effetti economici pregressi sancito dalla Corte Costituzionale, in  una  con  l’essersi  ritenuti  non  convincenti  gli  argomenti  addotti
dai ricorrenti, che sono chiaramente gli stessi qui spesi, a muovere dalla denuncia RAGIONE_SOCIALE‘arretramento retributivo già ritenuto non decisivo dalla Corte Costituzionale, non consentono di riconoscere il determinarsi di un caso di inesistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
A  fortiori non  sorge  questione  di  un  lavoro  addirittura  ‘povero’, ovverosia quello in cui anche la contrattazione si pone al di sotto di livelli  minimi  di  tollerabilità  e  di  cui  a  Cass.  2  ottobre  2023,  n. 27711.
Non  sono  poi  rilevanti,  a  fronte  RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza  in  diritto,  le denunce di vizi di omessa pronuncia (Cass., S.U., 2 febbraio 2017, n. 2731) o di difetto motivazionale (Cass. 1 marzo 2019, n. 6145) su questioni puramente giuridiche.
9.3 La Corte Costituzionale (punto 9.2) ha altresì già escluso che possano avere rilievo, stante la diversità RAGIONE_SOCIALE condizioni giuridiche, raffronti con le posizioni di altri lavoratori pubblici non soggetti al regime RAGIONE_SOCIALEa contrattazione.
9.4 Tutto ciò convince RAGIONE_SOCIALEa manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzionale ulteriormente proposta, in tutte le sue articolazioni, così come RAGIONE_SOCIALE‘inutilità anche da questo punto di vista del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, non potendosi ritenere che il punto 2, parte I RAGIONE_SOCIALEa Carta Sociale su cui fanno leva i ricorrenti e riguardante il diritto ad « eque condizioni di lavoro », oltre a non riguardare in modo diretto (v. il successivo art. 2, parte II) la misura RAGIONE_SOCIALEa retribuzione, abbia nella sostanza contenuti diversi da quelli che caratterizzano l’art. 36 Cost.
10. Il ricorso va dunque complessivamente rigettato e le spese del grado si regolano secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore  dei  controricorrenti  RAGIONE_SOCIALE  spese  del  giudizio  di  cassazione,
che  liquida in euro  4.000,00  per  compensi,  oltre  alle  spese prenotate a debito.
Ai  sensi  del  D.P.R.  n.  115  del  2002,  art.  13,  comma 1 quater dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro