Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4729 Anno 2024
Oggetto
Civile Ord. Sez. L Num. 4729 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2024
R.G.N. 8494/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/12/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 8494-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME PREDEN;
– ricorrente –
contro
RUPALTI ASSUNTA;
– intimata – avverso la sentenza n. 615/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/09/2018 R.G.N. 659/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 18.9.18 la corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del 2017 del tribunale di Grosseto, che aveva riconosciuto ai lavoratori in epigrafe i benefici amianto ex articolo 13 legge 257 del 1992.
Per quel che qui rileva, la corte territoriale ha ritenuto che l’articolo 1commi 20 e 21 della legge n. 247 del 2007 non aveva limitato il beneficio escludendo coloro che fossero già pensionati al DATA_NASCITA.
Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo solo contro la lavoratrice COGNOME, che è rimasta intimata.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 13 comma 8 legge 257 del 1992, per avere la corte territoriale applicato i benefici a lavoratrice già pensionata nel 1992.
Il motivo è fondato.
Come precisato già da questa Corte (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 8161 del 08/04/2014, Rv. 630023 -01, e Sez. L, Sentenza n. 17638 del 28/07/2010, Rv. 614329 – 01), la maggiorazione contributiva prevista dall’art. 13, commi 7 e 8, della legge 27
marzo 1992, n. 257, come modificato dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 169 del 1993, conv. nella legge n. 271 del 1993, a favore dei lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa della esposizione all’amianto (comma 7), ovvero che siano stati esposti a detta sostanza nociva per un periodo ultradecennale (comma 8), non spetta – in virtù di un’interpretazione che la Corte costituzionale ha giudicato conforme agli artt. 3 e 38, Cost.(sent. n.434 del 2002) – ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n.257 del 1992 (28 aprile 1992), erano già titolari di una pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità, mentre va riconosciuta – ferma restando la ricorrenza di tutti gli altri requisiti stabiliti dalle citate disposizioni – ai lavoratori che, a quella medesima data, prestavano ancora attività di lavoro dipendente, ovvero versavano in uno stato di temporanea disoccupazione, ovvero erano titolari della pensione o dell’assegno di invalidità, essendo anche questi ultimi interessati ad incrementare la posizione assicurativa per conseguire le prestazioni di vecchiaia.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e
rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 13