Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5084 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5084 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22405/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che li rappresentano e difendono
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore , elettivamente
Oggetto:
Pubblico
impiego
–
Costituzione
rapporto
–
Concorso
–
Blocco assunzioni
R.G.N. 22405/2018
Ud. 08/02/2024 CC
domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso LA SEDE DI RAPPRESENTANZA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE REGIONE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
-resistente –
nonché contro
REGIONE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza n. 1666/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1666/2018 del 2 maggio 2018, la Corte d’appello di Napoli – nel contraddittorio con gli appellati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e nella contumacia RAGIONE_SOCIALEa REGIONE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (de seguito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), e per l’effetto, in riform a RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Napoli n. 3476 del 28 marzo 2013 – la quale aveva
parzialmente accolto la domanda di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME -ha integralmente respinto le domande originariamente formulate dagli appellati.
Questi ultimi avevano partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per la copertura di n. 3 posti di dirigente geologo e, con graduatoria approvata in data 9 ottobre 2009, erano stati dichiarati vincitori di concorso.
Successivamente, tuttavia, la stessa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con delibera n. 479 del 29 giugno 2010, aveva dichiarato operante per gli odierni ricorrenti il divieto di assunzione derivante da l disposto di cui all’art. 14, D.L. n. 78/2010.
A tale delibera aveva fatto seguito ulteriore delibera n. 506 del 6 luglio 2010 con la quale il divieto di assunzione era stato ricondotto alla delibera RAGIONE_SOCIALEa Giunta RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE n. 507/2010.
Proposto ricorso innanzi il Tribunale di Napoli – allo scopo di vedere accertato il diritto all’assunzione sin dalla data di approvazione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla stipula dei contratti di lavoro, all’assegnazione dei relativi incarichi dirigenziali, nonché al risarcimento dei danni ed alla regolarizzazione contributiva il Tribunale di Napoli aveva accolto parzialmente la domanda, accertando il diritto all’assunzione solo con decorrenza dal 1° gennaio 2013, avendo ritenuto operante il blocco RAGIONE_SOCIALEe assunzioni fino al 31 dicembre 2012.
Proposto appello da parte di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, si erano costituiti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentando che, nelle more, essi, con distinte delibere RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, erano stati immessi in servizio ma con decorrenza, per NOME COGNOME e per NOME COGNOME, dal 1° agosto 2014 e, per NOME COGNOME, dal giorno 11 agosto 2014.
Avevano pertanto proposto appello incidentale, chiedendo che fosse accertato il loro diritto all’immissione in servizio sin dal 9 ottobre 2009 (data di approvazione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria), o dalla data di richiesta RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione del contratto di lavoro o, al più tardi, dal 16 aprile 2010 (data RAGIONE_SOCIALEa ricezione da parte di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa diffida e messa in mora)
La Corte d’appello di Napoli ha accolto l’appello principale, disattendendo quello incidentale.
La Corte territoriale ha osservato che, nonostante gli appellati fossero titolari di un diritto all’assunzione, avendo superato un concorso ed essendo stati nominati vincitori RAGIONE_SOCIALEo stesso, la loro assunzione era tuttavia preclusa dall’operatività RAGIONE_SOCIALE‘art . 76, comma 4, D.L. n. 112/2008 (conv. con L. n. 133/2008) in quanto la Regione RAGIONE_SOCIALE aveva violato per il 2009 il patto di stabilità interno e non poteva procedere ad assunzione del personale, con conseguente illegittimità di qualsiasi deliberazione contraria al disposto legislativo.
La Corte d’appello, in particolare, ha osservato che:
-la specifica delibera RAGIONE_SOCIALEa Giunta RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE n. 507/2010 altro non costituiva se non una ‘presa d’atto’ RAGIONE_SOCIALE‘operatività del blocco RAGIONE_SOCIALEe assunzioni, con conseguente estensione RAGIONE_SOCIALEo stesso anche agli enti strumentali, come l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, senza che non fosse necessaria una legge regionale per operare tale estensione;
-conseguentemente, la previsione di cui all’art. 77 -ter , comma 10, del medesimo D.L. n. 112/2008 concerneva la sola estensione del patto di stabilità facoltativo agli enti strumentali, ma non il blocco RAGIONE_SOCIALEe assunzioni, in quanto quest’ultimo veniva a derivare direttamente dalla legge e valeva per tutte le assunzioni da farsi anche per gli enti
strumentali tra cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ‘altrimenti il divieto sarebbe stato facilmente eluso con grave dispendio di risorse economiche da parte RAGIONE_SOCIALEa stessa regione che era tenuta a finanziarie gran parte del bilancio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla base RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 RAGIONE_SOCIALEa l.r. 10 del 1998′ ;
-doveva, pertanto, essere tenuto distinto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘estensione del patto di stabilità agli enti strumentali dal profilo RAGIONE_SOCIALE‘estensione del blocco RAGIONE_SOCIALEe assunzioni, in quanto solo il primo necessitava di una delibera RAGIONE_SOCIALEa Regione, mentre il secondo derivava direttamente dalla legge, senza bisogno di autonoma delibera regionale, come desumibile dal disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 77 -ter , comma 16, il quale richiamava espressamente l’art. 76, comma 4, che aveva disposto in via generale il blocco RAGIONE_SOCIALEe assunzioni per le enti che non avessero rispettato il patto di stabilità interno;
-era da escludere che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fosse uno degli enti che non dovevano subire gli effetti RAGIONE_SOCIALEa violazione del patto di stabilità in quanto gestore RAGIONE_SOCIALEa spesa sanitaria avendo una fonte di finanziamento nel fondo sanitario regionale, e ciò sia perché solo una parte del finanziamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE derivava dal fondo sanitario regionale, sia perché era da ritenere che per spesa sanitaria debba intendersi quella che direttamente e immediatamente è destinata alle prestazioni sanitarie verso i cittadini, funzione non sv olta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
-la successiva previsione di cui all’art. 14, D.L. n. 78/2010 (conv. con L. n. 122/2010) non aveva determinato alcuna lacuna temporale nell’operatività del blocco RAGIONE_SOCIALEe assunzioni, determinando, semmai un regime ancora più severo, peraltro
successivamente esteso anche agli anni dal 2013 al 2016 per effetto RAGIONE_SOCIALEa L. n. 228/2012;
-assumeva rilievo anche la sentenza Cost. 25 febbraio 2013, n. 28, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale proprio per violazione RAGIONE_SOCIALEe regole previste dal D.L. n. 78/2010 – RAGIONE_SOCIALE‘art. 24, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa L.R. RAGIONE_SOCIALE 27 gennaio 2012, n. 1, che autorizzava proprio l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ad utilizzare le graduatorie per il profilo di dirigente ambientale, in essere al 31 dicembre 2009, per procedere all’assunzione di personale da preporre allo svolgimento di attività di vigilanza e di monitoraggio del territorio.
La Corte d’appello, quindi, ha concluso che la violazione del patto di stabilità interno comportava sia per la Regione che per i suoi enti strumentali un divieto di assunzione che perdurava fino al ripristino RAGIONE_SOCIALEe regole di rispetto del patto di stabilità interno e che, per effetto degli interventi normativi succedutisi a far tempo dal D.L. n. 112/2008, tale blocco si era prolungato fino al 2016 ‘anche se le leggi precedenti e in particolare il d.l. 78 del 2010 non prevedevano alcun limite temporale’ .
Tale blocco, secondo la Corte territoriale aveva integrato gli estremi di un factum principis che impediva ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di adempiere all’obbligazione di assunzione degli appellati, e veniva ad escludere qualsiasi profilo di responsabilità RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Napoli ricorrono NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Resiste con controricorso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE risulta resistente, avendo provveduto unicamente provveduto al deposito di procura in allegato alla copia notificata del ricorso
È rimasta intimata REGIONE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico, articolato, motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.: 76, comma 4, e 77ter , commi 10 e 16, D.L. n. 112/2008; 4, L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 10/1998; 11, 12 e 14 Preleggi, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 689/1981 ‘e dei principi dl irretroattività, legalità, tassatività, ragionevolezza, determinabilità – determinatezza degli elementi presenti in un testo normativo. certezza del diritto’ ; 1218 e 1221 c.c.
Argomenta, in sintesi, il ricorso che il percorso motivazionale RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Napoli si baserebbe su una serie di interpretazioni non corrette RAGIONE_SOCIALEe previsioni di legge, in quanto:
la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che il blocco RAGIONE_SOCIALEe assunzioni si estendesse anche agli enti strumentali, violando il principio di legalità e tassatività nonché il divieto di interpretazione analogica, laddove gli artt. 76, comma 4, e 77ter , commi 10 e 16, D.L. n. 112/2008 prevederebbero il blocco RAGIONE_SOCIALEe assunzioni solo per gli enti inadempienti e non anche per i loro enti strumentali, salva facoltà per le regioni di estendere il blocco agli enti strumentali;
nella specie, la Regione RAGIONE_SOCIALE non avrebbe esteso le regole del patto di stabilità agli enti strumentali mentre RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva superato i limiti del patto di stabilità, da ciò derivando che , sino all’emissione RAGIONE_SOCIALEa delibera RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE n. 507/2010, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE doveva ritenersi esente
dall’osservanza dei vincoli del patto di stabilità e dal blocco RAGIONE_SOCIALEe assunzioni;
erroneamente, quindi, la Corte territoriale avrebbe affermato l’assenza di limiti temporali al divieto di assunzione, in quanto l’art. 19, comma 14, D.L. n. 78/2010 viene a richiamare l’art. 77-ter, commi 15 e 16, D.L. n. 112/2008, il quale a propria volta richiama il proprio art. 76, comma 4, norme, quest’ultima, che prevedeva il blocco RAGIONE_SOCIALEe assunzioni unicamente per l’anno successivo a quello RAGIONE_SOCIALEo sforamento RAGIONE_SOCIALEe regole del patto di stabilità e non in modo permanente, laddove né nell’anno 2010 né negli anni successivi la Regione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avrebbero superato i limiti del patto di stabilità;
contrariamente a quanto asserito dalla Corte di merito, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione del comma 10 RAGIONE_SOCIALE‘art. 77 -ter, D.L. n. 112/2008 e sino alla reintroduzione RAGIONE_SOCIALEa previsione con l’art. 1, comma 137, L. n. 220/2010, si sarebbe determinato un vuoto normativo e tale vuoto non avrebbe potuto essere colmato con una mera delibera RAGIONE_SOCIALEa Regione, necessitando di una vera e propria legge regionale;
inconferente sarebbe il richiamo a Corte Cost. n. 28/2013, in quanto la Consulta si sarebbe pronunciata su una diversa ipotesi – costituita dalla previsione di assunzione di personale senza previa quantificazione degli oneri ed individuazione RAGIONE_SOCIALEe coperture finanziarie e senza svolgimento di pubblico concorso -non sussistente nel caso ora in esame;
erronea, infine, sarebbe l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale per cui RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non poteva annoverarsi tra gli enti preposti alla spesa sanitaria, in quanto la qualificazione RAGIONE_SOCIALEe spese come
sanitarie deve avvenire unicamente in considerazione RAGIONE_SOCIALEa fonte di finanziamento e RAGIONE_SOCIALEa funzione, presupposti sussistenti in capo ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto la stessa è finanziata in parte con quote del fondo sanitario e svolge attività preventiva di tutela del l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa salute pubblica.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Vanno, sul punto, richiamati i principi già enunciati recentemente da questa Corte, in vicenda che presenta punti di contattato con quella ora in esame (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3978 del 2022).
Si è osservato, in quella sede, che il Patto di Stabilità Interno, che si ricollega a quello di Stabilità e di Crescita, stipulato dagli Stati membri RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea per il controllo RAGIONE_SOCIALEe rispettive politiche di bilancio, persegue, fra gli altri obiettivi, quello di limitare l’indebitamento degli enti territoriali attraverso l’imposizione di vincoli alle politiche di bilancio, vincoli che la Corte Costituzionale ha ritenuto legittimi in quanto, pur incidendo sull’autonomia regionale di spesa, sono volti ad assicurare «l’equilibrio unitario RAGIONE_SOCIALEa finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (Corte Cost. n. 237/2009, richiamata da Corte Cost. n. 284/2009 sulla legittimità costituzionale del D.L. n. 112/2008).
Il D.L. n. 112/2008 (conv. con L. n. 133/2008), ha previsto le conseguenze a carico RAGIONE_SOCIALEe Regioni che negli anni dal 2008 al 2011 non avessero rispettato il Patto di Stabilità ed ha imposto, da un lato, all’art. 77ter , comma 15, un limite massimo RAGIONE_SOCIALE‘impegno per spesa corrente (in misura non superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio), oltre al divieto di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti, e, dall’altro, all’art. 76, comma
4, il divieto di procedere «ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto» .
In questo contesto si è inserito il D.L. n. 78/2010 (conv. con L. n. 122/2010), che, all’art. 14, commi da 19 a 21, ha previsto ulteriori limiti a carico RAGIONE_SOCIALEe Regioni per le quali era stato certificato il mancato rispetto del Patto di Stabilità per l’anno 2009.
Il fatto che la previsione si riferisca a vincoli ulteriori è reso evidente dall’ incipit del comma 19, richiamato anche dai ricorrenti nelle proprie difese: «Ferme restando le previsioni di cui all’articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, (…)» .
Detto intervento normativo ha superato il vaglio di costituzionalità, avendo la Corte Costituzionale escluso, con le sentenze nn. 155/2011 e n. 148/2012, la denunciata violazione RAGIONE_SOCIALEa competenza legislativa regionale, rilevando, in entrambe le decisioni, che le previsioni impugnate, essendo ispirate alla finalità del contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica, costituiscono princìpi fondamentali nella materia del coordinamento RAGIONE_SOCIALEa finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi, osservando che detta conclusione trova il suo presupposto nella considerazione che «la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini RAGIONE_SOCIALE‘attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato RAGIONE_SOCIALEa spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale RAGIONE_SOCIALEa legislazione statale» (sentenza n. 69/2011, che richiama la sentenza n. 169/2007).
Detti principi hanno trovato conferma anche nella più recente sentenza Corte Cost. n. 247/2021, la quale -nel ribadire che «la competenza RAGIONE_SOCIALEo Stato a fissare i principi fondamentali in materia di coordinamento RAGIONE_SOCIALEa finanza pubblica, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., rappresenta uno strumento necessario per assicurare l’unità economica e finanziaria RAGIONE_SOCIALEa Repubblica, nonché il rispetto degli impegni assunti anche a livello sovranazionale, a tutela RAGIONE_SOCIALEa sostenibilità attuale e prospettica degli equilibri di bilancio» e che «in quest’ottica, i vincoli alla spesa per il personale sono strategici ai fini del conseguimento degli equilibri sostanziali del bilancio pubblico consolidato e pertanto sono inderogabili, salvo i casi in cui sia lo stesso legislatore nazionale a rimodularne gli ambiti ovvero ad abrogarne l’efficacia» – ha rammentato che « (…) in altre circostanze, ma sempre inerenti alla concreta attuazione dei limiti di spesa per il personale, questa Corte ha ribadito che tali limiti devono applicarsi a tutte le voci del comparto, in forza RAGIONE_SOCIALEa natura del rendiconto RAGIONE_SOCIALEa Regione, in cui confluiscono tutte le spese sostenute dall’ente (sentenza n. 39 del 2014), “poiché anche esso costituisce un mero documento di sintesi ex post RAGIONE_SOCIALEe risultanze contabili RAGIONE_SOCIALEa gestione finanziaria e patrimoniale RAGIONE_SOCIALE‘ente” (sentenza n. 235 del 2015). Di conseguenza, “non sono ammissibili deroghe ai princìpi di coordinamento RAGIONE_SOCIALEa finanza pubblica, salvo quelle espressamente previste dal legislatore statale” (da ultimo, sentenza n. 215 del 2021)» .
La competenza RAGIONE_SOCIALEo Stato a fissare i principi fondamentali in materia di coordinamento RAGIONE_SOCIALEa finanza pubblica, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., rappresenta, quindi, uno strumento necessario per assicurare l’unità economica e finanziaria RAGIONE_SOCIALEa Repubblica, nonché il rispetto degli impegni assunti anche a livello sovranazionale, a tutela RAGIONE_SOCIALEa sostenibilità attuale e prospettica degli equilibri di bilancio.
In quest’ottica, i vincoli alla spesa per il personale sono -come ha ricordato la Consulta – strategici ai fini del conseguimento degli equilibri sostanziali del bilancio pubblico consolidato e pertanto sono inderogabili, salvo i casi in cui sia lo stesso legislatore nazionale a rimodularne gli ambiti ovvero ad abrogarne l’efficacia.
Tornando, allora, all’art. 14, D.L. n. 78/2010, va rilevato che il legislatore nazionale, da un lato, al comma 20 ha stabilito che «Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento RAGIONE_SOCIALEe elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo» e, dall’altro lato, al comma 21, ha previsto che «I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all’amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all’articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare RAGIONE_SOCIALE‘incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto ».
Questa Corte ha quindi concluso che dalla comparazione fra il testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, D.L. n. 78/2010 e quello degli artt. 76 e 77 del D.L. n. 112/2008 emerge l’intento del legislatore di rendere più incisive le restrizioni previste a carico RAGIONE_SOCIALEe Regioni non virtuose qualora vengano
in discussione atti adottati in un arco temporale prossimo alla data RAGIONE_SOCIALEe elezioni regionali.
In tal caso, infatti, in primo luogo, è imposto all’organo che ha assunto la decisione di procedere all’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto, superando ogni profilo di discrezionalità nell’esercizio del potere di autotutela e, in secondo luogo, il divieto di instaurazione di nuovi rapporti, subordinati o autonomi, già previsto dall’art. 76, viene esteso anche alle proroghe nonché, dal punto di vista soggettivo, agli incarichi conferiti ed alle assunzioni disposte da enti e soggetti diversi dalla Regione, purché da questa dipendenti o controllati, e viene rafforzato dalla previsione RAGIONE_SOCIALEa «revoca di diritto», senza indennizzo alcuno per il titolare RAGIONE_SOCIALE‘incarico o del contratto.
2.2. Alla luce di dette premesse, risultano prive di fondamento le deduzioni dei ricorrenti circa l’inoperatività del divieto di assunzioni nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘odierna controricorrente, in quanto quest’ultima sarebbe Ente strumentale e, secondo la prospettazione, ‘non inadempiente’ rispetto agli obblighi del Patto di stabilità.
Escluso ogni pregio del richiamo al principio di legalità e tassatività di cui alla L. 689/1981, consegue dai principi poc’anzi richiamati, ed in particolare dalle decisioni RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, che la concreta applicazione del Patto di stabilità – e, conseguentemente, RAGIONE_SOCIALEe previsioni dettate per l’ipotesi di suo superamento -opera necessariamente con riferimento all’Ente regionale nel suo complesso, dovendosi ritenere precluse scissioni tra la Regione stessa ed i suoi Enti strumentali, atteso che in tal modo -ed è, peraltro, proprio la non condivisibile interpretazione sostenuta dai ricorrenti -l’Ente strumentale di una Regione che abbia violato il Patto di stabilità potrebbe continuare ad operare senza quei vincoli che invece si sarebbero venuti ad attivare nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Regione, sebbene sia
proprio dal bilancio di quest’ultima che l’Ente strumentale trae le proprie risorse.
Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto che il divieto di assunzioni di cui al D.L. 78/2010 si estendesse anche agli Enti strumentali RAGIONE_SOCIALEa Regione, senza necessità di apposita delibera regionale, operando detto divieto ex lege per effetto RAGIONE_SOCIALEa semplice violazione del patto di stabilità.
Altrettanto correttamente la Corte d’appello ha ritenuto di escludere l’esistenza di uno iato temporale nella disciplina del divieto di assunzioni, in quanto è da ritenere che l’art. 1, comma 137, L. n. 220/2010 abbia semplicemente prorogato, e non reintrodotto – come invece viene argomentato dai ricorrenti -detta disciplina.
Altrettanto corretta, infine, è la conclusione cui è pervenuta la Corte partenopea nel negare che l’odierna controricorrente fosse esentata dagli effetti RAGIONE_SOCIALEa violazione del patto di stabilità in quanto ente preposto alla spesa sanitaria.
A tale approdo si perviene ancora una volta sulla scorta dei principi prima richiamati, dai quali è dato desumere la necessità che le ipotesi di esenzione dal rispetto del Patto di stabilità ricevano un’interpretazione rigorosa e non estesa ad ipotesi solo apparentemente simili.
Sulla scorta di tale premessa, si deve escludere che l’esenzione operi per un Ente che – al di là del profilo formale costituito dalle fonti di finanziamento -non rientra nella struttura del S.S.N. ed è funzionale a finalità che investono la tutela ambientale e quindi incidono solo latamente sul profilo RAGIONE_SOCIALEa salute.
Conclusione, questa, che appare pianamente desumibile dalla disciplina istitutiva d elle RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , ed in particolare sia, direttamente, dagli artt. 01 e 03, D.L. n. 496/1993
(conv. con L. n. 61/1994) sia, indirettamente, dal dato normativo (art. 1, del medesimo D.L.) che rimette al l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lo svolgimento di attività «di consulenza e supporto tecnico-scientifico del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE» e non del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE .
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 8 febbraio