Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1073 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1073 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a MONDRAGONE il DATA_NASCITA
NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/10/2018 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME, in subordine rigettarlo, nonché l’annullamento con rinvio per COGNOME NOME; udito l’avvocato COGNOME che ha illustrato motivi di ricorso, insistendo per raccoglimento dello stesso.
RITENUTO IN IFATTO
1, La Corte di appello di Ancona, con la sentenza emessa in data 8 ottobre 2018, riformava parzialmente la pronuncia del Tribunale di Pesaro, confermando la responsabilità penale di NOME COGNOME e NOME COGNOME, in ordine a plurimi delitti di bancarotta e alle contestate violazioni tributarie, riducendo la p
principale nei confronti del COGNOME e applicando le sanzioni previste dal d.lgs. 74/00.
In particolare, COGNOME e COGNOME, coniugi, erano chiamati a rispondere: COGNOME, quale amministratore di fatto, in concorso con la sorella NOME, amministratrice di diritto e non ricorrente, della bancarotta fraudolenta pe distrazione (capo a) e documentale (capo b) in ordine alla fallita RAGIONE_SOCIALE, nonché dell’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2009 (capo c).
Lo stesso COGNOME, poi, sempre quale amministratore di fatto, e il coniuge COGNOME, quale amministratrice di diritto della RAGIONE_SOCIALE, rispondevano in concorso della distrazione di beni strumentali rinvenuti nella disponibilità della predetta RAGIONE_SOCIALE – facenti parte della massa patrimoniale della RAGIONE_SOCIALE, fallita in data 11 ottobre 2010, il cui amministratore unico era il figlio NOME COGNOME (capo f).
I ricorrenti rispondevano, infine, dell’essersi avvalsi, indicandole dichiarazione dei redditi, di nove fatture enumerate nell’imputazione relative ad operazioni inesistenti (capo g), art. 2 cligv. n. 74/2000),
I ricorsi per cassazione proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME constano di plurimi motivi, enunciati a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 att. cod. proc. pen.
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME articola cinque motivi.
3.1 Il primo motivo deduce violazione dell’art. 216, comma 1, legge fall, e vizio di motivazione conseguente in relazione al capo a).
Lamenta il ricorrente come la Corte territoriale non abbia rilevato il difetto d prova quanto alla preesistenza dei beni ritenuti distratti, che la senten impugnata fonda sul solo dato, tratto dalle scritture contabili, riguardante l rimanenze di merce, i beni strumentali e la liquidità di cassa, alla data del maggio 2009, data del deposito dell’ultimo bilancio, mentre il fallimento veniva poi dichiarato quasi due anni e mezzo dopo.
Rappresenta altresì il ricorrente che nel corso dell’istruttoria dibattimentate f vanamente chiesta una specifica in ordine ai beni distratti, nonché che l’onere della prova, in merito, spetti all’accusa, tenuto in conto che la consistenza di tali b ha rilievo anche quanto alla sussistenza della gravità del danno, ai fini della relat aggravante,
3.2 Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 216, comrna 1, n. 2, e 223 legge fai!, nonché 42 e 43 cod. pen, oltre che vizio di motivazione conseguente, in relazione al delitto di bancarotta documentale contestato al capo 13).
Lamenta il ricorrente che la prova della bancarotta documentale verrebbe tratta solo dalla circostanza che, non rinvenute le scritture contabili presso i loc della RAGIONE_SOCIALE, il curatore non si rivolse al professionista che deteneva te scritture, invertendo l’onere della prova. Inoltre, risultando la contestazio limitata a sole 5 fatture, relative alla attività aziendale svolta dopo l’ince denunciato il 27 febbraio 2010, che distrusse tutta la precedente contabilità, l Corte erroneamente farebbe derivare da ciò la impossibilità di ricostruire la situazione contabile, che invece fu possibile ricostruire con la collaborazione del consulente del lavoro e grazie alle insinuazioni al passivo.
Anche la motivazione quanto al dolo del delitto in esame sarebbe inficiata dalla circostanza che proprio COGNOME indicò al curatore di rivolgersi al predetto professionista, come anche vana fu la richiesta di rinnovazione istruttoria per l’escussione del commercialista COGNOME.
3.3 Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 5 cligs. 74/00 e vizio d motivazione conseguente, in relazione al capo c).
Lamenta il ricorrente che, ai fini della verifica della evasione, sono stat computate anche le fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, relative all’anno di imposta 2010, che NOME dovevano rifluire nella dichiarazione 2011 e non in quella oggetto di contestazione da presentarsi nell’anno 2010.
Censura, inoltre, il ricorrente che nella valutazione dell’imposta evasa sarebbero stati tenuti in conto solo i ricavi e non anche i costi sostenuti nell’an 2009, quanto al costo del personale (come da elenco di istanze al passivo), nonché per gli acquisti delle materie prime, che nel bilancio al 31 dicembre 2008, da usare come metro di paragone, risultavano pari a oltre 4 milioni di eLiro, cosicché se anche solo fossero stati valutati esistenti nella metà al 31 dicembre 2009, avrebbero determiNOME il mancato superamento della soglia di punibilità.
Per altro, non risultavano valutati quali costi neanche i pagamenti a mezzo assegni, risultanti dall’estratto conto bancario, da imputarsi alla attività di impre Tale accertamento non solo non sarebbe stato compiuto dalla Corte di appello, ma inoltre la stessa avrebbe anche rigettato la richiesta di una perizia a riguardo.
3.4 il quarto motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla bancarotta fraudolenta per distrazione contestata al capo f).
Il ricorrente rileva come la Corte non abbia preso atto che fra i beni strumentali indicati nelle imputazioni, distratti dalla società RAGIONE_SOCIALE amministrata dal figlio dei ricorrente, NOME COGNOME, e quelli rinvenut nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE, non vi sarebbe coincidenza. La sentenza
sarebbe viziata da travisamento, perché la comparazione dei libri dei beni ammortizzabili delle due società escluderebbe l’identità dei beni, per caratteristiche e valore.
3.5 II quinto e ultimo motivo lamenta la violazione dell’art. 43 cod. pen. in relazione all’art. 2 d.lgs. 74/00 e vizio di motivazione conseguente, in ordine a capo g).
Il motivo si concentra sulla circostanza che l’uso di fatture per operazioni inesistenti non comprova la finalità dì evasione richiesta dalla norma incriminatrice.
Per altro il ricorrente rappresenta anche che la sentenza impugnata non avrebbe dato conto della indicazione delle fatture nelle dichiarazioni dei redditi.
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME articola due motivi.
4.1 Il primo motivo deduce violazione degli artt. 216, comma 1, 223 legge fall., e vizio di motivazione conseguente, in relazione al capo f), relativo concorso nella bancarotta distrattiva operata dal figlio NOME.
La ricorrente rappresenta che la Corte di appello per un verso avrebbe indicato NOME come amministratrice ‘testa di legno’ in favore della gestione dei coniuge, per altro verso non avrebbe motivato in ordine alta condotta materiale di concorso nella distrazione quale extranea, nonché in ordine al dolo richiesto nel caso in esame, essendo la ricorrente amministratrice di diritto della impresa cessionaria dei beni distratti.
4.2 Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 43 cod. pen. in relazione all’art. 2 d.lgs. 74/00 e vizio dì motivazione conseguente in ordine al capo g) riproducendo le doglianze di cui ai punto 3.5 relativo al ricorrente COGNOME quanto al difetto di dolo,
Il ricorso è stato poi trattato con intervento delle parti, a seguito del tempestiva richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, comma 8, di, 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, di. n. 105 del 2021,
In occasione dell’udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è parzialmente fondato, mentre quello presentato per COGNOME è infondato, per le ragioni che seguono.
2. Il ricorso proposto da NOME COGNOME.
2.1 Quanto al primo motivo va premesso come la Corte di appello da subito evidenzi in sentenza (foll.26-27) che NOME COGNOME sia l’amministratore di fatto, vero dominus, della società fallita RAGIONE_SOCIALE (intestata alla figlia NOME), nonché della RAGIONE_SOCIALE (intestata alla moglie NOME), società alla quale sarebbero stati conferiti beni distratti al patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, intestata al figlio dei ricorrenti, NOME.
Tale ricostruzione, quanto al suo ruolo di gestore e dominus delle prime due società, non viene ‘aggredita’ dal ricorrente, che anzi si difende e ricorre qua amministratore a tutti gli effetti.
Va altresì evidenziato come la bancarotta fraudolenta per distrazione, oggetto del primo motivo, riguardi la spoliazione del patrimonio della prima società citata, la RAGIONE_SOCIALE.
2.1.1. A tal riguardo la Corte territoriale rileva come sia assoluta l’assenza d qualsiasi bene a fronte della contabilità che al 31 dicembre 2008, come da bilancio depositato il 29 maggio 2009, riportava rimanenze di magazzino per euro 1.756.200.000, beni strumentali per 394.469 e liquidità di cassa per 22.727,00, integri il delitto contestato al capo a).
La censura del ricorrente attiene alla insufficienza del solo dal:o contabile per comprovare la preesistenza dei beni, a fronte del fallimento dichiarato oltre due anni dopo, come anche la circostanza della genericità dei beni medesimi, che anche il Tribunale nel corso di un esame dibattimentale, come da verbale di udienza allegato e riprodotto in ricorso, rilevava essere non individuati.
E bene, va in primo luogo evidenziato come lo stesso estratto del verbale d’udienza riprodotto in nota e allegato al n. 1 del ricorso, non si corr·prenda a qual distrazione faccia riferimento, se a quella di cui al capo a) o a quella di cui al c d) da RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE.
In vero questa è la ragione per la quale vige il principio di autosufficienza, pe consentire alla Corte di legittimità di comprendere il senso probatorio attribuito alle dichiarazioni, nel caso in esame per valutare il dedotto travisamento che sarebbe stato operato dal giudice di merito.
Infatti, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio d manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 – 01): in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale il ricorso deve essere accompagNOME, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dall
integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificar corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione (Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016 – dep. 27/04/2017, COGNOME, Rv. 26980101).
Pertanto, l’incertezza rilevata, solo nel corso dell’esame dibattimentale, dal Tribunale non è in sé valutabile, per altro dovendo comunque rilevare questa Corte che ciò che esprime la ragione della decisione è esclusivamente la motivazione della sentenza, non certamente le domande poste nel corso di un esame dibattimentale.
2.1.2 Ad ogni buon conto, il tema che si pone è quello della prova della preesistenza dei beni e della illogicità del ragionamento probatorio perché fondato sul dato del bilancio.
Il ricorrente cita il principio, tratto da una sentenza di questa Sezione, p cui in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento della precedente disponibilità da parte dell’imputato dei beni non rinvenuti in seno all’impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e del scritture contabili prevista dall’art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultan desumibili da questi atti essere valutate – anche nel silenzio del fallito e a maggi ragione quando la loro corrispondenza al vero sia negata dall’imprenditore – nella loro intrinseca attendibilità, sicché il giudice dovrà congruamente motivare ove l’attendibilità della scrittura contabile non sia apprezzabile per l’intrinseco d oggettivo (Sez. 5, n. 55805 del 03/10/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 274621 – 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, COGNOME, Rv. 262197; Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 249715).
Il principio invocato dalla difesa, a ben vedere, richiede come punto di partenza che le scritture siano in sé totalmente o in parte inattendibili, dal che u valutazione critica delle scritture contabili dalle quali inferire l’esistenza dei distratti e in tal caso spetta al Giudice del merito effettuare un vaglio più approfondito sul punto.
E bene, nel caso in esame, assolutamente logica è la valutazione operata dalla Corte di appello: per un verso le indagini svolte hanno condotto a contestare la bancarotta fraudolenta documentale (capo b) solo in relazione al periodo successivo all’incendio delle scritture contabili, denunciato il 27 febbraio 2010 NOME a partire da tale data: l’organo di accusa, già con la formulazion dell’imputazione, ha pertanto ritenuto che le scritture fino al 31 dicembre 2008, con bilancio depositato il 29 maggio 2009, fossero invece attendibili e anche i Giudici di merito hanno ritenuto altrettanto.
D’altro canto, non è emersa alcuna ulteriore ragione di inattendibilità, né lo stesso ricorrente, nel corso dei gradi di merito né in questa sede, richiamando
pregresse censure, ha contestato in modo specifico l’attendibilità delle scrittur peste a base del ragionamento probatorio.
Pertanto la censura sul punto è infondata e ben acclarata l’esistenza dei beni distratti, anche alla luce del principio, che trova applicazione nel caso in esame per cui la prova della distrazione può essere desunta anche dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibil anche risalenti nel tempo (nella specie, anteriori di tre anni rispetto a dichiarazione di fallimento), redatti prima di interrompere l’esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n, 6548 del 10/12/2018, dep 11/02/2019, Villa, Ry. 275499 – 01), con il che trova risposta anche la censura mossa alla distanza temporale fra l’esercizio di bilancio del 2009 e il fallimento.
Nel caso in esame, da parte del COGNOME, alcuna spiegazione in ordine alla destinazione aziendale dei beni risulta offerta, né richiamata neanche dal ricorso. E in tal senso assolutamente consolidato è l’orientamento che trae la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita dal mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucelio, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, COGNOME, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, COGNOME, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, COGNOME, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, COGNOME, Rv. 243295; Sez. 5, n, 3400/05 del 15 dicembre 2004, COGNOME, Rv. 231411).
Solo nel caso in cui vi sia una indicazione specifica della destinazione aziendale dei beni da parte del fallito, il giudice non può ignorarne l’affermazione, quando però le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento d beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l’individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 dei 17/01/2020, COGNOME, Rv. 279204 – 01; mass. conf. n. 19895 del 2014 Rv. 259848 – 01). Ma nel caso in esame non risulta alcuna informazione fornita alla curatela da parte di RAGIONE_SOCIALE.
Quanto poi alla genericità dei beni e del loro valore, dedotta ai fini dell circostanza aggravante dell’art. 219, comma 1, legge fall. per Il danno di rilevante gravità, la censura è carente di interesse in quanto il Tribunale di Pesaro la h esclusa.
Pertanto il primo motivo di ricorso è complessivamente infondato.
2.2. Il secondo motivo di ricorso censura la motivazione della Corte di appello in ordine alla bancarotta documentale contestata al capo b), rikrita sempre ai fallimento della RAGIONE_SOCIALE.
2.2.1 Come anticipato, la contestazione riguarda esclusivamente l’omessa istituzione delle scritture contabili dopo l’incendio denunciato il 27 febbraio 2010 in quanto l’attività aziendale proseguiva.
Va premesso che per il consolidato insegnamento di questa Corte l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili deve essere ricondotta nell’alveo di tipicità dell’ 216, comma 1, n.2 legge fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d’affari dell’imprenditore, a “fortiori” ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilit anche solo per una parte della vita dell’impresa.
E bene, la Corte di appello rileva come la prova della omessa istituzione delle scritture e dell’omessa consegna della documentazione contabile si debba trarre dalla circostanza che le stesse scritture non furono rinvenute presso la fallita d curatore, mentre le fatture di cui all’imputazione venivano rinvenute grazie alle insinuazioni al passivo dei creditori.
A fronte di tale motivazione il ricorrente reitera il motivo già proposto in appello, rilevando come il curatore non si rivolse al commercialista, come emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale allorché nel corso dell’esame dell’ausilia del giudice delegato al fallimento questi non ricordava se aveva o meno chiesto al COGNOME, commercialista, l’esibizione delle scritture e delle fatture della RAGIONE_SOCIALE in suo possesso.
2.2.2 La motivazione della Corte di appello, seppur sintetica, risulta però logica e aderente al dato normativo e agli orientamenti giurisprudenziali quanto all’elemento materiale del reato e all’onere della prova.
A ben vedere la censura che lamenta l’inversione dell’onere della prova, poiché l’accusa avrebbe dovuto ricercare le scritture contabili, è del tut infondata.
Come noto l’art. 220, comma 1, ultima parte, legge fall., sanziona proprio la violazione degli obblighi imposti dall’art. 16, n. 3 legge fali., che sancisce l’ord al fallito di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligator sanzione è prevista solo nel caso l’omesso deposito si sia consumato «fuori dei casi preveduti all’art. 216», cosicché le inosservanze da parte del rallito in meri al deposito delle scritture integrano una autonoma ipotesi di reato, a meno che lo stesso non venga a essere assorbito, come nel caso in esame, dal reato di bancarotta fraudolenta documentale, non essendo configurabile il concorso fra le due fattispecie di reato data la sussistenza della clausola di riserva (Sez. 5, n. del 13/10/2021, del). 12/01/2022, COGNOME, Rv.. 282644 – 01; Sez. 5, n. 54516 del 16/10/2018, Cimnaghi, Rv. 275231 – 01; Sez. 5, n. 4550 del 02/12/2010, dep. 08/02/2011, COGNOME, Rv. 249261 – 01),
Proprio la violazione dell’obbligo di deposito delle scritture, diversamente sanzioNOME ma comunque sempre sanzioNOME dalle due norme incriminatrici, palesa come nel caso di specie non vi sia stata alcuna inversione dell’onere della prova, spettando non all’accusa provare l’omessa costituzione delle scritture o la distruzione delle stesse, bensì al fallito depositarle.
E’ evidente che l’omesso deposito determina per induzione logica la prova della mancata costituzione delle scritture prescritte, ovvero la prov dell’occultamento o della distruzione delle fatture, poi rinvenute perché esibite in sede di insinuazione al passivo dai creditori.
Spetta a quel punto all’imputato dimostrare la ragione dell’omesso deposito, impedito per caso fortuito o forza maggiore,. senza che ciò implichi alcuna inversione dell’onere della prova.
Pertanto può affermarsi che in tema di bancarotta fraudolenta documentale, qualora il fallito non abbia adempiuto all’obbligo dì deposito delle scritture contabil e fiscali obbligatorie, ai sensi dell’art. 16, comma 1, n. 3, legge fati., logicame può trarsi la prova della omessa costituzione delle predette scritture, risultando quel punto onerato l’imputato di dimostrare la ragione di caso fortuito o della forza maggiore che abbiano determiNOME l’omesso deposito e non certamente il curatore di dover provvedere alla ricerca delle scritture e della documentazione contabile.
2.2.3 Altro profilo di censura attiene alla circostanza che la Corte di appello non avrebbe dato risposta in ordine alla obiezione che a seguito dell’incendio, comunque, anche scritture regolarmente costituite e tenute, non avrebbero consentito alla curatela di ricostruire anche per il passato la situazio patrimoniale né tantomeno sarebbe comprovata l’impossibilità della ricostruzione a fronte della circostanza che il curatore, anche grazie ai contatti con il consulen del lavoro, riuscì a ricostruire la situazione finanziaria e patrimoniale.
Va premesso che il reato ritenuto comprovato dai giudici di merito è esclusivamente quello di bancarotta documentale prefallimentare rraudolenta cd. specifica, vale a dire implicante il dolo di pregiudizio in danno del ceto ereditari ovvero per trarre un ingiusto profitto per sé o per RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta di un delitto commissivo (distruzione, sottrazione, occultamento, falsificazione), ovvero omissivo, come nel caso in esame di mancata istituzione delle scritture contabili di pura condotta.
E bene, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l’interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte
degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo particolare diligenza, nonché quando la documentazione possa essere ricostruita “aliunde”, poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituis riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da ren se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (Sez. 5, n, 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346 – 01; Sez. 5, n, 1925 del 26/09/2018, COGNOME, 16/01/2019, Cortinovis, Rv. 274455 – 01: fattispecie in cui per la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell’impres era stato necessario fare capo a fonti di documentazione esterne, nonché ad appunti del fallito, costituenti dì fatto una contabilità “in nero”, che avrebb dovuto restare celati al fine di coprire il sistema di evasione di imposta e il drenaggio di risorse finanziarie verso conti correnti personali; Sez. 5, n. 45174 de 22/05/2015, Faragona, Rv. 265682 – 01, fra le altre; conf. n. 24333 del 2005 Rv. 232212 -01, n. 21588 dei 2010 Rv. 247965 – 01).
In tal senso infondate sono le censure legate al rinvenimento e alla irrilevanza, quanto a valore, delle fatture occultate e acquisite dal curatore a seguito del insinuazione al passivo o a seguito di rapporti con il consulente del lavoro, i quanto non hanno consentito la ricostruzione richiesta.
Se dunque l’interesse pubblico è quello che in sede di procedura fallimentare sia data la possibilità di una ricostruzione esatta in termini giuridici ed economic l’argomento che l’incendio aveva distrutto le scritture precedenti non rileva, si perché per il passato í bilanci erano comunque rinvenibili con il deposito, ma soprattutto perché se di fronte alla forza maggiore l’imprenditore è esonerato da responsabilità, in ordine al periodo successivo all’incendio l’onere degl amministratori di diritto, ma anche di fatto nel caso dì specie, era quello di istitu nuovamente le scritture contabili fino alla cessazione non solo sostanziale ma formale, dunque fino alla cancellazione dal registro delle imprese (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, COGNOME, Rv, 275261 – 01; conf, n, 15516 del 2011 Rv. 250086 – 01, n. 35168 del 2005 Rv. 232572 – 01, n. 20911 del 2011 Rv, 250407 – 01, n. 4727 del 2000 Rv. 215985 – 01).
2.2.4. La censura, rispetto alla circostanza che l’istanza di rinnovazione istruttoria relativa alla escussione del commercialista COGNOME non fu accolta dalla Corte di merito, ha plurimi profili di inammissibilità.
In primo luogo difetta dì autosufficienza, alla luce dei principi già enunciati Non viene allegato il verbale contenente l’ordinanza di rigetto della Corte di appello, né viene chiarito se la Corte abbia rigettato implicitamente la richiest avanzata con i motivi di appello.
Quanto al merito va richiamato il principio a tenore del quale il giudice di appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del
dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, mentre, qualora ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 3 n. 24294 del 7 aprile 2010, D.S.13., rv 247872; Sez. 6 n. 5782/07 del 18 dicembre 2006, COGNOME, rv 236064).
Inoltre, vale, altresì, ricordare che l’integrazione istruttoria in grado di appe ha carattere eccezionale e può essere disposta soltanto quando il giudice non possa decidere allo stato degli atti; il che sì traduce nella necessità che la pr offerta sia decisiva, cioè idonea ad eliminare ogni incertezza o ad inficiare il valor probatorio di ogni altra risultanza di segno contrario (Sez, 6, n. 20095 de 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 3 n. 35372 del 23 maggio 2007, COGNOME, rv 237410; Sez. 3 n. 21687 del 7 aprile 2004, Modi, rv 228920),
Nel caso di cui ci si occupa il ricorrente, nel denunciare la mancata acquisizione della prova, formula una richiesta generica, in quanto non indica come certa la circostanza che il commercialista COGNOME detenesse le scritture contabili contestate come omesse, NOME non spiega per quale via l’incombente avrebbe potuto influire in modo decisivo sull’esito del processo, circostanza che per altro verso evidenzia come il motivo di ricorso in esame difetti di specificità. La censura è pertanto per plurime ragioni inammissibile.
2.2.5 Su una censura del motivo in esame la Corte territoriale non si è esplicitamente pronunciata, quella afferente il motivo di appello relativo al dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
Sul punto emerge dalla sentenza di primo grado che il Tribunale traeva la prova dei dolo specifico di procurarsi il profitto e recare pregiudizio ai credito dalle sequenze temporali di nascita e cessazione di ciascuna impresa e dalle strette interconnessioni fra le stesse nell’ambito di una unitaria vicenda familiare, dell’avvenuto accertamento di atti distrattivi, dall’utilizzo di fatture per operazi inesistenti, di tal chè l’omessa ricostituzione della documentazione contabile si inserirebbe in tale teoria di eventi e verrebbe così comprovato il dolo specifico (cfr foll. 6-8 della sentenza del Tribunale di Pesaro).
Si tratta di una motivazione oltremodo solida e congrua, rispetto alla quale il motivo di appello (cfr. atto dì appello fol, 8 in basso) risulta invece generico, perch non si confronta con tali argomentazioni, soprattutto non centra la censura al dolo specifico, citando una massima relativa alla bancarotta documentale generica, per il caso di irregolare tenuta delle scritture, non di omessa istituzione,
Sul punto va evidenziato come la motivazione offerta dal Tribunale, non risulti scalfita da convincenti motivi di appello, sostanzialmente da ricondursi alle censure fin qui esaminate, cosicché deve ritenersi logica e congrua la motivazione del dolo specifico richiesto, poiché l’omessa tenuta della contabilità interna integra gl
estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo qualora si accerti che scopo dell’omissione sia quello di recare pregiudizio ai ereditari, elemento distintivo di tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prev dall’art. 217 legge fall. e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documenta (Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, COGNOME, Rv, 262915 – 01; Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv, 252992).
Va ricordato che rappello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto post fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificit con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugNOME (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 22/02/2017, COGNOME, Rv. 26882201): nel caso di specie è assolutamente specifica la motivazione del Tribunale sul punto, mentre generico è il motivo di appello.
Va evidenziato come le due sentenze di merito, nel caso in i.same, possano integrare la cd, doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado adottando gli stessi criteri utilizzati ne valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 dei 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, deo, 12/04/2012, NOME, Rv. 252615 – 01): ciò a maggior ragione quando í motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 – dep. 12/04/2012, NOME, Rv. 252615).
Pertanto è precluso il presente motivo, perché ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., inammissibile è il ricorso per cassazione ch deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306 01).
2.3 Quanto al terzo motivo riguarda la contestazione del delitto di omessa dichiarazione per l’Ires e per riva per l’anno 2009 (capo c).
A riguardo deve rilevarsi come il motivo sia in sé ammissibile, richiedendo una verifica del superamento della soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice dell’art. 5, comma 1, d.lgs. 74/00, pari a 50mila euro di imposta
evasa, a fronte dell’imputazione che contesta l’evasione superiore a euro 77.468,53.
La Corte territoriale richiama la natura analitica dell’esame operato dalla Guardia di Finanza, rileva come le fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE dimostrino ricavi pari a euro 619.625,18, a fronte di costi sol asseritamente sostenuti dall’imputato e non comprovati, cosicchè risulta superata la soglia di punibilità.
Il motivo lamenta che le fatture indicate non siano riferibili all’anno di imposta 2009 ma a quello 2010.
A ben vedere, rileva questa Corte come la motivazione sia incompleta sia quanto al profilo della imputabilità delle fatture del 2010 all’anno di imposta i esame, sia anche all’incidenza che il venire meno delle stesse può avere in relazione all’imposta evasa calcolata in 77.468,53, eventualmente riducendosi al dì sotto della soglia, considerando che i ricavi del 2010 risultano essere pari a u terzo di quelli complessivamente computati.
E’ evidente che una motivazione limitata alla sufficienza della analiticità degli accertamenti della Guardia di finanza per le fatture non imputabili al 2009, perché dell’anno 2010, importa un onere di motivazione ulteriore rispetto a profili non analizzati dalla Corte territoriale, che ha ritenuto, incongruamente, non necessaria una più ampia motivazione in ordine ai ricavi del 2009 e alla incidenza dei costi, se documentati o con elevata probabilità ipotizzabili.
A fronte della necessità di un annullamento con rinvio per la verifica delle doglianze difensive in fase rescissoria, questa Corte deve però rilevare come sia intervenuta l’estinzione del reato per prescrizione.
Va premesso che, essendo contestata l’omessa dichiarazione per l’anno 2009 ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs 74/2000 – introdotto con dA. 13 agosto 2011, n. 8, convertito con modificazioni nella I. 14 settembre 2011, n. 148 – che prevede l’aumento di un terzo della pena ai fini della prescrizione, non trova applicazione nel caso in esame, in quanto vigente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, successiva ai fatti per cui si procede.
Pertanto, essendo la pena edittale massima prevista dall’art. 5 cit. quella d anni quattro di reclusione, aumentata per la recidiva ritenuta per COGNOME (art. 99, comma 4, cod, peri) ad anni sei e mesi otto, previsto dall’art. 157, comma 1, termine sul quale va nuovamente operato l’aumento per l’art. 161, comma 2, cod. pen. previsto per la recidiva nella misura di due terzi, il termine di prescrizio risulta essere di anni undici, mesi uno e giorni dieci. La data ultima per l presentazione della dichiarazione è quella del 30 settembre 2010, cosicché il
termine va a scadere il 10 novembre 2021. Il reato è pertanto estinto per prescrizione.
Non di meno deve essere disposto l’annullamento con rinvio in quanto i Giudici dì merito non hanno indicato la misura dell’aumento della continuazione determiNOME per il capo c), cosicché spetta alla Corte di appello operare l’espunzione della pena correlata al delitto estinto.
2.4 Il motivo quarto riguarda la bancarotta fraudolenta per distrazione contestata al COGNOME, in concorso con il coniuge NOME COGNOME, perché quali amministratori di fatto e di diritto della RAGIONE_SOCIALE ricevevano beni strumentali per il valore di euro 69.895,00 della fallenda RAGIONE_SOCIALE, il cui amministratore era il figlio dei predetti, NOME COGNOME.
I beni in questione consistevano in due pialle, una squadratrice e un compressore.
La motivazione della Corte di appello, in questo caso, è logica e congrua e fa riferimento alla circostanza che dall’istruttoria dibattimentale sia emerso che gl accertamenti per verificare se i beni delle due società, la cedente e la cessionaria fossero diversi o solo simili, e non NOME i medesimi, hanno dato esito negativo.
La Guardia di finanza aveva accertato, evidenzia la Corte di merito, come nessuno dei fornitori di tali beni risulti avere avuto rapporti commerciali con l cessionaria RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, la Corte territoriale con congruo ragionamento indiziario congiuntamente valuta che la medesima tipologia di beni strumentali non era stata rinvenuta presso la fallita RAGIONE_SOCIALE, a riprova della cessione di tali beni; che la costituzione della RAGIONE_SOCIALE era intervenuta il 7 maggio 2010, vale a dire solo poco prima del falirnento del 10 ottobre 2010 della RAGIONE_SOCIALE, della quale amministratore di diritto era il figlio degli attuali ricorrenti, NOMENOME NOME con la finalità di favori spoliazione della fallenda; infine che sussistevano i descritti legami familiar esistenti fra gli amministratori di fatto e di diritto. La conclusione che i beni distr fossero stati ceduti alla impresa formalmente amministrata da COGNOMECOGNOME COGNOME fatto da NOME COGNOME, risulta oltremodo coerente e logica.
La denuncia di travisamento della prova a riguardo risulta, invece, inammissibile.
Deduce il ricorrente che dalla comparazione dei registri dei beni ammortizzabili delle due società emergerebbe la diversità degli stessi.
A riguardo in primo luogo deve rilevare questa Corte come in allegato il ricorrente abbia esibito un foglio per ogni registro dì ciascuna delle società, trat dagli atti di indagine. L’allegazione dì un singolo foglio non consente di verificar se in RAGIONE_SOCIALE fogli esistesse l’annotazione dei beni non rinvenuti.
Per altro deve anche evidenziarsi come la Corte correttamente abbia disatteso implicitamente la predetta comparazione, a fronte delle predette emergenze indiziarle convergenti: il dedotto valore diverso dei beni, oltre che dal (la cedente li annotava nel 2008, la cessionaria lì riceveva nel 2010) può essere determiNOME anche da valutazioni arbitrarie, non comprovanti in sé la diversità dei beni, alcuni dei quali vengono per altro riportati con le medesime caratteristiche identificative.
In tal senso deve rilevami come nella stessa prospettazione il motivo difetti di decisività.
Infatti in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio dì travisamento dell prova, desumibile dal testo del provvedimento impugNOME o da RAGIONE_SOCIALE atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del “devolutum” in caso dì cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv, 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774 – 01; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, COGNOME, Rv. 237207 – 01).
Alcuna disarticolazione è prospettata e si verifica nel caso ìn esame, perché l’unico travisamento riguarderebbe l’interpretazione dei due registri dei beni ammortizzabili, smentiti dalle predette ulteriori emergenze, nonché non adeguati a ribaltare le valutazioni complessive svolte dalla Corte di merito.
Ne consegue l’inammissibilità del motivo.
25. Il quinto motivo, relativamente al delitto di dichiarazicre fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti, contestato al capo g) (art. 2 dig n.74/2000) censura la sentenza impugnata quanto alla motivazione in merito al dolo specifico richiesto.
2.5.1 Sul punto deve rilevare questa Corte che nel corpo del motivo viene introdotta una censura che non risulta essere stata formulata in appello, come riprodotta ai foll. 15 e 16 della sentenza impugnata e per quanto risulta al motivo n. 5 dell’appello (fon. 12-14): si tratta della deduzione che non sarebb comprovata l’indicazione delle fatture nella dichiarazione dei redditi, requisit indispensabile per la sussistenza del delitto. Sul punto il motivo vira, a fronte del valutazioni operate dalla Corte territoriale che ha ritenuto comunque sussistente un vantaggio fiscale attraverso l’uso di fatture per operazioni inesistenti, su motivo precluso.
Pertanto tale censura è inammissibile perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a
pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.
Va premesso che seconda la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c,p.p,) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell’atto d appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto ch il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugNOME in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello, Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d’appello, dall’altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto motivazione della sentenza d’appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (cosi Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , COGNOME, Rv. 281813; Sez. 2, n, 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurìmis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, COGNOME., Rv. 271869; Sez, 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n, 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.5.2 Quanto alla censura relativa al dolo di evasione la Corte di appello avrebbe ritenuto il dolo ‘in re ipso’, deducendo la finalità di evasione dalla fals delle fatture, e però l’assenza di un vantaggio dal punto di vista fiscale renderebbe insussistente il dolo specifico.
A ben vedere la Corte territoriale riprende e supporta la mativazione del Tribunale che rilevava come vi fosse una duplice volontà intenzionale, con una motivazione congrua: per un verso la volontà di offrire una giustificazione contabile della presenza presso la RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE dei beni, in vero provenienti da attività distrattiva; per altro la volontà di evadere le imposte.
E bene, il motivo relativo alla assenza di un vantaggio fiscale reale risulta i vero smentito dalla sentenza impugnata, che argomenta in ordine alla sussistenza dello stesso anche ai fini Iva, attraverso l’utilizzo delle fatture per operazi inesistenti, al netto della eliminazione di alcune di queste per le ragioni evidenziat dalla difesa (l’accertamento della Guardia di Finanza limitato a solo alcune delle fatture, la cessione di alcuni dei beni ad RAGIONE_SOCIALE). Per altro la Corte territoriale ritiene comprovata la falsità dei predetti document contabili, a seguito dell’istruttoria dibattimentale, dalla quale, attravers verifiche incrociate e le testimonianze rese in dibattimento dai formali emittenti le fatture, nonché dal teste COGNOME della Guardia di Finanza, emergeva la prova della natura soggettivamente inesistente dell’operazione.
A ben vedere il motivo è generico e aspecifico nel senso che, a fronte delle valutazioni operate dalla Corte territoriale, il ricorso non le ‘attacca’ in m puntuale, ma si limita a reiterare quanto già dedotto in appello, con l’introduzione del nuovo motivo analizzato al punto che precede, anche inammissibile.
Dalla mera reiterazione, come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Gaitelli, Rv. 268823), deriva la inammissibilità, che sussiste non solo quando i motivi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugNOME.
2.5.3 Per altro va anche evidenziato come la motivazione impugnata sia in linea con l’orientamento della Corte di cassazione, che ha ritenuto che in tema di reati tributari il dolo specifico costituito dal fine di evadere le imposte, che conco ad integrare il reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sussis anche quando ad esso si affianchi una distinta ed autonoma finalità extraevasiva non perseguita dall’agente in via esclusiva, e il relativo accertamento, riservato a giudice di merito, se adeguatamente e logicamente motivato è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 3, n. 27112 del 19/02/2015, Forlaní, Rv. 264390 – 01: nella fattispecie si affiancava al dolo di evasione l’esigenza di procurarsi, attraver le false fatturazioni, riserve occulte per pagare in nero le retribuzioni d dipendenti; nello stesso senso, anche se con riferimento all’art. 11 digs. 74/2000, Sez. 3, n. 10763 del 12/02/2021, Filip, Rv. 281329 – 01).
D’altro canto anche Sez. U, n. 27 del 25/10/2000, COGNOME Mauro, Rv. 217032 01, rilevavano come, attesa l’evidente diversità del bene giuridico protetto, i delitto di frode fiscale possa concorrere con quello di truffa comunitaria, purché allo specifico dolo di evasione si affianchi una distinta ed autonoma finalità extratributaria non perseguita dall’agente in via esclusiva.
Va osservato come la Corte territoriale evidenzi che alcune fatture siano state emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, altre risultino soggettivamente
inesistenti e fra queste vi sono quelle relative a beni provenienti dalla fall RAGIONE_SOCIALE, attribuite dai documenti contabili ad altro fornitore.
Nel caso di specie, NOME, la finalità extra-evasiva viene ritenuta sussistent da parte della Corte territoriale con motivazione congrua ed è quella finalizzata attraverso l’indicazione in dichiarazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, nelle quale compaia come cedente un fornitore diverso da quello reale, cioè la società fallenda – a comprovare la legittima acquisiziore di beni invece oggetto di distrazione nell’ambito della condotta di bancarotta fraudolenta della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, oltre all’indicare costi non realmente sostenuti per l’acquisizione dei beni dalla fallita,
2.5.4 Ne consegue che può formularsi il principio per cui in tema di reati tributari il dolo specifico costituito dal fine di evadere le imposte, :he concorre integrare il reato di cui all’art. 2 del DIgs. 10 marzo 2000, n. 74, sussiste anc quando ad esso si affianchi una distinta ed autonoma finalità extra-evasiva,. non perseguita dall’agente in via esclusiva, come quella dell’extraneus nella bancarotta per distrazione, tesa a comprovare la legittima acquisizione di beni come provenienti da un terzo cedente, con la finalità dì celare la cessione intervenuta invece ad opera dell’imprenditore fallito, che ha operato la distrazione fraudolenta senza alcuna controprestazione.
2.5.5 Pertanto il motivo è inammissibile per genericità e manifesta in fondatezza.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di due motivi.
3.1 Quanto al primo motivo deduce violazione degli artt. 216, comma 1, 223 legge (all,, e vizio di motivazione conseguente, sia quanto all’elemento oggettivo della condotta che a quello soggettivo,
In particolare, la contestazione del capo f) vede COGNOME rispondere, quale amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE, del concorso esterno nella distrazione dei beni della RAGIONE_SOCIALE, il cui amministratore unico era il figlio NOME.
Va altresì evidenziato che la Corte di appello ha ritenuto comprovato, all’esito della istruttoria dibattimentale, il ruolo di ‘testa di legno’ della f3ellamsa, che essendo amministratrice di diritto si sarebbe del tutto affidata al marito amministratore di fatto e unico gestore della RAGIONE_SOCIALE.
A fronte di tale ricostruzione la motivazione della Corte di appello è cumulativa, nel senso che vengono trattate congiuntamente le posizioni della attuale ricorrente e della figlia NOME COGNOME, amministratrice unica della RAGIONE_SOCIALE, anche fallita, della quale sempre il padre NOME era dominus in quanto amministratore di fatto
La Corte territoriale rileva, a proposito della ricorrente, come la prova della consapevolezza della distrazione debba trarsi dalla circostanza che NOME abbia commesso il delitto di cui al capo g), dichiarazione fraudolenta mediante indicazioni di fatture per operazioni inesistenti, traendo dalla qualità di mera tes di legno e dalla formale responsabilità per il delitto tributario, la consapevolezz anche in ordine al concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta.
3.2 Rileva questa Corte come la motivazione contenuta nella sentenza impugnata sia congrua e adeguata.
Quanto ai profili oggettivi della condotta di concorso nella distrazione, valga quanto osservato in relazione a NOME COGNOME, essendo sovrapponibili i motivi di ricorso. In aggiunta va evidenziato che, accertato e non contestato che il dominus anche della RAGIONE_SOCIALE fosse NOME COGNOME, la Corte di appello ritiene, confermando la sentenza di primo grado, come materialmente il contributo della COGNOME consista nell’aver abdicato all’esercizio dei poteri conseguenti alla caric in favore della gestione del marito e, per altro verso, nell’aver avuto pien coscienza dell’operato dell’amministratore di fatto in occasione delle verifiche della regolare tenuta della contabilità, spettante all’amministratore dì diritto. Anch indicativo del pieno coinvolgimento oggettivo e soggettivo della COGNOME il concorso nel delitto di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (capo g Il Tribunale rilevava anche (fol. 7) come tutte le operazioni di costituzione di società in sequenza, alle quali contribuiva anche COGNOME come amministratore di diritto delta RAGIONE_SOCIALE, istituita ìl 7 maggio 2010, a fronte del falliment della cedente RAGIONE_SOCIALE in data 11 ottobre 2010, NOME proprio a ridosso della decozione della società amministrata formalmente dal figlio NOME; le cessioni dall’una all’altra di beni senza corrispettivo; la circostanza che i due fi e il coniuge, COGNOME, venivano affiancati per ogni compagine imprenditoriale dalla gestione di NOME COGNOME; tali elementi probatori rendevano l’attività delle imprese espressione di operazioni oggettivamente ‘familiari’ e seggettivamente conosciute e volute dai singoli componenti della famiglia COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
E bene, le congiunte motivazioni di merito restituiscono, NOME, una logica e congrua ricostruzione della condotta materiale posta in essere dalla F3ellarosa, oltre che quanto al dolo richiesto, in linea con gli orientamenti giurisprudenzial consolidati.
Infatti pacifico è il principio per cui in tema di concorso nel delitto bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece,
richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare su piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, deo 04/02/2020, COGNOME, Rv. 278156 – 02; massime conformi: n. 1706 del 2014 Rv. 258950 – 01, n, 12414 del 2016 Rv. 267059 – 01, n. 38731 del 2017 Rv. 271123 – 01, n, 9299 del 2009 Rv. 243162 – 01).
Proprio la natura intrafamiliare e le esposte ragioni, la circosstanza che NOME costituisce la nuova impresa e riceve i beni della società amministrata formalmente dal figlio ma sostanzialmente dal marito, integrano, secondo i Collegi di merito, la condotta e la piena consapevolezza e volontà delle distrazione dei beni. Si tratta di motivazione congrua e logica, oltre che in linea con gl orientamenti consolidati, dal che l’infondatezza del motivo.
3.3 n secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Infatti, in primo luogo, si tratta di motivo precluso, in quanto l’appello non aveva posto alcuna censura specifica in ordine al capo g); pertanto, va fatto rinvio ai principi indicati al punto 2.5 che precede.
Ad ogni buon conto, per quanto concerne la critica alla sentenza impugnata quanto al dolo del delitto in esame, va richiamato il principio per cui del reato d omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, l’amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolar effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l’azione dovuta, mentre l’amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento, a condizione che ricorra l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, dep, 03/03/2021, Rv. 280723 – 01).
L’elemento soggettivo sussiste, per quanto la Corte di mento ha correttamente evidenziato, in ordine al dolo per tutti í delitti posti in essere NOME, in linea per altro con l’ulteriore principio per cui, la prova del d specifico dei reati tributari di cui agli artt. 5, 8 e 10 del d.lgs n. 74 del 20 capo all’amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l’amministratore di fatto – nel caso in esame di coniugio – nell’ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell’attività svolta e la consapevolezza di tal illegalità (Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, dep. 21/01/2019, COGNOME, Rv. 275830 01).
4. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali della ricorrente COGNOME, mentre per COGNOME va disposto
l’annullamento con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio, con rigetto nel resto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo c) perche lo stesso e’ estinto per prescrizion e con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello dì Perugia relativamente alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE. Rigetta nel resto Il ricorso del RAGIONE_SOCIALE. Rigetta il ricorso di COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12/10/2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente