Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7272 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 7272  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35647/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE e rappresentato e difeso da ll’avvocato  COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALE)  unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
NOME COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1226/2019 depositata il 16/09/2019.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  16/01/2025  dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Busto  Arsizio,  che  aveva  accolto  la  opposizione  proposta  da  NOME COGNOME avverso l’avviso di addebito notificato dall’RAGIONE_SOCIALE per il recupero RAGIONE_SOCIALEa maggiore contribuzione dovuta alla gestione commercianti
negli  anni  20092012,  calcolata  dall’ente  anche  sul  reddito  derivante dalla sua partecipazione a società di capitali (RAGIONE_SOCIALE.
2.La Corte territoriale riteneva che l’articolo 3 bis del d.l. n. 348/1992, in forza del quale i contributi sono calcolati non solo sul reddito RAGIONE_SOCIALE‘attività che  ha  dato  luogo  all’iscrizione  ma  sulla  totalità  dei  redditi  d’impresa dichiarati ai fini IRPEF, si riferisse soltanto al socio di società di persone. Per il socio di società di capitali non rilevava la norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 3 bis citato, in quanto gli utili derivanti dalla partecipazione sociale costituivano redditi di capitale.
3.Il principio trovava conferma nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 354/2001, che aveva distinto la posizione del socio di società di persone, per il quale il reddito prodotto dalla società è riferito direttamente ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione gli utili (art. 5 d.P.R. n. 917/1986), sicché il reddito RAGIONE_SOCIALEa società è reddito personale del socio, da quella del socio di società di capitali, per il quale è la società ad essere soggetta all’imposta sul reddito ed il socio riceve utili che costituiscono redditi di capitale.
4.Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, articolato in un  unico  motivo  di  censura;  NOME  COGNOME  è  rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE
Il  ricorso  con il quale l’RAGIONE_SOCIALE ha denunciatoai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.  360, primo  comma,  n.  3  cod.proc.civ. -la  violazione  e  falsa  applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.  3 bis RAGIONE_SOCIALEa  legge  14  novembre  1992  n.  438,  che  ha  convertito con modificazioni il d.l. 19 settembre 1992 n. 384 ed, in connessione con questo, RAGIONE_SOCIALEa legge 2 agosto 1990 n. 233, è infondato.
2.La  questione  sottoposta  all’esame  di  questa  Corte  attiene  al  se  il lavoratore autonomo,  iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente  un’attività  lavorativa  per  la  quale  sussistono  i  requisiti  per  il sorgere  RAGIONE_SOCIALEa  tutela  previdenziale  obbligatoria,  debba  parametrare  il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell’anno di riferimento,  compresi  quelli  da  partecipazione  a  società  di  capitali  nella quale egli non svolge attività lavorativa.
3.Si  tratta  di  questione  sulla  quale  si  è  formata  una  giurisprudenza consolidata  di  questa  Corte,  cui  si  intende  assicurare  continuità  (tra  le
tante:  Cass.  25  novembre  2024  n.  30316;  Cass.  19  agosto  2024  n. 22091;  Cass.  19  gennaio  2021  n.  805;  Cass.  14  settembre  2020  n. 19001; Cass. 7 settembre 2020 n. 18594; Cass. 26 settembre 2019 n. 24096 e 24097; Cass. n. 21540 del 2019).
4.Nelle pronunce sopra richiamate è stato rilevato che il d.l. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3 bis , convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n. 438, ha previsto che a decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla l. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono; con la nuova disposizione rileva la totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF, con una formulazione che realizza un ampliamento RAGIONE_SOCIALEa base imponibile contributiva, non parlandosi più RAGIONE_SOCIALEa sola attività che dà titolo all’iscrizione alla gestione di cui alla legge n. 233 del 1990, art. 1.
5.Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre fare riferimento alle norme fiscali e, dunque, in primo luogo al testo unico RAGIONE_SOCIALEe imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il citato D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi di impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 (nel testo post-riforma del 2004), sono quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale mentre l’art. 44, lett. e) (nel testo post- riforma del 2004), ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES).
6.Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi di impresa, così come definiti dalla disciplina fiscale, e considerato che secondo il testo unico RAGIONE_SOCIALEe imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi. Sono stati poi messi in evidenza il diverso regime dettato per i soci di società di persone e le ragioni di coerenza del sistema, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 354 del 2001.
7.In definitiva, va riaffermato che il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere RAGIONE_SOCIALEa tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definiti dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del D.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del D.P.R. n. 917 del 1986).
8.Poiché nella specie è incontroverso che i redditi in contestazione siano derivati  da  mera  partecipazione  ad  utili  di  società  di  capitali,  senza prestazione  di  attività  lavorativa,  si  deve  escludere  che  essi  debbano essere computati nella base imponibile contributiva.
9.Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
10.Non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la mancata costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte intimata.
11.Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.  13  comma 1 quater del  D.P.R.  n.  115  del  2002  va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da  parte  del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo  a  titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.13 comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 16 gennaio 2025