Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5549 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5549 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6632/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall ‘ Avvocatura Generale Dello Stato;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME;
-intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1683/2024 depositata il 24/09/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri del 4/3/2022,
confermata nel resto, condannava la RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) al pagamento, in favore di NOME COGNOME, del minore importo di € 2.688,48, oltre interessi e rivalutazione.
Il Tribunale aveva accertato il diritto del COGNOME al riconoscimento dell’anzianità pregressa maturata presso RAGIONE_SOCIALE durante lo svolgimento di plurimi contratti di lavoro a termine a partire dal 16/5/2005; con condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento di differenze retributive per € 6.215,13 calcolate tramite CTU fino al febbraio 2019; e per € 207,45 mensili dal marzo 2019 al febbraio 2022; oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione sulla somma di anno in anno rivalutata dalla maturazione al saldo.
RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello dolendosi, per quanto ancora rileva, dell’erronea quantificazione del dovuto, sotto il profilo che sebbene il Tribunale avesse demandato al CTU di tener conto del blocco delle progressioni di cui all’art. 9, co.21, del d.l. n. 78/2010 conv. in legge n.122/2010, coprente il periodo 31/12/2010-31/12/2014, il CTU non aveva tenuto conto di tale ‘blocco’.
A fondamento della propria decisione sul punto, la Corte territoriale assumeva che «In sede di chiarimenti, il CTU ha ulteriormente precisato di aver rilevato che dai prospetti del ‘percepito’ depositati da RAGIONE_SOCIALE…si poteva evincere che il lavoratore, una volta inquadrato il 15/11/2021 quale tecnologo livello 3 fascia 1… era passato alla fascia 2 -anzianità 3/7 nel novembre 2015…Si è quindi ritenuto ragionevole, dato che era stato il datore di lavoro ad attestare con il suddetto prospetto quanto ‘percepito’ dal lavoratore, seguire nei conteggi elaborati la stessa impostazione, tenendo conto quindi del passaggio di fascia decorsi tre anni dall’assunzione…Tale passaggio, recepito in sentenza, non ha trovato specifica censura da parte di RAGIONE_SOCIALE, che nemmeno ha allegato la diversa retribuzione ed il diverso livello di inquadramento risultanti dai prospetti
depositati in atti dalla stessa convenuta, e tenuti in considerazione dal CTU».
Per la cassazione della sentenza ricorre RAGIONE_SOCIALE con atto notificato il 24/3/2025 ed affidato a 3 motivi.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010.
RAGIONE_SOCIALE premette, a chiarimento integrativo dei dati fattuali contenuti nella sentenza impugnata: che il COGNOME era stato assunto per concorso pubblico il 15/11/2012 come tecnologo, al livello III secondo il CCNL per gli Enti Pubblici di Ricerca 2006/2009; che prima di tale assunzione, aveva intrattenuto con l’Ente rapporti a tempo determinato: dal 16/5/2005 al 15/11/2025, prorogato al 14/5/2006; dal 2/10/2006 al 1/4/2007, prorogato fino al 1/10/2007; dal 7/1/2008 al 6/7/2008; dal 7/1/2009 al 6/7/2009; dal 15/4/2011 al 14/11/2013; da ultimo come Funzionario di livello 8^; che all’atto dell’assunzione a tempo indeterminato, intervenuta nel corso dell’ultimo contratto a termine, egli aveva rinunciato a tale contratto, con conseguente mancato pagamento del TFR, e gli era stata riconosciuta l’anzianità di servizio, a tutti i fini giuridici ed economici, dall’inizio dell’ultimo contratto a termine (15/4/2011); con disposizione commissariale del 2/7/2015, in applicazione dell’art. 4 del CCNL EPR area dirigenza 96/97, gli era stata riconosciuta la seconda fascia stipendiale dal 1/11/2015; il COGNOME aveva diffidato RAGIONE_SOCIALE al riconoscimento agli effetti giuridici ed economici dei contratti preruolo con atto del 22/3/2017, pervenuto il 30/3/2017; quindi, con ricorso notificato il 31/5/2019, aveva chiesto tale riconoscimento sin
dal 16/5/2005, con le conseguenti differenze retributive, sulla base di assunto di discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato (clausola 4 dell’Accordo quadro recepito nella Direttiva n. 99/70 CE).
Tanto premesso in fatto, si lamenta che la Corte territoriale, nel respingere il motivo di gravame avente ad oggetto la mancata applicazione del blocco delle progressioni, basandosi sul mero fatto che il passaggio della relazione peritale mettesse in evidenza il fatto che la stessa amministrazione aveva riconosciuto la seconda fascia stipendiale dal novembre 2015, e così rimandando acriticamente alla relazione peritale, «non aveva fornito una motivazione di merito» rispetto alle obiezioni specifiche svolte nell’atto di gravame (pagg. 17/19), che verteva nel merito dell’operatività del ‘blocco’, incorrendo perciò in motivazione apparente.
3. Il motivo così formulato è infondato.
Questa Corte ha affermato che perché possa parlarsi di ‘motivazione apparente’, o più in generale al di sotto del cd. ‘minimo costituzionale’, occorre che la motivazione, sulla base del suo testo ed a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, o manchi del tutto, o presenti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa o obiettivamente incomprensibile (Cass SS.UU. n.8053/2014; Cass. nn. 23940/2017, 2071/2018, 22598/2018, 7090/2022, 27551/2024; ovvero ancora, con riferimento alla casistica specifica della motivazione cd. apparente’, non consenta alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio (Cass. n. 13248/2020), per (totale) mancanza di esplicitazione probatoria o disamina logico-giuridica che lasci trasparire il ragionamento seguito (Cass. n. 3819/2020).
Nella specie tali condizioni non ricorrono, risultando intelligibile la ratio decidendi della decisione sul punto, fondata sul rilievo, appurato dal CTU e tramite questi dal Tribunale, e poi dalla Corte di merito, che dalla documentazione prodotta risultava che al COGNOME era stato riconosciuto
l’avanzamento in seconda fascia dal novembre 2015. Tale affermazione, in quanto spesa in rapporto a censura avente ad oggetto la mancata applicazione del ‘blocco’, e senza alcun riferimento di merito al ‘blocco’ medesimo; con specificazione dell’assunto che « Si è quindi ritenuto ragionevole, dato che era stato il datore di lavoro ad attestare con il suddetto prospetto…seguire nei conteggi elaborati la stessa impostazione, tenendo conto quindi del passaggio di fascia decorsi tre anni dall’assunzione» esprime con sufficiente (ancorchè non assoluta) chiarezza (anche per non poter avere altrimenti alcun altro significato pertinente alla questione sollevata) il concetto che il blocco non è stato considerato per il mero fatto che lo stesso RAGIONE_SOCIALE non lo avesse applicato, visto che aveva avanzato l’attore di fascia per l’anzianità triennale maturata dal novembre 2012 al novembre 2015, caduta in buona parte nel periodo del ‘blocco’; e che comunque tale evidenza costituisse di per sé ragione idonea a consentire di non affrontare la questione nel merito.
Il secondo motivo denuncia, stavolta in relazione al n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010.
La negazione dell’operatività del ‘blocco’ delle progressioni di carriera ai fini economici, posta per fini di contenimento della spesa pubblica con disposizioni che avevano superato lo scrutinio di legittimità costituzionale, era comunque contraria a legge.
Il motivo è fondato.
È principio di diritto assolutamente consolidato e fondamentale nella materia del pubblico impiego che le pubbliche amministrazioni non possono, a pena di nullità, erogare trattamenti economici non previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva e tantomeno possono erogare trattamenti economici in violazione di regole di divieto poste dalla legge in modo imperativo ( ex pluris , Cass SS.UU. n. 21744/2009; Cass. nn. 3826/2016, 16088/2016, 25018/2017, 31387/2019, 14672/2022).
L’art. 9, co. 21, del d.l. n. 78/2010 conv. in legge n.122/2010, ha stabilito che «Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».
L’espressione significa, in coerenza con le esigenze di riduzione temporanea della spesa pubblica che giustificavano la previsione, che in tale arco temporale gli effetti economici delle progressioni di carriera non si producono, per gli anni in questione, nemmeno a seguito della cessazione del blocco a partire dal 1° gennaio 2015, quand’anche, in ragione della salvezza degli effetti giuridici, da tale epoca si realizzino progressioni con effetto retroattivo (Cass. n. 19922/2025). Il blocco è stato esteso all’anno 2014 dall’art. 1, comma 1, lett. a) del DPR n. 122/2013.
A fronte di tali princìpi, rispondere, come ha fatto la Corte territoriale, ad un motivo di appello denunciante mancata considerazione, in un elaborato peritale recepito nella sentenza impugnata, delle disposizioni in materia di ‘blocco’ sulla mera base di un dato di fatto inerente la dinamica fattuale della progressione in carriera del dipendente quale risultante dagli atti, tradisce di per sé, al di là del travisamento del significato del dato (si è sopra già chiarito che il ‘congelamento’ riguardava solo gli effetti economici, e non quelli giuridici, sicché non incideva sul termine di maturazione della fascia superiore; sulla differenza tra la regola generale ed il regime previsto per il personale scolastico v. Cass. n. 13618/2025) l’errore di diritto di ritenere che l’applicazione del ‘blocco’ possa dipendere dal comportamento di fatto dell’amministrazione.
Il terzo motivo deduce ancora, in relazione al n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n.
4 c.p.c. in relazione all’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010, conv. in legge n.122/2010.
Si censura ancora l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale «Tale passaggio, recepito in sentenza, non ha trovato specifica censura da parte di RAGIONE_SOCIALE, che nemmeno ha allegato e/o documentato la diversa retribuzione e il diverso livello di inquadramento risultanti dai prospetti depositati in atti dalla stessa convenuta, e tenuti in considerazione dal CTU»; sulla base del rilievo che in realtà, nell’atto di appello, RAGIONE_SOCIALE aveva censurato la statuizione del Tribunale sul punto, denunciando che la stessa non teneva conto del ‘blocco’, e che il fatto che al COGNOME fosse stata riconosciuta la seconda fascia dal novembre 2015 conseguiva al fatto che il blocco non impediva la valorizzazione dell’anzianità ai fini meramente giuridici, ma solo la produzione dei relativi effetti economici, con la conseguenza che, cessato il ‘blocco’ il 31/12/2014, nulla impediva, dal 1/1/2015, ed in particolare dal novembre 2015, di riconoscere al COGNOME, dalla maturazione del triennio previsto dal CCNL, il riconoscimento della fascia superiore.
Tale motivo resta assorbito in ragione dell’accoglimento del secondo, posto che, a prescindere dalla conformità a diritto della spiegazione offerta da RAGIONE_SOCIALE riguardo al carattere non ostativo del ‘blocco’ riguardo alla valutabilità del periodo che ne formava oggetto ai fini dell’avanzamento triennale di fascia operato a favore del lavoratore nel novembre 2015, tale questione risulta irrilevante, alla luce del principio sopra enunciato secondo il quale l’applicazione del ‘blocco’ va operata, agli effetti economici, a prescindere dal comportamento dell’Amministrazione.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Roma la quale, in diversa composizione, provvederà a ricalcolare la somma eventualmente dovuta, tenendo conto del blocco previsto dall’art. 9, co. 21, del d.l. n.
78/2010, conv. in legge n.122/2010, e dall’art. 1, comma 1, lett. a) del DPR n. 122/2013, nella sua consistenza giuridica secondo dette disposizioni, quale sopra richiamata; e provvederà altresì alla regolazione delle spese anche riguardo al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/02/2026.
La Presidente NOME COGNOME