Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4729 Anno 2024
Oggetto
Civile Ord. Sez. L   Num. 4729  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2024
R.G.N. 8494/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/12/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 8494-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato  in  ROMA,  INDIRIZZO,  presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME PREDEN;
– ricorrente –
contro
RUPALTI ASSUNTA;
– intimata – avverso  la  sentenza  n.  615/2018  della  CORTE  D’APPELLO  di FIRENZE, depositata il 06/09/2018 R.G.N. 659/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con  sentenza  del  18.9.18  la  corte  d’appello  di  Firenze  ha confermato la sentenza del 2017 del tribunale di Grosseto, che aveva riconosciuto ai lavoratori in epigrafe i benefici amianto ex articolo 13 legge 257 del 1992.
Per  quel  che  qui  rileva,  la  corte  territoriale  ha  ritenuto  che l’articolo  1commi  20  e  21  della  legge n.  247  del  2007    non aveva  limitato  il  beneficio  escludendo  coloro  che  fossero  già pensionati al DATA_NASCITA.
Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo solo contro la lavoratrice COGNOME, che è rimasta intimata.
Il  Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 13 comma 8 legge 257 del 1992, per avere la corte territoriale  applicato i benefici a lavoratrice già pensionata nel 1992.
Il motivo è fondato.
Come precisato già da questa Corte (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 8161 del 08/04/2014, Rv. 630023 -01,  e Sez. L, Sentenza n. 17638 del  28/07/2010,  Rv.  614329  –  01),  la  maggiorazione contributiva prevista dall’art. 13, commi 7 e 8, della legge 27
marzo 1992, n. 257, come modificato dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 169 del 1993, conv. nella legge n. 271 del 1993, a favore dei lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa della esposizione all’amianto (comma 7), ovvero che siano stati esposti a detta sostanza nociva per un periodo ultradecennale (comma 8), non spetta – in virtù di un’interpretazione che la Corte costituzionale ha giudicato conforme agli artt. 3 e 38, Cost.(sent. n.434 del 2002) – ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n.257 del 1992 (28 aprile 1992), erano già titolari di una pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità, mentre va riconosciuta – ferma restando la ricorrenza di tutti gli altri requisiti stabiliti dalle citate disposizioni – ai lavoratori che, a quella medesima data, prestavano ancora attività di lavoro dipendente, ovvero versavano in uno stato di temporanea disoccupazione, ovvero erano titolari della pensione o dell’assegno di invalidità, essendo anche questi ultimi interessati ad incrementare la posizione assicurativa per conseguire le prestazioni di vecchiaia.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello  in  diversa  composizione,  anche  per  le  spese  del presente giudizio.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  ricorso,  cassa  l’impugnata  sentenza  e
rinvia  la  causa,  anche  per  la  liquidazione  delle  spese  del presente  giudizio,  alla  medesima  Corte  d’appello,  in  diversa composizione.
Così  deciso  oggi  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  del  13