Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30316 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30316 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23287-2018 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi, in forza di procura conferita a margine del controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME , in ROMA, INDIRIZZO,
-controricorrenti –
R.G.N. 23287/2018
COGNOME.
Rep.
C.C. 29/05/2024
giurisdizione Obbligo contributivo del lavoratore autonomo e base imponibile.
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1 del 2018 del la CORTE D’APPELLO DI PERUGIA, depositata il 19 gennaio 2018 (R.G.N. 190/2016). Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con la sentenza n. 1 del 2018, depositata il 19 gennaio 2018, la Corte d’appello di Perugia ha respinto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha confermato la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede.
1.1. -La Corte territoriale, quanto alla base imponibile RAGIONE_SOCIALEa contribuzione dovuta alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha escluso dal computo i redditi dei signori NOME COGNOME e NOME COGNOME, derivanti dalla partecipazione al capitale sociale di una società a responsabilità limitata (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in cui nessuna attività lavorativa hanno svolto . L’obbligo contributivo è dunque circoscritto ai redditi spettanti in relazione all’attività lavorativa abituale e prevalente, svolta come soci RAGIONE_SOCIALEa società in nome collettivo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
1.2. -A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, i giudici d’appello hanno argomentato che gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di una società a responsabilità limitata si configurano come redditi di capitale e dunque sono estranei ai redditi d’impresa e non compongono la base imponibile per il calcolo dei contributi.
Anche la giurisprudenza costituzionale ha negato la comparabilità dei redditi di capitale ai redditi d’impresa percepiti dai soci di società in accomandita semplice e società in nome collettivo (sentenza n. 354 del 2001).
Anche la più recente giurisprudenza di legittimità invocata dall’appellante ha incluso nei redditi d’impresa rilevanti quelli legati alla partecipazione, in qualità di socio accomandante, a una società in accomandita semplice, senza far menzione dei redditi legati alla titolarità di quote di società di capitali.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, contro la sentenza d’appello.
-Resistono con controricorso, illustrato da memoria, i signori NOME COGNOME e NOME COGNOME.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con l’unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 -bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, in connessione con la legge 2 agosto 1990, n. 233.
Avrebbe errato la Corte di merito nell’escludere dalla base di calcolo RAGIONE_SOCIALEa contribuzione previdenziale gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in contrasto con la normativa che individuerebbe la base imponibile RAGIONE_SOCIALEa contribuzione dovuta dal lavoratore autonomo nella totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono.
Non rivestirebbe alcun rilievo, in senso contrario, la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 354 del 2001, che non disconoscerebbe l’obbligo di sottoporre a contribuzione previdenziale anche la partecipazione a società di capitali e si limiterebbe ad affermare la necessità d’inglobare, nel reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione, anche il reddito percepito dal lavoratore quale socio accomandante.
In base a una interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALEa disciplina vigente, nella base imponibile, ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALEa contribuzione dovuta e quindi RAGIONE_SOCIALEa prestazione pensionistica adeguata, dovrebbero confluire «tutti i redditi d’impresa a prescindere che gli stessi siano il frutto RAGIONE_SOCIALEa partecipazione del lavoratore autonomo a una società di persone o a una società di capitali» (pagina 13, punto 15, del ricorso per cassazione).
L ‘intervento RAGIONE_SOCIALEa solidarietà RAGIONE_SOCIALEo Stato sarebbe così limitato a quei soli lavoratori autonomi che non abbiano potuto garantirsi, con tutti i redditi percepiti durante l’attività lavorativa, un trattamento pensionistico adeguato. In una prospettiva previdenziale, anche i redditi da capitale e i dividendi «in potenza saranno utili per il miglioramento RAGIONE_SOCIALEa prestazione pensionistica e quindi RAGIONE_SOCIALE‘adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa stessa» (pagina 17, punto 31, del ricorso per cassazione).
2. -Le censure RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non incorrono nei profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso (pagine 4 e 5).
La violazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto è dedotta in modo puntuale ed è corroborata da argomenti specifici e intelligibili, che non demandano a questa Corte alcun «inesigibile intervento integrativo» (pagina 4 del controricorso) e s’incentrano su una esaurien te ricognizione RAGIONE_SOCIALEa normativa applicabile.
Peraltro, nel percorso argomentativo del ricorrente, non assume valenza dirimente la distribuzione degli utili, su cui si attarda il controricorso (pagine 5 e 6), contestando che tale distribuzione sia effettivamente avvenuta.
Il ricorso interpella questa Corte su una questione di più ampia portata, che investe il computo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa contribuzione dovuta, RAGIONE_SOCIALEa partecipazione alle società di capitali e non si correla alla concreta percezione degli utili.
3. -Il ricorso non è fondato.
4. -Come hanno rilevato i controricorrenti nella memoria illustrativa depositata in vista RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio, questa Corte ha chiarito che il lavoratore autonomo, in relazione alle attività lavorative assoggettate a una tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile, sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi derivanti da attività imprenditoriale, così come definiti dalla disciplina fiscale. Dalla predetta base imponibile restano esclusi, per contro, i redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540; nello stesso senso, Cass., sez. VI-L, 6 aprile 2022, n. 11206 e n. 11156, e 5 aprile 2022, n. 10969).
5. -Il giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 -bis del d.l. n. 384 del 1992 (sentenza n. 354 del 2001), ha evidenziato che «si è venuta a realizzare, nel tempo, anche la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale, quanto alla definizione proprio RAGIONE_SOCIALEa base imponibile, a testimonianza di una esigenza di tendenziale armonizzazione in materia. Convergenza ascrivibile, in primo luogo, proprio alla disposizione censurata, la quale, nel rapportare la contribuzione previdenziale alla totalità dei redditi d ‘ impresa denunciati ai fini IRPEF, e non più soltanto al reddito annuo derivante dall ‘ attività d ‘ impresa che dà titolo all ‘ iscrizione (art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 233 del 1990), assume una base imponibile corrispondente a quella RAGIONE_SOCIALE ‘ ambito tributario» (punto 6 del Considerato in diritto ).
Nel conferire rilievo alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, il legislatore ha ampliato la base imponibile contributiva «in connessione con il processo di armonizzazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario» (sentenza n. 21540 del 2019, cit., punto 6 dei Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione ) e ha inteso «per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico RAGIONE_SOCIALEe imposte sui redditi, d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917» (sentenza n. 21540 del 2019, cit., punto 7 dei Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
Secondo il menzionato testo unico RAGIONE_SOCIALEe imposte sui redditi, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale e non concorrono, dunque, a costituire la base imponibile ai fini contributivi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Ne consegue che «la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico RAGIONE_SOCIALEa libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine RAGIONE_SOCIALE ‘ attività lavorativa). In sostanza, l ‘ obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro RAGIONE_SOCIALE ‘ azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all ‘ interno RAGIONE_SOCIALE ‘ azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE» (Cass., sez. lav., 24 settembre 2019, n. 23790, punto 3 dei Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
La prospettazione del ricorrente, per contro, si pone in contrasto con il parallelismo tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale, che il legislatore ha eretto a caposaldo del sistema (Cass., sez. lav., 22 ottobre 2019, n. 26958, punto 17 dei Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
Né il sistema così delineato confligge con l’ art. 38 Cost., che riconosce la tutela previdenziale ai lavoratori, «non a coloro che si limitino ad investire i propri capitali a scopo di utile» (sentenza n. 21540 del 2019, cit., punto 9 dei Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
6. -Non si possono trarre argomenti di segno contrario RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 354 del 2001, invocata dall’RAGIONE_SOCIALE a supporto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
Il Tribunale di Ancona aveva censurato, in quel frangente, la ingiustificata discriminazione tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società di capitali, «in quanto soltanto il reddito societario del primo è sottoposto a contribuzione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e ciò benché vi sia sostanziale identità di natura tra le due tipologie di reddito, … nel senso che entrambe si determinano senza il concorso di alcuna attività lavorativa» (punto 2 del Considerato in diritto ).
La Corte costituzionale ha negato l’arbitraria disparità di trattamento censurata dal Tribunale, «atteso il preminente rilievo che, nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALEe società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo), assume, a differenza RAGIONE_SOCIALEe società di capitali, l ‘ elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante» (punto 4 del Considerato in diritto ).
La pronuncia richiamata, dunque, non enuncia alcun obbligo contributivo per il socio di società di capitali, quanto al reddito derivante dalla partecipazione a una società in cui non svolga attività lavorativa.
7. -È ben vero che le più recenti riforme adottano una più ampia accezione di base contributiva imponibile, idonea a ricomprendere non solo il corrispettivo RAGIONE_SOCIALE ‘ attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nell ‘ attività stessa rinvengono soltanto una mera occasione. Nondimeno, tale tendenza espansiva non si può che esplicare nei limiti tracciati dal legislatore (sentenza n. 21540 del 2019, punti 14 e 15 dei Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
-A tale orientamento questa Corte ha dato continuità anche di recente (Cass., sez. lav., 16 giugno 2023, n. 17295, richiamata dai controricorrenti nella memoria illustrativa) e il ricorso non prospetta argomenti decisivi, che inducano a rimeditare le enunciazioni di principio ribadite a più riprese.
-La sentenza impugnata è, dunque, conforme a diritto, nel parametrare l’obbligo contributivo dei lavoratori autonomi, iscritti alla gestione previdenziale, ai soli redditi d’impresa, con esclusione dei redditi da partecipazione a una società di capitali nella quale non svolgono attività lavorativa di sorta.
-Ne deriva il rigetto del ricorso.
-Il consolidarsi RAGIONE_SOCIALE‘orientamento di questa Corte in data successiva alla proposizione del ricorso induce a compensare le spese del presente giudizio.
-Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia in concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione