Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28395 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 28395 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18260/2019 R.G. proposto
da
NOME COGNOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore e domiciliato ope legis in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Concorso dirigenza II fascia -Idoneo non vincitore – Scorrimento graduatoria -Vincitore -Mancata assunzione -Risarcimento danni – Artt. 1, comma 4, D.L. n. 138/2011; art. 2, comma 6, D.L. n. 95/2012; art. 2, comma 1, D.L. n. 101/2013; art. 4, commi 3 e 4, D.L. n. 103/2013 -Applicabilità
R.G.N. 18260/2019
Ud. 10/10/2024 CC
NOME COGNOME
-intimato – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO ROMA n. 5940/2017 depositata il 03/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 5940/2017, depositata in data 3 dicembre 2018, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellato RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘appellante incidentale NOME COGNOME, ha respinto gli appelli riuniti proposti da NOME COGNOME, avverso le sentenze del Tribunale di Roma n. 15817/2011 e n. 69317/2014, che avevano entrambe respinto le domande RAGIONE_SOCIALEa medesima NOME COGNOME.
Quest’ultima – dipendente del RAGIONE_SOCIALE con inquadramento in Area III (funzionario) e posizione economica F6 -aveva partecipato a due distinti concorsi indetti, rispettivamente, nel 2007 e nel 2008 per posti di dirigente amministrativo di II fascia ‘nel ruolo dei dirigenti del RAGIONE_SOCIALE, da assegnare al RAGIONE_SOCIALE , risultando – sempre rispettivamente – idonea non vincitrice (ottava) e vincitrice (quinta su sette posti), senza essere assunta.
Aveva, quindi, adito una prima volta il Tribunale di Roma, deducendo che, a seguito di scorrimento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria del concorso
nonché contro
-controricorrente –
del 2007, il RAGIONE_SOCIALE aveva assunto anche la quinta classificata ma, contestualmente, aveva proceduto all’assunzione di altri 4 dirigenti amministrativi di seconda fascia, ricorrendo – secondo la ricorrente in modo illegittimo – ad una diversa graduatoria del 1999 – da ritenersi invece cessata in quanto non prorogata -chiedendo pertanto l’accertamento del proprio dritto ad essere assunta ed inquadrata come dirigente amministrativo di II fascia con decorrenza dal 19 giugno 2009, nonché a percepire le relative differenze retributive o a risarcire il danno.
Con successivo ricorso in via cautelare ex art. 700 c.p.c., l’odierna ricorrente aveva adito sempre il Tribunale di Roma, riferendo che, nonostante fosse risultata vincitrice del concorso 2008, il RAGIONE_SOCIALE non aveva proceduto alla sua assunzione, invocando vincoli normativi sopravvenuti (l’art. 1, comma 4, D.L. n. 138/2011; l’art. 2, comma 6, D.L. n. 95/2012; l’art. 2, comma 1, D.L. n. 101/2013; l’art. 4, commi 3 e 4, D.L. n. 103/2013), che in generale avevano disposto la riduzione RAGIONE_SOCIALEe dotazioni organiche RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, vietando nuove assunzioni in regime di c.d. ‘suprannumerarietà”.
Aveva quindi domandato che in via cautelare fosse ordinata al RAGIONE_SOCIALE di procedere all’assunzione, ottenendo l’accoglimento del ricorso.
Sia il primo giudizio sia il secondo giudizio – introdotto dal RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘inesistenza del diritto all’assunzione in capo alla ricorrente e nel quale era intervenuto anche NOME COGNOME, vincitore nel medesimo concorso – si erano conclusi in senso sfavorevole alla odierna ricorrente, avendo il Tribunale in entrambi i casi ritenuto infondate le sue pretese.
Proposti – per quanto ancora rileva nella presente sede distinti appelli da parte di NOME COGNOME – nonché appello incidentale da parte di NOME COGNOME la Corte d’appello di Roma,
riuniti i gravami, ha in primo luogo rilevato che, nelle more, entrambi gli appellanti avevano ottenuto dal giugno 2016 l’inquadramento dirigenziale, stipulando il relativo contratto di lavoro, e che, in particolare, NOME COGNOME, con riferimento al concorso del 2008 (ove era risultata vincitrice), era stata inquadrata nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia del RAGIONE_SOCIALE, con stipula del nuovo contratto in data 20 giugno 2016.
Poiché, tuttavia, l’odierna ricorrente aveva dichiarato di insistere nei gravami – con la sola precisazione che nel primo appello riferito al concorso 2007, la decorrenza del diritto all’assunzione andava collocata alla data del 30 giugno 2010 in luogo di quella originaria del 19 giugno 2009 – la Corte ha escluso che fosse sopravvenuta la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, ‘restando da scrutinare (…) il diritto alia retrodatazione RAGIONE_SOCIALEa decorrenza giuridica ed economica RAGIONE_SOCIALEe assunzioni e/o il diritto alla tutela risarcitoria’ .
Esaminando, quindi, il gravame avverso la sentenza n. 15817/2011, la Corte capitolina, richiamati gli orientamenti di questa Corte in tema di assenza di un diritto all’assunzione RAGIONE_SOCIALE‘idoneo non vincitore, se non per effetto RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE di procedere alla copertura mediante scorrimento, ha rilevato che, nella specie, per esigenze del RAGIONE_SOCIALE, si era proceduto all’assunzione non solo dei tre vincitori del concorso, ma anche degli idonei collocatisi al quarto e quinto posto, mentre non risultava che l’assunzione di tre idonei del concorso del 1999 concernesse la copertura di posti inerenti al concorso 2007.
La Corte d’appello, anzi, ha rilevato che lo scorrimento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria del 2007 era avvenuto in base ad una “rimodulazione” RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione concessa dalla RAGIONE_SOCIALE relativa a quattro dirigenti RAGIONE_SOCIALE‘ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE,
concludendo nel senso RAGIONE_SOCIALEa irrilevanza del carattere illegittimo del ricorso alla graduatoria del 1999, non essendo ravvisabile in capo all’appellante una posizione di diritto all’assunzione.
Passando all’esame del gravame avverso la decisione n. 69317/2014, la Corte territoriale ha rilevato che alla data di approvazione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria del concorso 2008 – 15 dicembre 2011 – era in vigore la previsione di cui all’art. 1, D.L. n. 138/2011, la quale imponeva alle Amministrazioni una riduzione generale degli uffici dirigenziali e RAGIONE_SOCIALEe relative dotazioni organiche, facendo divieto di procedere a nuove assunzioni.
Alla luce di tale previsione – in virtù RAGIONE_SOCIALEa quale risultava che il RAGIONE_SOCIALE aveva proceduto alla riduzione RAGIONE_SOCIALEa dotazione organica, con inserimento del concorso 2008 nella programmazione RAGIONE_SOCIALEe assunzioni relative all’anno 2012 – la Corte territoriale ha, in primo luogo, escluso che al RAGIONE_SOCIALE potesse addebitarsi la mancata assunzione RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente, osservando ulteriormente che le successive previsioni via via entrate in vigore e relative ai divieti di assunzione erano da ritenersi applicabili alla fattispecie in quanto, pur se entrate in vigore successivamente all’approvazione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria del concorso, venivano a regolare ‘il diacronico evolversi RAGIONE_SOCIALEa vicenda, ovvero il diritto all’assunzione al termine RAGIONE_SOCIALEa procedura concorsuale e l’impossibilità di darvi corso n el tempo in base alla disciplina legale vigente’ .
La Corte, poi, ha:
-escluso che l’appello risultasse fondato in virtù RAGIONE_SOCIALEa clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 4, D.L. n. 138/2011;
-disatteso le censure mosse dalla ricorrente in ordine alla sussistenza effettiva RAGIONE_SOCIALEa situazione di ‘soprannumerarietà’ del RAGIONE_SOCIALE.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma ricorre NOME COGNOME.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
È rimasto intimato NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a quattro motivi, i primi tre riferiti alla decisione sull’appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15817/2011, mentre il quarto concerne la decisione sull’appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 69317/2014.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 101, comma 2, e 112 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 24 e 111 Cost. ‘nella parte in cui la sentenza d’appello pone a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione una questione rilevata d’ufficio non sottoposta al contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti in piena violazione del diritto dl difesa’ .
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte d’appello avrebbe posto alla base RAGIONE_SOCIALEa propria decisione una questione non oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta dalla ricorrente medesima, ritenendo comunque legittimo lo scorrimento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria del concorso del 1999 anche a prescindere dalla sua validità, in quanto la Corte d’appello stessa avrebbe erroneamente supposto che il concorso
sostenuto dalla ricorrente nel 2007 era diretto esclusivamente alla copertura di posti resisi vacanti al RAGIONE_SOCIALE e non in altre articolazioni RAGIONE_SOCIALE stesso RAGIONE_SOCIALE.
Deduce, quindi, la ricorrente che la mancata sottoposizione al contraddittorio tra le parti di tale questione mista di fatto e di diritto avrebbe impedito alla stessa ricorrente di dimostrare che lo stesso bando di concorso non limitava i posti banditi al solo RAGIONE_SOCIALE, ma era da riferirsi a posti disponibili nell’intero RAGIONE_SOCIALE, argomentando che ‘se la questione fosse stata sottoposta al contraddittorio tra le parti la ricorrente avrebbe potuto sostenere e provare che non solo la graduatoria del 2009 (ove risultava idonea collocata all’8° posto) era pienamente in grado di coprire le vacanze in organico verificatesi nel 2009 e 2010 presso l’intero RAGIONE_SOCIALE e non solo quelle riscontrate in seno al RAGIONE_SOCIALE, ma anche che l’ultimo degli assunti RAGIONE_SOCIALEa graduatoria del 1999 (recte: il dott. COGNOME) fosse stato assunto presso il citato RAGIONE_SOCIALE e che, peraltro, l’ultima assunta sulla graduatoria del 2009 (la dott.ssa COGNOME) non fosse stata assunta presso il citato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, bensì presso altre articolazioni RAGIONE_SOCIALEa struttura ministeriale’ .
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatto decisivo oggetto dl discussione tra le parti ‘costituito dalla prova documentale versata in atti dalla quale emerge che la graduatoria del concorso, ove la dott.ssa COGNOME si è collocata tra gli idonei -era destinata alla copertura dei posti vacanti in organico RAGIONE_SOCIALE‘intero RAGIONE_SOCIALE‘ .
La ricorrente censura la decisione impugnata in quanto la stessa avrebbe omesso di considerare il fatto decisivo costituito dalla circostanza per cui la graduatoria 2009 del concorso del 2007 era
diretta a colmare le vacanze in organico non solo del RAGIONE_SOCIALE, bensì di tutti i posti disponibili in organico presso il RAGIONE_SOCIALE, laddove, semmai, era il concorso del 1999 ad essere finalizzato alla sola copertura di posti resisi vacanti in un dicastero non più in essere, il RAGIONE_SOCIALE.
1.3. Il terzo, articolato, motivo è, testualmente, rubricato, in relazione all’art. 360, n. 3:
‘ violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 comma 5-ter D. Lgs. 165/2001 e dei principi in materia dl validità RAGIONE_SOCIALEe graduatorie e del loro scorrimento, in combinato disposto con gli artt. 2 e 5 del d.lgs. 300/1999 e con gli artt. 23 e 34 d.lgs. 165/2001.
violazione e/o falsa applicazione dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dl cui all’art. 97 cost. ed all’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241/2009 e violazione del principio di uguaglianza dl cui all’artt. 2 e 3 cost. in combinato disposto con gli artt. 1175 e 1375 c.c., impongono alla p.a. che agisce iure privatorum dl rispettare il canone RAGIONE_SOCIALEa buona fede.
violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 comma 9 d.lgs. 29/93 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 del d.lgs. 387/1998 sul limite all’utilizzo RAGIONE_SOCIALEe graduatorie dei concorsi interni e sua inutilizzabilità assoluta, in combinato disposto con l’art. 5 del D.L. 207/2008, convertito in legge 27.2.2009, n. 14 e l’art. 2, comma 8 bis, del D.L. 194/2009, convertito in legge 25/2010.
riproposizione RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 2, 3 e 97 cost da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 d.lgs. 29/93, poi abrogato dall’art. 10 del d.lgs. 387/1998, nella parte in si possa ritenere che i concorsi per titoli professionali e culturali integrati da colloquio possano usufruire RAGIONE_SOCIALEe proroghe dl validità RAGIONE_SOCIALEe relative graduatorie per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del D.L. 207/2008, convertito in legge
27.2.2009, n. 14 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 8 bis, del D.L. 194/2009, convertito in legge 25/2010 ‘ .
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale:
-avrebbe erroneamente affermato la sussistenza di ruoli distinti presso i vari Dipartimenti del RAGIONE_SOCIALE, in tal modo violando le previsioni di legge -da ultimo l’art. 23, D. Lgs. n. 165/2001 – che contemplano un ruolo unico dei Dirigenti, ‘ribadendosi che la graduatoria del 2009 ove era inserita la ricorrente era l’unica dalla quale si poteva attingere per colmare le vacanze in organico verificatesi tra il 2009 e il 2010 e ciò soprattutto ove si mettano a confronto le differenze tra le due procedure selettive che hanno dato luogo alla graduatoria del 2009 (RAGIONE_SOCIALEa dott.ssa COGNOME) e quella per titoli professionali integrati da colloquio del 1999 utilizzata in concreto dal RAGIONE_SOCIALE per colmare le citate vacanze in organico’ ;
-avrebbe omesso di rilevare l’ulteriore violazione di legge costituita dalla violazione RAGIONE_SOCIALE‘onere motivazionale da parte del RAGIONE_SOCIALE, il quale, ‘nel preferire lo scorrimento nel 2009 RAGIONE_SOCIALEa graduatoria del 1999, all’evidenza priva di valore’ , avrebbe violato i canoni RAGIONE_SOCIALEa correttezza e RAGIONE_SOCIALEa buona fede;
-avrebbe omesso di rilevare che le graduatorie dei concorsi per titolo professionali e culturali integrati da colloquio, come quella del concorso del 1999, non poteva essere impiegata per lo scorrimento, essendo stato superato il limite temporale triennale indicato dall’art. 28, D. Lgs. n. 29/93 e 35, comma 5ter , D. Lgs. n. 165/2001.
In subordine, la ricorrente chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEe previsioni in tema di proroga RAGIONE_SOCIALEe graduatorie, con riferimento agli artt. 97, 2 e 3 Cost.
1.4. Con il quarto motivo il ricorso, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., deduce, testualmente, la ‘ violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 comma 4 del D.L. 138/2011 convertito in legge 148/2011, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 comma 6 D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, recante norme dl “salvaguardia RAGIONE_SOCIALEe procedure concorsuali” pur in pendenza dl procedure di spending review, in combinato disposto con l’art. 2 comma 1 D.L. 101/2013 convertito in legge 125/2013, nella parte in cui ha modificato l’art. 2 comma 11 del D.L. 95/2012, tutti da leggere in combinato disposto con gli artt. 1218 e 1256 c.c. e con gli artt. 19 comma 5 bis e 6, 23, 28 e 35 D. Lgs. 165/2001 e con l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEe disposizioni premesse al codice civile .’ .
La ricorrente impugna la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello nella parte in cui quest’ultima ha ritenuto che le previsioni in tema di c.d. spending review avrebbero giustificato il ritardo del RAGIONE_SOCIALE nel procedere all’assunzione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente come vincitrice del concorso 2008 e quindi escluso una responsabilità ex art. 1218 c.c., criticando, in particolare, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 11, D.L. n. 95/2012 -che la ricorrente deduce essere non solo inapplicabile ratione temporis ma basata dalla Corte d’appello su una erronea lettura RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comm i 5-bis e 6, D. Lgs. n. 165/2001 – ed invocando, invece, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 4, D.L. n. 138/2011 quale ‘unica norma applicabile alla ricorrente’ .
In subordine, anche in tale ipotesi, chiede sollevarsi questione di costituzionalità RAGIONE_SOCIALE‘applicazione retroattiva del regime normativo richiamato nella decisione impugnata.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Il motivo, infatti, non si confronta con l’effettiva ratio RAGIONE_SOCIALEa decisione, RAGIONE_SOCIALEa quale, anzi, opera una ricostruzione che non appare corretta.
La ricorrente, infatti, attribuisce alla decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte capitolina l’affermazione per cui il concorso del 2007 sarebbe riferito esclusivamente a posti presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Tale affermazione, tuttavia, non è ravvisabile nella decisione, la quale – dopo essersi limitata a rammentare che lo stesso concorso concerneva tre posti ‘presso il RAGIONE_SOCIALE‘ , senza tuttavia in alcun modo affermare che i vincitori del concorso avrebbero potuto ambire a posti solo presso quel RAGIONE_SOCIALE – ha, semmai, imperniato la propria decisione sul richiamo ai principi enunciati da questa Corte in ordine all’assenza di un obbligo RAGIONE_SOCIALEa p.A. di procedere all’a ssunzione dei concorrenti dichiarati unicamente idonei, se non a seguito RAGIONE_SOCIALE‘assunzione RAGIONE_SOCIALEa decisione di procedere allo scorrimento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19595 del 12/11/2012), e ciò anche ove si intenda assegnare il posto messo a concorso che sia divenuto, successivamente alla nomina, vacante per dimissioni del prescelto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16890 del 17/08/2015).
Operata tale premessa la Corte d’appello ha rilevato che la contestata assunzione di quattro candidati idonei del concorso del 1999 era avvenuta ‘in base alla ‘ rimodulazione ‘ RAGIONE_SOCIALEa autorizzazione concessa dalla RAGIONE_SOCIALE relativa a quattro dirigenti RAGIONE_SOCIALE‘ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ non assumibili all’epoca per un contenzioso in atto ‘ ‘ e quindi non sulla scorta di uno scorrimento – che la ricorrente assume essere illegittimo – bensì in ragione RAGIONE_SOCIALEa necessità di procedere alla definitiva sistemazione di soggetti che erano stati dichiarati “non assumibili all’epoca per un contenzioso in atto” .
In tal senso deve, invero, intendersi un’affermazione contenuta nella decisione impugnata -‘ Non risulta, né è in alcun modo allegato invece che l’assunzione nel giugno 2009 di tre idonei del concorso del 1999 (COGNOME, COGNOME e COGNOME) ebbe riguardo alla copertura di posti inerenti al detto concorso 2007 al quale aveva partecipato l’appellante collocandosi all’ottavo posto e quindi, astrattamente in posizione utile ‘ – cui la ricorrente intende invece ricondurre la tesi – da essa criticata per cui il concorso del 2007 concerneva il solo RAGIONE_SOCIALE.
Si deve invece osservare che il senso evidente RAGIONE_SOCIALE‘affermazione non è quello sostenuto dalla ricorrente, bensì quello per cui il ricorso alla graduatoria del 1999 non si proponeva di coprire i posti del concorso 2007, ma di risolvere una preesistente situazione ancora pendente.
È allora evidente sempre in ragione RAGIONE_SOCIALEa non corretta individuazione RAGIONE_SOCIALEa ratio RAGIONE_SOCIALEa decisione – che la Corte capitolina non ha introdotto nella propria valutazione alcuna circostanza di fatto nuova – quale sarebbe la inidoneità RAGIONE_SOCIALEa graduatoria 2009 a coprire le vacanze di organico RAGIONE_SOCIALE‘intero Dicastero -proprio perché tale affermazione non risulta in alcun modo ravvisabile nella decisione impugnata.
Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, inammissibile, sotto molteplici profili.
Il primo è costituito dal fatto che anche tale motivo risulta viziato da quel non corretto inquadramento RAGIONE_SOCIALEa ratio decidendi che è alla base RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di inammissibilità del primo motivo: una volta escluso che la decisione impugnata si imperni sull’affermazione del la inidoneità RAGIONE_SOCIALEa graduatoria 2009 a coprire le vacanze di organico RAGIONE_SOCIALE‘intero RAGIONE_SOCIALE, anche la
deduzione RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame di una circostanza che in realtà la decisione impugnata – appunto – non ha minimamente negato, risulta collocata al di fuori RAGIONE_SOCIALEa ratio decidendi .
Il secondo profilo è ravvisabile nella constatazione per cui ciò di cui si denuncia l’omesso esame non è un ‘fatto storico’ – da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico e come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 14802 del 14/06/2017) bensì la lettura e l’interpretazione di due documenti (i bandi 1999 e 2007), al punto che nella stessa illustrazione del motivo viene ad essere ad un certo punto invocata una previsione l’art. 116 c.p.c. – che concerne i criteri di valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove e non certo l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5 ), c.p.c., dovendosi rammentare che, nel dedurre quest’ultima, il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso (Cass. Sez. 1 Sentenza n. 7472 del 23/03/2017).
Inammissibile, infine, è il terzo motivo di ricorso.
Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui è inammissibile il motivo che introduca cumulativamente e inestricabilmente vizi eterogenei, senza che si comprendano con chiarezza le plurime doglianze prospettate e così devolvendo impropriamente al giudice di legittimità il compito d’isolare le singole censure alla sentenza impugnata, nonostante la tassatività di motivi a critica vincolata e a cognizione determinata (Cass. Sez. Un, 06/05/2015, n. 9100; Cass. 17/03/2017, n. 7009; Cass. 23/10/2018,
n. 26790; Cass. 09/12/2021, n. 39169 nonché – in vicenda non dissimile dalla presente – Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20525 del 2022).
A tale profilo si aggiunge quello per cui il motivo – ancora una volta – viene ad imperniarsi su un postulato – la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata – la cui erroneità è già stata evidenziata.
5. Il quarto ed ultimo motivo è invece infondato.
Come ricordato dalla decisione impugnata, questa Corte ha reiteratamente chiarito che il diritto soggettivo del vincitore del pubblico concorso all’assunzione è subordinato alla permanenza, all’atto del provvedimento di nomina, RAGIONE_SOCIALE‘assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso, sicché, in ipotesi di ius superveniens , la P.A. ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di personale, come valutate prima RAGIONE_SOCIALEa modifica del quadro normativo (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 30238 del 15/12/2017; Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 9807 del 14/06/2012; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12679 del 20/06/2016).
Questa Corte ha chiarito, ad esempio, che nella vigenza RAGIONE_SOCIALE‘art. 34 del D. Lgs. n. 289/2002, che ha posto un momentaneo divieto di reclutamento di nuovo personale, è legittimo il ritardo serbato dalla pubblica Amministrazione nell’assunzione dei vincitori di concorso, posto che tale norma si pone quale misura interdittiva, limitata nel tempo e riconducibile a ragioni di controllo finanziario, funzionale all’avvio di una graduale rideterminazione RAGIONE_SOCIALEe piante organiche degli enti pubblici (Cass. Sez. L – Sentenza n. 8476 del 31/03/2017).
Ciò in quanto la responsabilità risarcitoria RAGIONE_SOCIALEa pubblica Amministrazione non discende unicamente dall’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto adottato, che costituisce solo un fattore concorrente ad integrare
l’illiceità RAGIONE_SOCIALEa condotta, la quale deve essere verificata in base al rispetto RAGIONE_SOCIALEe regole proprie RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa, poste con norme costituzionali (imparzialità e buon andamento), con norme di legge ordinaria (celerità, efficienza, efficacia, trasparenza), o da principi generali RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento quali sono quelli RAGIONE_SOCIALEa ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza (Cass. Sez. U, Sentenza n. 500 del 22/07/1999; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20358 del 21/10/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5621 del 22/03/2016), non potendosi quindi ravvisare una responsabilità da mancata assunzione in presenza di un vincolo normativo sopravvenuto.
La ricorrente oppone, tuttavia, l’esistenza RAGIONE_SOCIALEa clausola di salvaguardia di cui al periodo conclusivo de ll’art. 1, comma 4, D.L. n. 138/2011 ( ‘Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data’ ).
È tuttavia da ritenere che tale ‘clausola di salvezza’, non si traduca nella salvaguardia d ell’obbligo di procedere all’assunzione dei vincitori di concorso, imponendone l’immediato adempimento, e che, per contro, la stessa vada intesa nel senso che, fatti salvi degli esiti del
concorso , l’effettiva assunzione dei vincitori risultava in ogni caso e differita all’esito RAGIONE_SOCIALEa riduzione del personale preesistente ed al raggiungimento RAGIONE_SOCIALEe finalità RAGIONE_SOCIALEa c.d. spending review – come, del resto, è avvenuto nel caso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente – raggiungendo quel contemperamento degli interessi dei vincitori dei concorsi con quello alla riduzione RAGIONE_SOCIALEa spesa che è la stessa ricorrente ad invocare nelle argomentazioni del ricorso.
Una diversa interpretazione RAGIONE_SOCIALEa previsione, del resto, avrebbe l’esito illogico (e sostanzialmente incompatibile con la finalità complessiva del blocco del turnover ) di imporre, da un lato, alle Amministrazioni la riduzione RAGIONE_SOCIALE‘organico ma di autorizzare, dall’altro lato, la contestuale assunzione dei vincitori di precedenti concorsi, in tal modo neutralizzando nella sostanza il primo meccanismo.
Correttamente, quindi, la Corte territoriale -alla luce di una interpretazione che, contrariamente a quanto asserito in ricorso (pag. 43) appare comune alla stessa Corte ed al giudice di prime cure, costituendo il riferimento a ll’art. 19, commi 5 -bis e 6, D. Lgs. n. 165/2001 un mero argomento ad abundantiam che individua un ‘riscontro positivo’ ma non smentisce la tesi del Tribunale, cui invece la decisione impugnata presta convinta adesione -ha concluso che la previsione invocata dalla ricorrente non valeva ad impedire la preclusione alla sua assunzione per tutto il periodo di persistenza RAGIONE_SOCIALEa situazione di soprannumerarietà, risultando possibile procedere alle assunzioni solo dopo l’assorbimento del personale in esubero.
Manifestamente infondate, poi, appaiono le deduzioni RAGIONE_SOCIALEa ricorrente in ordine alla possibile violazione del principio di irretroattività, non potendosi ravvisare nella specie alcuna applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALEe previsioni bensì l’operatività come in altri casi sottoposti al vaglio di questa Corte -di uno ius superveniens che
veniva ad incidere non sull’esito ormai consolidato del concorso ma sul passaggio successivo -e non ancora verificatosi al momento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del D.L. n. 138/2011 e dei successivi atti normativi -costituito dall’assunzione nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE, come anche in questo caso correttamente ritenuto dalla Corte territoriale.
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione