SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI N. 365 2025 – N. R.G. 00015382 2022 DEL 09 01 2025 PUBBLICATA IL 14 01 2025
N. NUMERO_DOCUMENTO R.Gen.RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE.
NOME._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di RAGIONE_SOCIALE
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, AVV_NOTAIO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15382/2022 R.Gen.RAGIONE_SOCIALE. assegnata in decisione all’udienza del 23/05/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies , co. I, c.p.c., vertente
TRA
, c.f.:
, elett.te dom.ta presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
NOME COGNOME, c.f.:
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di
procura in atti
– ATTRICE
E
(CF. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’ RAGIONE_SOCIALE Stato RAGIONE_SOCIALE (C.F. , presso cui ope legis domicilia, in INDIRIZZO. RAGIONE_SOCIALEroparte_1 P.IVA_1 C.F._3
Parte_1
C.F._1
C.F._2
– CONVENUTO
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo.
Conclusioni: all’udienza del 23/05/2024 i difensori RAGIONE_SOCIALEe parti costituite hanno concluso come da verbale di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23 giugno 2022 , la signora PtNOME1
[…]
(
madre di
, deceduto in Casavatore-NA il 02.02.2010 a
Parte_2
seguito di attentato camorristico) ha convenuto il
(
‘
RAGIONE_SOCIALEroparte_1
[…]
RAGIONE_SOCIALEroparte_2
-Area I ‘Speciali elargizioni alle vittime del terrorismo e RAGIONE_SOCIALEa criminalità
organizzata’
), allegando in fatto: […]
di essere la madre di , vittima innocente di mafia , così come riconosciuto dalle sentenze penali con le quali sono stati condannati gli autori RAGIONE_SOCIALE‘omicidio ; Parte_2
che in data 07 febbraio 2011 l’attrice presentava istanza al , per il tramite RAGIONE_SOCIALEa Prefettura di RAGIONE_SOCIALE, per vedersi riconosciuti i benefici di cui alla Legge 302/1990, alla Legge 407/1998 ed alla Legge 206/2004 ; RAGIONE_SOCIALEroparte_1
che i fatti costitutivi dei diritti fatti valere emergevano dagli atti dei procedimenti penali che l’ avevano vista costituita parte civile e che avevano portato alla condanna degli imputati , ed per il reato di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso di , avvenuto in Casavatore (NA) in data 02.02.2010. CP_3 RAGIONE_SOCIALEroparte_4 CP_5 Parte_2
che, in particolare, la sentenza n. 5/10 emessa in data 06.02.2012 dalla Corte di Assise di RAGIONE_SOCIALE 3° Sezione condannava . La sopraindicata veniva confermata dalla Corte di Assise di Appello di RAGIONE_SOCIALE Sezione 4° con sentenza n. 108/16 del 20.12.2016 , divenuta definitiva a seguito di Sentenza emanata dalla Corte di Cassazione in data 18.05.2018. La Sentenza n. 12/18 emessa in data 23.10.2018 CP_3
dalla Corte di Assise di RAGIONE_SOCIALE 2° Sezione, condannava e , confermata dalla Corte di Assise di Appello di RAGIONE_SOCIALE Sezione 4° con sentenza n. 46/20 del 25.06.2020, divenuta definitiva a seguito di Sentenza emanata dalla Corte di Cassazione in data 15.10.2021 ; RAGIONE_SOCIALEroparte_4 […] CP_5
che in data 06/05/2022 il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE notificava, però, il decreto n. 27/2022 , con il quale rigettava l’istanza , ritenendo la sig.ra persona non estranea ad ambienti delinquenziali in quanto ritenuta affine di 4° grado con soggetti gravati da precedenti penali . Parte_1
Va preliminarmente chiarito che con la richiamata istanza del 7 febbraio 2011 veniva richiesta la concessione dei benefici (speciale elargizione, rendita vitalizia, speciale rendita vitalizia) previsti dalle seguenti leggi: Legge n.466/1980; Legge n.302/1990; Legge n.407/1998; DPR n.510/1998; L. 222/07; L. 244/07.
Il decreto di rigetto del 6 maggio 2022 veniva fondato su due distinte argomentazioni :
in primo luogo veniva segnalato il difetto del requisito soggettivo in capo alla richiedente fissato dall’art. 9 bis RAGIONE_SOCIALEa L. 309/1999 (‘ Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali , di cui all’articolo 1, commi 1 e 2 , sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari ‘ ; l’art.1 comma 2 lettera b RAGIONE_SOCIALEa stessa legge richiede che ‘ il soggetto leso risulti essere … del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali , salvo che si dimostri l’accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell’azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo RAGIONE_SOCIALE‘evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava ) e dall’art. 2 quinquies comma I lettera b) del decreto legge n.151 del 2008, convertito in L. 186/2008 (‘ Ferme le condizioni stabilite dall’articolo 4 RAGIONE_SOCIALEa legge 20 ottobre 1990, n. 302, e
successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che …b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali , ovvero risulti, al tempo RAGIONE_SOCIALE‘evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava ‘). A tal fine il decreto richiamava le risultanze RAGIONE_SOCIALEe informative RAGIONE_SOCIALEe Questure di RAGIONE_SOCIALE, Arezzo e Catanzaro da cui emergeva che ‘ numerosi familiari RAGIONE_SOCIALEa signora sono gravati da molteplici pregiudizi penali (tra i quali condanne per rapina in concorso, ricettazione in concorso, evasione, violazione al TU n.309/1990 in tema di detenzione e spaccio di stupefacenti, violazione alle norme doganali, associazione per delinquere finalizzata al furto continuato in concorso, violazione degli obblighi di assistenza familiare e atti di libidine violenti, ecc.) ‘; secondo il decreto ‘ ciò fa emergere un contesto familiare i cui comportamenti denotato una illegalità diffusa , tale da non poter ritenere la completa estraneità (RAGIONE_SOCIALE‘interessata) ad ambienti e rapporti delinquenzi ali…considerato che nell’ambito familiare risultano soggetti pregiudicati per reati che, sebbene non siano ostativi ai sensi RAGIONE_SOCIALEa lettera a) del citato art.2 quinques comma 1, sono comunque potenzialmente rilevanti per quanto riguarda la vicinanza RAGIONE_SOCIALEa signora agli ambienti delinquenziali ‘; Parte_1 Parte_1
in secondo luogo veniva richiamato il rapporto di affinità entro il 4° grado (nipoti del marito) con soggetti cui erano state applicate misure di prevenzione, tali da far ritenere integrato l’ulteriore motivo ostativo di cui all’art.2 quinques comma 1 lettera a del D.L. n.151 del 2008 (‘ Ferme le condizioni stabilite dall’articolo 4 RAGIONE_SOCIALEa legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizion e che… a) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l’applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.. ‘).
Ciò chiarito, la difesa RAGIONE_SOCIALE‘attrice (cfr. pagina 2 RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione) ha inteso concentrare l’attenzione essenzialmente sulla seconda RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni appena riportate, laddov e ha dedotto che ‘ secondo quanto si legge nel decreto di rigetto, alla sig.ra sono stati negati i benefici di Legge, in quanto a dire del RAGIONE_SOCIALE avrebbe degli affini di 4° grado , parenti RAGIONE_SOCIALE‘ex marito, gravati da pregiudizi penali ed in virtù di tali affinità è stata ritenuta, non estranea ad ambienti delinquenziali ‘. Pt_1
La difesa ha provveduto, poi, a ripercorrere le vicende conflittuali RAGIONE_SOCIALE‘attrice con l’ex coniuge ( ), culminate nella costituzione di parte civile nel procedimento penale avviato a carico RAGIONE_SOCIALE stesso per atti di libidine commessi nel 1983 nei confronti RAGIONE_SOCIALEa figlia di 9 anni. Persona_1
L’attrice ha sostenuto che, a partire dalla denunzia del 30 giugno 1983 , non ebbe ad incontrare più l’ex marito ed interruppe ogni rapporto co n i familiari RAGIONE_SOCIALE stesso ( tra cui i nipoti del marito attinti dalle evidenziate misure di prevenzione); ha lamentato, inoltre, l’incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2 quinquies lettera a) del decreto -legge n. 151/2008 così come convertito dalla legge n. 186/2008 e modificato al comma 1, lettera a), dall’art. 2, comma 21, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 94/2009 , per le argomentazioni ampiamente sviluppate in citazione cui si fa rinvio.
Il convenuto , nel costituirsi, ha rivendicato la legittimità del proprio operato e l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEe domande avanzate da controparte. CP_1
La causa, in assenza di istruttoria, è stata riservata in decisione con ordinanza resa all’esito RAGIONE_SOCIALE‘udienza di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni del 23 maggio 2024.
In data 09 luglio 2024 l’attrice ha depositato la sentenza n.122/2024 resa dalla Corte
Costituzionale e con cui è stata ‘ dichiara l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 -quinquies, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina), inserito dalla legge di conversione 28
novembre 2008, n. 186, e successivamente modificato dall’art. 2, comma 21, RAGIONE_SOCIALEa legge 15 luglio 2009, n. 94(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «parente o affine entro il quarto grado ».
Va in primo luogo evidenziato che l’intero atto di citazione, come già anticipato, appare integralmente costruito al fine di contrastare la fattispecie ostativa supra delineata sub.2 nell’impugnato decreto di diniego degli invocati benefici, ovvero il prefigurato rapporto di affinità entro il 4° grado con soggetti (nipoti del marito attinti da misure di prevenzione , indagine divenuta oggi superflua alla luce RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità sopra richiamata. Persona_1
Non si rinvengono, invece, specifici e dettagliati argomenti volti a contrastare l’ulteriore fattispecie ostativa sopra delineata sub.1 , non attinta dalla declaratoria di incostituzionalità in oggetto.
Occorre a tal punto preliminarmente procedere all ‘ analisi RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEe informative rese dalle Questure di RAGIONE_SOCIALE, Arezzo e Catanzaro volte a delineare una pluralità di familiari RAGIONE_SOCIALEa signora coinvolti in attività delinquenziali. Pt_1
Viene in rilievo, in primo luogo, l’allegato 05a) RAGIONE_SOCIALEa produzione di parte convenuta (informativa RAGIONE_SOCIALEa Questura di RAGIONE_SOCIALE del 26 luglio 2019) da cui si evince che l ‘ assoluta maggioranza RAGIONE_SOCIALEe segnalazioni ivi riportate riguardano esclusivamente il marito RAGIONE_SOCIALE ‘ attrice ( figlio di ) ovvero familiari RAGIONE_SOCIALE stesso Persona_1 Persona_2
(esponenti RAGIONE_SOCIALEa famiglia materna del
, ovvero
,
Parte_2
Persona_3
Per_4
[…]
,
,
,
,
e
Persona_5
Persona_6
Persona_7
Persona_8
Persona_9
).
Anche le segnalazioni provenienti dalle Questure di Arezzo e Catanzaro riguardano esclusivamente esponenti RAGIONE_SOCIALEa famiglia . Per_2
La signora , in atto di citazione e con la documentazione prodotta, ha ampiamente dedotto e comprovato che i rapporti con il marito ed il suo nucleo familiare sin dall ‘ anno 1983 ebbero a completamente interrompersi all ‘ esito RAGIONE_SOCIALEe vicende descritte in narrativa ( ‘ la è separata dal marito dal giorno 30 giugno 1983, quando cioè si è recata presso il Distretto di Polizia di RAGIONE_SOCIALE denunciandolo per aver commesso atti di libidine nei confronti RAGIONE_SOCIALEa figlia di appena 9 anni. Nel consequenziale processo tenutosi presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la sig.ra si è costituita parte civile ed il è stato condannato per gli atti di libidine nei confronti RAGIONE_SOCIALEa figlia. Da quella sera del 30 giugno 1983 la sig.ra non ha più incontrato il marito -che da notizie ricevute alcuni mesi orsono è deceduto in Belgio- ed ha interrotto qualsiasi tipo di rapporto con la famiglia di origine di questi) . Pt_1 Pt_1 Persona_1 Pt_1 Persona_1 Pt_1
L ‘ interruzione totale dei rapporti con il marito ed i suoi familiari a partire dall ‘ anno 1983, oltrechè apparire del tutto verosimile alla luce RAGIONE_SOCIALEa gravità dei fatti accertati giudizialmente, non è stata, peraltro, mai specificamente contestata dalla convenuta Amministrazione, la quale ha, invece, semplicemente omesso qualsivoglia valutazione e ponderazione degli argomenti difensivi addotti dall ‘ attrice , che, invece, ove correttamente valutati avrebbero dovuto condurre a ritenere integrata la prova che quest ‘ ultima, alla data RAGIONE_SOCIALE ‘ evento delittuoso che ebbe a coinvolgere il figlio, si era già ampiamente dissociata o comunque estraniata dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui eventualmente partecipava in ragione del rapporto instaurato con il coniuge ( . Persona_1
Assolutamente inidonee a residualmente supportare la fattispecie ostativa sub 1) appaiono le segnalazioni che coinvolgono i signori (condannato nell ‘ anno 1991 per frode in commercio), (condanne degli anni 2012-2013 per violazione in materia di commercio di tabacchi) e (condannato nell ‘ anno 1979 per assegni a vuoto); ciò non solo per insuperabili carenze di carattere Persona_10 Persona_11 Persona_12
deduttivo (non avendo l ‘ amministrazione finanche evidenziato e documentato quali fossero i rapporti di familiarità, affinità o frequentazione dei predetti con l ‘ attrice), ma anche, e soprattutto, per l ‘ assoluta modestia degli episodi delittuosi e per la loro collocazione in epoca assolutamente remota (cfr. vicende del 1981 e 1979).
Conclusivamente il ricorso va accolto con conseguente accertamento RAGIONE_SOCIALEa illegittimità del decreto impugnato (decreto di rigetto del 6 maggio 2022); va, inoltre, accertata la sussistenza in capo alla richiedente del requisito soggettivo fissato dall’art. 9 bis RAGIONE_SOCIALEa L. 309/1999 e dall’art. 2 quinquies comma I lettera b) del decreto legge n.151 del 2008, convertito in L. 186/2008 , il tutto nei termini evidenziati in premessa; va, infine, dichiarata l ‘ insussistenza RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore motivo ostativo di cui all’art.2 quinques comma 1 lettera a del D.L. n.151 del 2008 in ragione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la pronunzia richiamata in premessa.
Da ciò consegue l ‘ obbligo RAGIONE_SOCIALEa convenuta amministrazione di procedere ad una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE ‘ istanza presentata dall ‘ attrice in data 7 febbraio 2011 alla luce degli accertamenti di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza RAGIONE_SOCIALEa convenuta amministrazione e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe di cui al DM n.55 del 2014, RAGIONE_SOCIALE scaglione tariffario corrispondente alle controversie di valore indeterminato e complessità alta, RAGIONE_SOCIALE ‘ attività difensiva concretamente svolta (assenza di istruttoria), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
accoglie la domanda proposta da nei confronti del convenuto e per l ‘ effetto accerta l ‘ illegittimità del decreto impugnato (decreto di rigetto del 6 maggio 2022) per le ragioni indicate in parte motiva; in Parte_1 RAGIONE_SOCIALEroparte_1
particolare, accerta la sussistenza in capo alla richiedente del requisito soggettivo fissato dall’art. 9 bis RAGIONE_SOCIALEa L. 309/1999 e dall’art. 2 quinquies comma I lettera b) del decreto legge n.151 del 2008, convertito in L. 186/2008 , il tutto nei termini evidenziati in parte motiva; dichiara, inoltre, l ‘ insussistenza RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore motivo ostativo, prefigurato nell ‘ impugnato decreto di diniego, di cui all’art.2 quinques comma 1 lettera a del D.L. n.151 del 2008 in ragione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.122/2024; afferma l ‘ obbligo del convenuto di procedere ad una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE ‘ istanza presentata dall ‘ attrice in data 7 febbraio 2011 alla luce degli accertamenti di cui sopra; RAGIONE_SOCIALEroparte_1
condanna il convenuto alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite nei confronti RAGIONE_SOCIALE ‘ attrice che si liquidano in euro 8.000,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. RAGIONE_SOCIALEroparte_1 Parte_1
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 09/01/2025.
Il Giudice (AVV_NOTAIO COGNOME)