Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22595 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22595 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25045-2019 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 152/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 14/02/2019 R.G.N. 769/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Benefici amianto
R.G.N. 25045/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/06/2024
CC
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi che in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda di NOME COGNOME aveva riconosciuto la maggiorazione contributiva di cui all’art. 13 comma 8 RAGIONE_SOCIALE legge n. 257 del 1992 applicando il coefficiente di contribuzione dell’ 1,25 introdotto dall’art. 47 del d.l. 30.9.2003 n. 269, convertito con la legge n. 326 del 2003, invece che quello più favorevole dell’1,50 originariamente previsto e chiesto.
1.1. Il giudice di appello ha ritenuto che la disposizione più favorevole di cui alla legge n. 257 del 1992 trovasse applicazione a tutti coloro che alla data del 2.10.2003 avessero maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per ottenere la prestazione pensionistica, anche se non ancora richiesta. Ha ricordato che con l’art. 3 comma 122 RAGIONE_SOCIALE legge 24.12.2003 n. 350 era stato chiarito che la disciplina più favorevole si applicava anche a coloro che prima del 2.10.2003 avessero ottenuto o anche solo chi esto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la certificazione dell’esposizione all’amianto e che tuttavia, quando come nella specie la certificazione sia stata chiesta dopo tale data, (esattamente il 9 giugno 2005), trovava applicazione la disciplina meno favorevole prevista dall’art. 47 citato. Inoltre, ha sottolineato che la centrale termoelettrica RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di Brindisi, presso la quale il lavoratore prestava servizio, non rientrava tra quelle indicate negli atti di indirizzo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (il c.d. Protocollo COGNOME).
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME con un unico motivo al quale l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con tempestivo controricorso.
RITENUTO CHE
Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE legge n. 247 del 2007 e del successivo decreto di attuazione, D.M. n. 110 del 2008 in relazione all’ art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e si deduce che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto non applicabile il coefficiente dell’1,50 % ai fini dell’accesso anticipato alla pensione.
3.1. Ad avviso del ricorrente la Corte di merito avrebbe trascurato di considerare che nel 2007 erano intervenute disposizioni che avevano esteso i benefici di cui all’art. 13 comma 8 RAGIONE_SOCIALE legge n. 257 del 1992 in favore dei titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore il 1.1.2008 e che avevano svolto attività con esposizione all’amianto in aziende interessate da atti di indirizza emanati dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
3.2. Sostiene di aver provato di aver presentato domanda all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il 9.6.2005 e che, successivamente, il 27.4.2009, aveva chiesto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il riesame.
3.3. Rileva che l’esposizione era stata provata dall’atto di indirizzo c.d. COGNOME, applicabile anche al ricorrente in servizio presso la centrale termoelettrica dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di Brindisi e d inoltre che al suo caso trovava applicazione la disciplina del 2007 atteso che in data 15 giugno 2005 era stato chiesto il riconoscimento dell’esposizione.
Il ricorso è infondato.
4.1. Questa Corte, con orientamento che deve essere confermato, ha ritenuto che in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, l’art. 3 comma 132 RAGIONE_SOCIALE legge n. 350 del 2003, che, in riferimento alla disciplina introdotta dall’art. 47, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella legge n. 326 del 2003, ha fatto salva l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE precedente normativa di cui all’art. 13 RAGIONE_SOCIALE legge n. 257 del 1992, va interpretato nel senso che per
maturazione, alla data del 2 ottobre 2003, del diritto al conseguimento dei benefici previdenziali ivi previsto, si intende il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico anche sulla base del beneficio di cui al suindicato art. 13. La clausola di salvezza concerne quindi tutti gli assicurati che a quella data abbiano maturato il diritto a pensione, seppure per effetto RAGIONE_SOCIALE rivalutazione contributiva prevista dall’articolo da ultimo citato (cfr. Cass. 19/12/2018 n. 32282) ed a quella data deve essere stata presentata la domanda all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per la certificazione dell’esposizione all’amianto (cfr. Cass. 24/01/2022 n. 2007).
4.2. Nel caso in esame la Corte di appello, uniformandosi ai principi sopra esposti, ha accertato che alla data del 2.10.2003 il ricorrente non aveva maturato i requisiti RAGIONE_SOCIALE pensione neppure per effetto dell’applicazione dei benefici e d inoltre a quella data non aveva neppure presentato domanda di certificazione dell’esposizione all’ RAGIONE_SOCIALE. (domanda del 9 giugno 2005). Inoltre, con accertamento di fatto in questa sede incensurabile, la Corte di merito ha verificato che la centrale termoelettrica RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di Brindisi presso cui aveva lavorato il ricorrente non rientrava tra quelle indicate negli atti di indirizzo del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e comunque la certificazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE concernente, per ciascun lavoratore, il grado di esposizione e la sua durata, rilasciata sulla base degli atti di indirizzo del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rileva come mezzo di prova ai fini del beneficio e non anche per procrastinare l’applicazione del più favorevole regime di rivalutazione.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 3000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 25 giugno 2024