Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29976 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 29976 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
Oggetto
Art. 54, lett. c),
D.Lgs. nr. 276 del 2003
Benefici contributivi
Percettori trattamento pensionistico
R.G.N. 1119/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/05/2024
CC
sul ricorso 1119-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati ESTER NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME
COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 633/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 20/06/2017 R.G.N. 565/2014; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte di appello di Catania ha rigettato l’impugnazione proposta avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto una cartella esattoriale emessa per contributi non versati;
contro
verse varie questioni, permane, in questa sede, un unico profilo di contrasto. Esso riguarda la possibilità di stipulare contratti di inserimento con lavoratori già titolari di un trattamento pensionistico, derivando da ciò il diritto a godere dei benefici contributivi previsto dall’indicata tipologia contrattuale;
i Giudici di merito hanno escluso la possibilità, nel caso di specie, di accedere ai contratti di inserimento, finalizzati all’inserimento e/o al reinserimento di determinate categorie di persone che, per motivi vari (tra cui l’età avanzata), sono da considerarsi svantaggiate. Per la Corte territoriale, tra queste, non possono comprendersi i titolari di trattamento pensionistico Inps, per i quali non ricorre la necessità di rientrare nel mercato del RAGIONE_SOCIALE, in quanto già titolari di un reddito, seppure di natura pensionistica;
di conseguenza, per la Corte di appello, la scelta di una tipologia contrattuale non idonea a ricomprendere il caso concreto e, quindi, finalizzata ad occultare la diversa realtà e a
godere dei benefici contributivi, ha integrato una ipotesi di evasione e non di omissione;
ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza la società indicata in epigrafe, con due motivi, successivamente illustrati con memoria. Ha resistito l’INPS con controricorso;
il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa decisione in Camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di ricorso – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nn. 3 cod.proc.civ. – è dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 disp. sulla legge in generale e RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 del D.Lgs. nr. 276 del 2003, per avere la sentenza impugnata escluso i pensionati dal novero dei soggetti che hanno la possibilità di essere assunti con contratti di inserimento;
parte ricorrente assume che la legge individua tra le categorie di persone che possono stipulare i contratti di inserimento quella dei «lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di RAGIONE_SOCIALE» senza alcuna ulteriore indicazione; pertanto, in assenza di una espressa disposizione, non sarebbe possibile escludere dal perimetro di applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma i lavoratori già percettori di trattamento pensionistico. I Giudici, erroneamente, avrebbero interpretato la previsione «privi di un posto di RAGIONE_SOCIALE» come equivalente a «privi di reddito»;
il motivo è infondato;
l’art. 54 del d.lgs nr. 276 del 2003 (poi abrogato dalla legge Fornero), ratione temporis , stabiliva:
«1. Il contratto di inserimento è un contratto di RAGIONE_SOCIALE diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento RAGIONE_SOCIALEe competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe seguenti categorie di persone:
soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di RAGIONE_SOCIALE;
lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile .
persone riconosciute affette, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico»;
si tratta di un contratto che, dunque, ha una ben definita platea di destinatari, nel senso che può essere stipulato esclusivamente con determinate categorie di soggetti e che comporta, per il datore di RAGIONE_SOCIALE, benefici contributivi (art. 59 D.Lgs. cit.);
per la Corte, l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma data dai giudici di merito è rispettosa del dato letterale e coerente con la ratio RAGIONE_SOCIALEa disciplina. Va, dunque, in questa sede condivisa e confermata;
13. la categoria di «lavoratori che siano privi di un posto di RAGIONE_SOCIALE» è riferita esclusivamente ai soggetti, privi di reddito, che, ancora attivi sul piano lavorativo, sono, per età, maggiormente svantaggiati per iniziare e/o riprendere un’attività lavorativa , come lo sono le altre categorie individuate dall’art. 54 ;
14. le misure agevolative previste dal l’art. 59 del D.lgs nr. 276 del 2003 (si tratta degli stessi incentivi economici già previsti in materia di contratto di formazione e RAGIONE_SOCIALE) si giustificano, infatti, in funzione premiale di quei datori di RAGIONE_SOCIALE che favoriscono l’ occupazione o la rioccupazione di persone che, per varie ragioni, involontariamente, si sono trovate fuori dal mercato del RAGIONE_SOCIALE o anticipatamente ne siano fuoriuscite. Il meccanismo per l’ingresso (o per il reingresso) nel circuito lavorativo è attuato attraverso la stipulazione di un contratto a causa mista risultante dallo scambio fra RAGIONE_SOCIALE retribuito e addestramento finalizzato alla acquisizione di una più definita professionalità (in argomento, Cass. nr. 22687 del 2018, in motivazione);
15. in questa prospettiva, per le ragioni esposte dal Giudice di merito e sinteticamente riportate nello storico di lite, non è coerente l’ inclusione, nel perimetro di applicazione de ll’art. 54, lett. c) del D.lgs nr. 276 del 2003, dei lavoratori già percettori di un trattamento pensionistico. Gli argomenti sviluppati in ricorso non sono persuasivi. In particolare, alcun rilievo riveste, per la Corte, l’arg omento valorizzato dalla ricorrente e relativo al fatto che, con interpello nr. 4 del 2016, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rispondendo ad un quesito del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in merito alla corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 118, RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 190 del
2014, relativo all’assunzione di lavoratori con esoneri contributivi, è pervenuta a conclusioni differenti. Si tratta, all’evid enza, di un parere RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione non vincolante, riferito ad altra disciplina e, comunque, genericamente reso;
16. in conclusione, la categoria dei «lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di RAGIONE_SOCIALE» di cui all’art. 54, lett. c) d.Lgs. nr. 276 del 2003 non comprende i lavoratori già beneficiari di trattamenti pensionistici, benché questi ultimi siano soggetti con più di cinquanta anni di età e privi di un posto di RAGIONE_SOCIALE;
17. con il secondo motivo -ai s ensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.è dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116, comma 8, RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 388 del 2000. È censurata l’applicazione del regime sanzionatorio RAGIONE_SOCIALE‘evasione, dovendo , invece, applicarsi quello di cui al l’art. 116 , comma 10, o, al più, quello relativo all’omissione contributiva;
18. come riportato nello svolgimento del processo, i giudici di merito hanno osservato che l’utilizzo di una tipologia contrattuale che dà diritto a benefici contributivi, in quanto finalizzata ad occultare una diversa realtà, è fattispecie di evasione contributiva e non di omissione;
19. il Collegio giudica la statuizione corretta e in linea con la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte (Cass. nr. 6405 del 2017, richiamata nella decisione impugnata; Cass. nr. 21374 del 2023);
20. la conclusione di un contratto in assenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di legge fa presumere l’esistenza RAGIONE_SOCIALEa volontà datoriale di realizzare un occultamento al fine di godere di benefici contributivi. Resta salva la possibilità, da parte di colui che invoca il più favorevole regime sanzionatorio, di dimostrare l’assenza di un intento elusivo, così da vincere la presunzione
(relativa). Il relativo accertamento è, però, di esclusiva competenza del giudice di merito;
21. nella fattispecie concreta, si è in presenza di una pronuncia cd. doppia conforme. In ogni caso, parte ricorrente non illustra il fatto storico, controverso, decisivo e non esaminato. La società si limita ad affermare di aver stipulato contratti scritti e immediatamente esibiti agli ispettori, circostanze evidentemente irrilevanti alla luce RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte (per tutte Cass. nr 20446 del 2022) che ben chiarisce come, ai fini RAGIONE_SOCIALEa possibilità di configurare un occultamento RAGIONE_SOCIALEa base contributiva, non è necessario che manchi qualsivoglia elemento documentale. Anzi, in questo caso, è proprio il «documento» (nella specie il contratto di RAGIONE_SOCIALE non conforme al moRAGIONE_SOCIALEo legale) che può essere idoneo a nascondere all’ente previdenziale la reale situazione di fatto e la effettiva consistenza RAGIONE_SOCIALE‘imponibile contributivo;
segue, pertanto, il rigetto del ricorso;
in RAGIONE_SOCIALE alle spese, la novità RAGIONE_SOCIALEa questione esaminata giustifica l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe s tesse;
sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis , ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
per cassazione, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio