Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26048 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 26048 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/09/2025
R.G.N. 21354/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 06/05/2025
PU
SENTENZA
sul ricorso 21354-2024 proposto da: dall’avvocato
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 76/2024 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 04/06/2024 R.G.N. 156/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto;
udito l’avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’odierno ricorrente, assunto a t.i. con mansioni di operaio forestale di primo livello in data 18 febbraio 2020, agiva in giudizio per far accertare l’invalidità del licenziamento comminatogli dall’amministrazione in data 26 febbraio 2020 a seguito dell’a pplicazione nei suoi confronti della misura accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici intervenuta con sentenza penale di condanna del 6 maggio 2016. Il lavoratore adduceva che ciò non comportava il veto di essere adibito a semplici mansioni d’ordine consistenti in opere meramente materiali e che l’illecito risaliva ad un periodo precedente all’instaurazione del rapporto.
Il Tribunale rigettava il ricorso.
La Corte di Appello rigettava l’appello stabilendo che l’interdizione dai pubblici uffici priva il condannato del diritto di elettorato attivo e passivo, condizione che preclude l’accesso ad un rapporto di pubblico impiego per difetto di uno dei requisiti indefettibili, a prescindere dalla tipologia di mansione e, laddove il rapporto sia stato erroneamente instaurato, ne comporta il suo scioglimento. Nel caso di specie, la Corte territoriale riteneva il contratto nullo dall’origine per difetto dell’elemento essenziale della volontà di stipulare da parte dell’amministrazione che erroneamente aveva proceduto all’assunzione.
Il signor NOME COGNOME ricorreva in cassazione con due motivi cui resisteva con controricorso l’amministrazione che depositava altresì memoria.
La Procura Generale chiedeva con le conclusioni scritte dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per tardività e comunque il rigetto nel merito. E in udienza confermava tale richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce l’e rronea applicazione del D.P.R. n°487/94: la Corte distrettuale ha erroneamente considerato il ricorrente escluso dal rapporto di lavoro pubblico perché interdetto dai pubblici uffici e dunque privo dell’elettorato attivo sulla base del DPR 487/94, dovendosi nel caso di specie applicare la L.R. istitutiva dell’Agenzia datrice, da considerarsi gerarchicamente superiore, speciale e successiva nel tempo rispetto al D.P.R., che non prevede invece alcuna causa di esclusione.
Con il secondo motivo si lamenta l’e rronea applicazione dell’art. 35 del D.Lgs. n°165/01: la C orte territoriale ha erroneamente considerato esistente un’automatica esclusione delle assunzioni dei soggetti privati dell’elettorato attivo.
Viene proposta, altresì, questione legittimità costituzionale artt. 28, c.1 n. ‘2’ C.P. e 55 quater, c.1 lett. ‘f)’ D.lgs n. 165/01., nella parte in cui non viene previsto che un soggetto, già interdetto in maniera perpetua dai pubblici uffici possa successivamente essere assunto alle dipendenze di un Ente Pubblico.
Il ricorso è inammissibile per tardività, giacché la sentenza impugnata è stata pubblicata il 4 giugno 2024 ed il ricorso per cassazione è stato notificato il 31 dicembre 2024, oltre il termine perentorio di legge.
La tardività dell’impugnazione preclude pertanto l’esame dei motivi di cassazione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente costituita delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali oltre € 200,00 per esborsi, nonché al
rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 6 maggio 2025.
Il Giudice estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME