Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6549 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6549 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME nato a Crotone il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME nato a Crotone il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME nata a Casabona il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME nata a Casabona il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME nato a Crotone il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 13 marzo 2025 della Corte d’appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori, avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza oggetto dell’impugnazione è ultimo tassello di un’articolata vicenda processuale che ha visto gli odierni ricorrenti imputati di molteplici delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, posti in essere nella loro qualità di amministratori o soci di plurime società appartenenti al gruppo RAGIONE_SOCIALE.
È l’esito , infatti, del secondo giudizio rescissorio celebratosi dopo due annullamenti disposti da questa Corte, rispettivamente, con sentenza del 19 giugno 2018 (n. 42568) e del 22 settembre 2023 (n. 46341); un giudizio in cui, definito il profilo delle responsabilità (essendo stati assolti gli imputati, con varie formule, da tutti i reati in ordine ai quali era stata ordinata, con la prima sentenza di annullamento, la rinnovazione del giudizio), l ‘unica questione ancora sub iudice attiene alla sussistenza dell’aggravante ad effetto speciale di cui al primo comma dell’art. 219 l. fall. (e, con essa, in ipotesi di esclusione e per il reato corrispondente, all’eventuale decorrenza del termine prescrizionale ) e alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Celebrato il giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Catanzaro ha sostanzialmente confermato l’originaria decisione, escludendo la detta circostanza solo in relazione ai capi E) per NOME COGNOME, E2) per NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, G) per NOME COGNOME, per i quali è stato ritenuto comunque non decorso il relativo termine di prescrizione, in ragione dei novantadue giorni di sospensione ritenuti maturati nel corso del processo.
Ciò premesso, i l ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si compone di tre motivi d’impugnazione.
2.1. Il primo attiene alla sussistenz a dell’aggravante del danno di rilevante gravità e deduce violazione di legge (in relazione all’art. 219 l. fall.) nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed è articolato in relazione a ciascuno dei singoli reati per i quali è stata ritenuta la detta aggravante.
2.1.1. Con riferimento al fallimento della RAGIONE_SOCIALE (capo B), sostiene la difesa, il COGNOME risulterebbe pacificamente creditore di oltre 1,4 milioni di euro, pari alla differenza tra quanto versato nelle casse sociali e quanto successivamente rimborsato; somma che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, non solo andrebbe logicamente valutata nell’apprezzare concretamente , in applicazione del dictum della sentenza rescindente, i riflessi che la condotta distrattiva ha avuto sul l’attivo patrimoniale, ma non dovrebbe neanche essere depurata di quanto versato a titolo di aumento
di capitale (euro 350.674,23), in quanto mai rimborsato al ricorrente, neanche in fase di liquidazione fallimentare.
Né , come pure sostenuto dalla Corte d’appello, parte della somma (per euro 872.199,21) ptrebbe ritenersi essere stata incamerata dal RAGIONE_SOCIALE per il tramite della incorporante RAGIONE_SOCIALE , risolvendosi l’operazione evocata dalla Corte territoriale non già in un versamento della SGG al RAGIONE_SOCIALE (mai avvenuto), ma in una mera compensazione contabile conseguente alla riduzione del credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, essa stessa dipendente dalla rinuncia al maggior credito vantato nei confronti della prima da parte del socio RAGIONE_SOCIALE. Sicché, alla diminuzione del debito di RAGIONE_SOCIALE nei confronti del socio (per rinuncia di questi) è corrisposta una pari riduzione del credito di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
Erronea, poi, anche l’affermazione in ordine ad un ipotizzato differente utilizzo del finanziamento ricevuto da parte della RAGIONE_SOCIALE (che, secondo la Corte d’appello, si sarebbe dovuto impiegare per effettuare seri investimenti ), non solo perché -alla luce dei criteri dettati dalla sentenza rescindente – del tutto inconferente rispetto alla sussistenza dell’aggravante in contestazione, ma perché si risolverebbe in un indebito sindacato delle scelte imprenditoriali, peraltro esso stesso inesatto, nella parte in cui , omettendo di contestualizzare l’operazione, non avrebbe considerato i significativi attesi vantaggi economici.
2.1.2. In relazione al capo C), relativo al fallimento della RAGIONE_SOCIALE, l’assenza di un concreto pregiudizio per le ragioni creditorie sarebbe circostanza chiaramente affermata dallo stesso curatore che, escusso in dibattimento, ha esplicitamente riferito dell’integrale soddisfazione dell’intero ceto creditorio, ipotecario e chirografario: la residua differenza (per euro 246.859,96) tra il passivo (per metà rappresentata da una fideiussione, mai escussa, che alcun pregiudizio ha causato ai creditori) e l’attivo fallimentare non solo non sarebbe così significativa da connotarsi in termini di estrema gravità (alla luce della consistenza dell’attivo fallimentare), ma risulterebbe interamente imputabile alle spese di procedura e, quindi, non ascrivibile alla condotta contestata al COGNOME. E ciò, ancora una volta, senza considerare i plurimi e significativi versamenti (per oltre tre milioni di euro) effettuati in favore della società dalla famiglia COGNOME.
2.1.3. Quanto al fallimento della RAGIONE_SOCIALE, contestato capo F) (in relazione al quale il COGNOME risponde unicamente della distrazione di un immobile, sito in Roma, alla INDIRIZZO, ceduto ad un prezzo asseritamente inferiore al valore di mercato), l a Corte d’appello non solo non avrebbe tenuto conto degli ingenti versamenti effettuati dallo stesso RAGIONE_SOCIALE o dalle società a lui riferibili, ma avrebbe omesso di considerare il significativo attivo fallimentare
accertato al momento del fallimento (per oltre 1,7 milioni di euro, a fronte di un passivo di circa 1,3 milioni, con uno sbilancio positivo di circa 460 mila euro), le ragioni addotte dalla difesa a giustificazione della differenza tra il valore stimato e quello effettivo di realizzo (connesso all’esistenza di un’ipoteca e alle notevoli oscillazioni del mercato immobiliare) e, in ultimo, la valutazione di congruità manifestata nel piano di ristrutturazione concordato con lo stesso creditore ipotecario (la RAGIONE_SOCIALE), circostanza chiaramente incidente quanto meno sulla consapevolezza de ll’ipotizzata incoerenza del prezzo.
2.1.4. Quanto al capo G), la difesa sostiene che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare sia la mancata escussione della fideiussione (e la conseguente sua irrilevanza rispetto alle ragioni del ceto creditorio), sia, in termini analoghi a quanto rappresentato nei precedenti motivi, i plurimi apporti finanziari confluiti nelle casse sociali e riconducibili, direttamente o indirettamente, allo stesso RAGIONE_SOCIALE.
2.1.5. Per i capi H), M) ed N), da un canto, non si sarebbe tenuto conto dell’esistenza di un attivo fallimentare dell’incorporante RAGIONE_SOCIALE di oltre 33 milioni di euro (a fronte di un passivo di soli 23 milioni, con un saldo positivo di oltre 10 milioni di euro), dall’altro non sarebbero stati considerati i plurimi versamenti effettuati direttamente dal ricorrente o dalle società a lui riconducibili. E, con riferimento al capo M), relativo alla società RAGIONE_SOCIALE, non sarebbero state indicate le ragioni in forza delle quali è stata imputata al ricorrente la distrazione di 910 milioni di lire ( a fronte dell’unica contestazione a lui riferibile , indicata al n. 1 dell’imputazione , di ben più limitata consistenza), non si sarebbe tenuto conto dei paralleli versamenti effettuati e, comunque, del credito vantato dal ricorrente per un importo di gran lunga maggiore (per circa 559 milioni di lire).
2.2. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 157 e 159 cod. pen. nella parte in cui, con riferimento al fatto di bancarotta contestato al capo E2), pur avendo la Corte d’appello escluso la sussistenza dell’aggravante , non ne ha fatto discendere l’estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione , non potendo essere calcolati, all’interno del periodo di sospensione, né i 47 giorni decorrenti dal 3 dicembre 2015 al 19 gennaio 2016, né i 23 giorni tra il 19 gennaio 2016 e l’11 febbraio 2016, perché, pur essendo stato addotto un legittimo impedimento, sarebbe stata comunque svolta attività difensiva nell’interesse del lo stesso COGNOME (il deposito di una consulenza tecnica contenente richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, nella prima udienza, e la lettura dell’ordinanza resa dal Presidente della Corte d’appello quanto alla richiesta di astensione di uno dei due componenti del collegio, nella seconda).
2.3. Il terzo motivo attiene al trattamento sanzionatorio e deduce violazione degli artt. 62bis , 69, 81 comma 2, 133 cod. pen. e 219 comma 2 n. 1 l. fall., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione.
Non è spiegato, sostiene la difesa, in base a quale criterio la Corte abbia ritenuto più grave il fatto contestato al n. 7 del capo B), tenuto conto che tutti i reati per cui si procede sono di pari gravità edittale e la società RAGIONE_SOCIALE non solo è quella con il passivo maggiore, ma, in relazione ad essa, il ricorrente è rimasto creditore per oltre 1,4 milioni di euro; né risultano congruamente motivati i singoli aumenti di pena irrogati a titolo di continuazione interna; né, in ultimo, con riferimento al giudizio di bilanciamento, è dato comprendere come possa razionalmente convivere l’affermazione per cui sarebbe da apprezzare lo stato di incensuratezza decennale del ricorrente, con la sua asserita “capacità a delinquere” e la sua “attitudine a commettere reati”.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si compone di due motivi d’impugnazione.
3.1. Il primo attiene al profilo della ritenuta sussistenza dell’aggravante e, in termini analoghi al primo motivo del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME e in relazione alle condotte contestate all’COGNOME (capi B2 , B4, B5, C, C2, C5, H e H2) , deduce violazione dell’art. 219 l. fall. e connesso vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare le ingenti risorse finanziarie nel tempo versate dalla famiglia COGNOME nelle casse delle singole società coinvolte, confondendo la condotta (di pericolo) del delitto di bancarotta con l’aggravante a effetto speciale (di danno).
3.2. Il secondo attiene al trattamento sanzionatorio e deduce, in termini analoghi al terzo motivo d’impugnazione proposto nell’interesse del COGNOME, violazione degli artt. 62bis , 69, 81 comma 2, 133 cod. pen. e 219 comma 2 n. 1 l. fall., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione, quanto all’individuazione del reato più grave e alla pena base irrogata per il medesimo, al calcolo dei distinti aumenti di pena per i reati satellite e al diniego delle circostanze attenuanti generiche (illogicamente escluse nonostante il corretto comportamento processuale, il notevole tempo trascorso e la significativa durata dell’iter processuale, esso stesso intrinsecamente afflittivo).
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si compone di due motivi d’impugnazione .
4.1. Il primo deduce violazione degli artt. 62bis cod. pen. e 219 l. fall. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui si sostiene la sussistenza di un’ aggravante e si opera il relativo
bilanciamento con le riconosciute attenuanti, pur non essendo stata contestata, nei residui capi di imputazione, alcuna ulteriore aggravante oltre quella del danno di rilevante gravità, esplicitamente esclusa dalla Corte territoriale.
4.2. Il secondo deduce violazione dell’art. 157 cod. pen. nella parte in cui , esclusa l’aggravante di cui all’art. 219 l. fall., la Corte territoriale non ne avrebbe fatto discendere l’estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione .
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si compone di un unico motivo d’impugnazione formulato in termini sovrapponibili al secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si compone anch’esso di un unico motivo d’impugnazione , a mezzo del quale si deduce violazione dell’art. 157 del codice penale. Il dies ad quem del termine di prescrizione, sostiene la difesa, non dovrebbe essere individuato nella data di emissione della prima sentenza di annullamento (28 marzo 2018), che ha cristallizzato il giudicato interno in ordine alla responsabilità penale per il capo G), ma nella seconda sentenza, del 22 settembre 2023, che ha disposto un nuovo giudizio per deliberare in merito alla sussistenza dell’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 219 comma l. fall. ; e da ciò l’intervenuta prescrizione dell’unico reato (capo G) in relazione al quale è stata pronunciata condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse del COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati; infondati, invece, tutti gli altri ricorsi.
Per come si è detto, essendo stati assolti gli imputati, con varie formule, da tutti i reati in ordine ai quali era stata ordinata, con la prima sentenza di annullamento, la rinnovazione del giudizio, le uniche questioni residue, all’esito del secondo annullamento disposto nel 2023, attengono alla sussistenza dell’aggravante ad effetto speciale di cui al primo comma dell’art. 219 l. fall. (il danno di rilevante gravità) e, con essa, all’eventuale decorso del termine prescrizionale (per i reati per i quali non fosse stata ritenuta sussistente) alla data del primo annullamento e alla conseguente eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio; sicché ogni questione in ordine alla sussistenza dei residui reati e, in particolare, alla natura distrattiva delle singole condotte è ormai preclusa dall’intervenuto giudicato formatosi con il detto annullamento.
Ciò considerato, la sentenza rescindente ha precisato come l’apprezzamento del danno andasse effettuato valutando non solo l’entità delle operazioni speculative o distrattive poste in essere dall’imprenditore decotto e la conseguente diminuzione del patrimonio d’impresa, ma anche i riflessi che tale diminuzione patrimoniale aveva prodotto, comparando l’attivo accertato in sede fallimentare con la massa che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti; e ciò, a prescindere dalla relazione con l’importo globale del passivo e avendo riguardo ai singoli distinti fallimenti, alla luce delle assoluzioni parzialmente decretate e delle eventuali condotte riparatorie poste in essere anteriormente alla dichiarazione di fallimento. E, rinnovato il giudizio di sussistenza dell’aggravante, occorreva poi rivalutare l’eventuale decorso del termine di prescrizione per ciascuna delle imputazioni per le quali non sarebbe stata ritenuta sussistente la detta aggravante, attraverso un accertamento retrospettivo, verificando se il termine prescrizione -rideterminato all’esito dell’eventuale esclusione della detta aggravante – fosse maturato prima della pronuncia di annullamento.
Richiamando tali principi, all’esito di una rinnovata valutazione, la Corte territoriale ha escluso l’esistenza di un danno di rilevante gravità solo in relazione ai capi E), per NOME COGNOME, E2) per NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, G) per NOME COGNOME; e, in relazione ad essi, ritenendo maturati nel corso del processo novantadue giorni di sospensione, ha escluso che alla data del primo annullamento (nel quale era stato definitivamente accertato il profilo della responsabilità) fosse maturato alcun termine di prescrizione.
Le difese censurano, per come si è detto, la ritenuta sussistenza dell’aggravante , l’apprezzamento in ordine alla maturazione del termine prescrizionale e, comunque, la concreta determinazione del trattamento sanzionatorio.
Analizzando partitamente le censure, in relazione alle singole posizioni processuali, logicamente pregiudiziale è la valutazione della sussistenza dell’aggravante in relazione ai capi per i quali è intervenuta condanna.
Per NOME COGNOME, l’aggravante è stata ritenuta in relazione ai capi B), per la parte residua, C), F), G) per la parte residua, H), M) ed N).
4.1. Il capo B) è relativo fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarato il 21 giugno 2005 e la condotta contestata (al n. 7 del detto capo d’imputazione) si è sostanziata nell’ aver distratto, il 14 settembre 2001, la somma di 5 miliardi di lire (ricevuta dalla RAGIONE_SOCIALE a titolo di mutuo ipotecario dalla BNL),
disponendone in favore della SGG a titolo di deposito cauzionale; somma, in parte (872.199,21), utilizzata per compensare un credito verso la stessa S.G.G. e, per il resto, destinata alla RAGIONE_SOCIALE e successivamente incassata da NOME COGNOME (coimputato giudicato con sentenza divenuta irrevocabile).
Dichiarato il fallimento, l’intera massa passiva è stata quantificata in 4.149.653,31 euro, mentre l’ attivo realizzato è stato pari ad euro 2.202.770, in misura appena sufficiente a soddisfare, peraltro parzialmente, solo i creditori ipotecari (ammessi per euro 3.563.907,54) e quelli privilegiati, rimanendo i chirografari (per oltre 370.000 euro) integralmente insoddisfatti.
A fronte di ciò, la difesa sostiene che il concreto apprezzamento dell’esistenza e dell’entità dell’eventuale danno causato alle ragioni creditoria debba necessariamente confrontarsi con tutte le ingenti somme di denaro erogate dal ricorrente, direttamente o per il tramite di società a lui riconducibili: 350.674,23 euro a titolo di aumento di capitale, 373.914,79 a titolo di finanziamento infruttifero e 1.624.256,96 a titolo di anticipazione, delle quali, al netto di quanto rimborsato, risulterebbe ancora pacificamente creditore per oltre 1,4 milioni di euro.
L’assunto è infondato.
L’iniziale (e definitivamente accertata) distrazione può ritenersi annullata solo da una corrispondente attività di segno contrario, idonea a reintegrare il patrimonio dell’impresa (prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento), compensando il pregiudizio arrecato ai creditor attraverso l’originaria condotta distrattiva.
Tale attività, tuttavia, non può sostanziarsi in un flusso in ingresso che si risolva in un’ulteriore utilità in capo a chi lo ha attuato, rappresentata, laddove il versamento venga effettuato a titolo di capitale di rischio, dall’aumento del valore della partecipazione posseduta e dal conseguente incremento del diritto al conseguimento degli utili (quantomeno in termini di aspettativa giuridicamente rilevante, poiché destinato a divenire attuale solo al momento in cui si addivenga ad una liquidazione o dal parallelo diritto di credito) ovvero, ove le somme siano state versate a titolo di finanziamento, dal corrispondente credito, con parallelo diritto alla erogazione di interessi (la cui sola esistenza rende ancor più stridente il contrasto tra l’apparenza formale del prestito e la pretesa di avere con esso reintegrata, sia pure con la finale conversione, il patrimonio).
Il conferimento di somme in precedenza fatte fuoriuscire dalla stessa società o la loro reimmissione a titolo di nuovo apporto di capitale o di finanziamento non è un’attività che si limita a compensare e ripianare quanto prima indebitamente sottratto, senza alcuna contropartita: ha sì un’efficacia immediatamente riparativa, ma dalla quale l’autore del fatto consegue un’ulteriore utilità in termini
di pretese, quand’anche solo meramente potenziali, da esercitarsi proprio nei confronti della società depredata. E sarebbe paradossale consentire che il conseguimento di dette utilità sia finanziato attraverso la spoliazione della medesima società rispetto alla quale, poi, i predetti diritti potenziali possano essere esercitati (Sez. 5, n. 42618 del 20/09/2023, Sedino, Rv. 285344; Sez. 5, n. 1816 del 20/09/2011, dep. 2012, Stabiumi, Rv. 251714; Sez. 5, n. 4461 del 16/02/1994, COGNOME e altri, Rv. 198003).
Ciò che rileva, per come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale e contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, è la causa contrattuale in forza della quale è stata versata la somma nella casse sociali: solo il versamento a titolo di adempimento dell’obbligo di rendere quanto indebitamente percepito permette di ritenere compensata l’originaria diminuzione patrimoniale; ove, invece, come in concreto pacificamente avvenuto, le somme siano state versate a titolo di apporto di capitale di rischio o di finanziamento, all’incremento del compendio attivo è corrisposto un parallelo incremento del passivo societario, ontologicamente inidoneo a bilanciare la diminuzione patrimoniale conseguente alla originaria distrazione.
Ed in questo contesto è appena il caso di rilevare come la successiva destinazione delle somme distratte (e, quindi, la ricostruzione dell’operazione evocata dalla difesa e diversamente ricostruita nella sentenza impugnata) è dato, in questa sede, logicamente irrilevante, in quanto afferente al profilo (definitivamente accertato) della sussistenza del reato.
4.2. Il capo C) è relativo fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarato il 5 luglio 2005, e la condotta accertata si è sostanziata nella distrazione di oltre 2,2 miliardi di lire (pari a circa 1,2 milioni di euro), prelevata indebitamente dalle casse sociali dal 1999 al 2003.
Al momento del fallimento, l’attivo era pari a circa 1,7 milioni di euro, mentre il passivo accertato ammontava a 1,9 milioni di euro.
La difesa deduce: a) che la residua differenza non sarebbe così significativa da connotarsi in termini di estrema gravità (alla luce della consistenza dell’attivo fallimentare) e, comunque, risulterebbe interamente imputabile alle spese di procedura e, quindi, non ascrivibile alla condotta contestata al COGNOME; b) che, comunque, in termini analoghi a quanto rappresentato in precedenza, le distrazioni sarebbero state compensate dai plurimi e significativi versamenti (per oltre tre milioni di euro) effettuati in favore della società dalla famiglia COGNOME; c) che il passivo sarebbe, per metà, rappresentato da una fideiussione che alcun pregiudizio ha causato ai creditori in quanto mai escussa.
Anche in questo caso, l’assunto difensivo è infondato.
Prescindendo dalla rilevanza di quanto erogato in favore della società (di cui si è detto in precedenza), in questa sede è sufficiente evidenziare, da un canto, che l’escussione o meno della fideiussione -circostanza di fatto, peraltro, solo allegata – è dato ininfluente, non potendo essere revocata in dubbio la sua incidenza sulla formazione della massa passiva ed essendo tale dato l’ unico criterio ai fini della determinazione della somma suscettibile di essere ripartita tra i creditori; dall’altro che le spese di procedura non possono essere pretermesse nella valutazione dell’ incidenza della condotta distrattiva sulla soddisfazione delle pretese creditorie.
Tali spese, infatti, si sostanziano in un credito prededucibile (categoria non espressamente disciplinata nella originaria impostazione della legge fallimentare, ma che ha trovato una definizione sistematica nell’art. 111 l. fall. e, oggi, nell’art. 6 CCI), geneticamente e funzionalmente connesso ad ogni procedura esecutiva, che, per la sua funzione, viene dedotto dalla massa attiva, escluso dal concorso e liquidato integralmente ed in via anticipata, in applicazione del principio per cui il patrimonio del debitore, utile al soddisfacimento dei creditori concorsuali, non può che essere quello netto , acquisito all’esito del pagamento delle spese e dei crediti sorti all’interno della procedura. Sicché, contrariamente a quanto (implicitamente) prospettato dalla difesa, tali spese vanno logicamente dedotte prima della determinazione della massa disponibile per il riparto, che, quindi, risentendo della loro prededuzione, diviene logicamente insufficiente per la (successiva) soddisfazione delle ragioni creditorie.
Né, in questa sede, è possibile diversamente apprezzare quanto prospettato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta gravità della condotta, postulando tale censura un’inammissibile sindacato della valutazione del dato fattuale prospettata dal giudice di merito e non già della relativa motivazione che di essa viene offerta.
4.3. In relazione al capo F), relativo al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE (dichiarato il 4 maggio 2005), le censure difensive sono invece fondate.
Pur prescindendo dalla considerazione per cui, stante il contributo concorsuale offerto dal COGNOME, devono essere valutate -ai fini della determinazione del danno – non solo la condotta direttamente posta in essere dal COGNOME, ma anche le ulteriori condotte distrattive, poste in essere individualmente dal COGNOME (ma comunque in favore e nell’interesse del socio COGNOME, a cui fu reso il ricavato della vendita, al fine di ripagarlo dei versamenti effettuati in conto capitale), ciò che è dirimente è la circostanza per cui, al momento del fallimento, l’attivo era pari ad oltre 1,7 milioni di euro, mentre il passivo a soli 1,2, con uno sbilancio positivo di circa 500 mila euro. Di tanto la Corte territoriale dà atto, senza, però, dar conto di come, in ipotesi, le pur significative distrazioni contestate
abbiano inciso sulle ragioni creditorie, pregiudicandole, a fronte di una loro integrale soddisfazione.
Si impone, pertanto, sotto tale limitato profilo, un nuovo annullamento, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, affinché, alla luce di principi ini precedenza indicati, valuti nuovamente la sussistenza dell’aggravante contestata.
4.4. Il capo G) attiene al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarato il 28 settembre 2005; la condotta contestata si è sostanziata nella (accertata) distrazione di 2 milioni di euro, concretamente realizzata mediante l’erogazione ai soci di rimborsi non dovuti.
La difesa deduce, per come si è detto, che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare sia la mancata escussione della fideiussione (e la conseguente sua irrilevanza rispetto alle ragioni del ceto creditorio), sia, in termini analoghi a quanto rappresentato nei precedenti motivi, i plurimi apporti finanziari confluiti nelle casse sociali e riconducibili, direttamente o indirettamente, allo stesso COGNOME.
Entrambe le censure, per le medesime ragioni evidenziate in precedenza (alle quali, quindi, può rinviarsi) sono infondate, tenuto conto che, per come chiaramente rilevato nella sentenza impugnata, al momento del fallimento, la società aveva un attivo di appena e 1.641.742,00 a fronte di un passivo comprendendo (correttamente) l’esposizione debitoria per la fideiussione rilasciata alla SGG – di euro 11.556.768,90. E anche a voler escludere la fideiussione, il passivo rimane 1.557.000, a fronte di un attivo effettivamente realizzato di appena 607.000 euro.
4.5. I capi H), M), N) sono relativi al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE (incorporante le altre società oggetto delle singole contestazioni), dichiarato il 16 marzo 2004. La condotta contestata in relazione al Capo H), relativo alla Divisione 1 immobiliare si è sostanziata nella distrazione di un immobile sito in Roma, venduto alla società RAGIONE_SOCIALE ad un prezzo inferiore al costo di acquisto, con perdita superiore al capitale sociale e successiva distrazione del prezzo ricavato (pari a 400.000 euro), mediante rimborso al socio COGNOME; parallelamente, la condotta contestata in relazione al capo M), relativo alla società RAGIONE_SOCIALE, si è sostanziata nella distrazione di 910 milioni di lire, dei quali 160 utilizzati per rimborsare un credito del socio COGNOME NOME; mentre, in ultimo, la condotta contestata in relazione al capo N) si è sostanziata nella distrazione di oltre 3 milioni e 900 mila euro, dei quali 730 mila euro trasferiti al COGNOME tramite compensazione del suo credito verso la RAGIONE_SOCIALE con il parallelo credito che lo stesso COGNOME aveva nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
La difesa deduce, per come si è detto, che non si sarebbe tenuto conto: a) dell’esistenza di un attivo fallimentare dell’incorporante RAGIONE_SOCIALE di oltre 33 milioni di euro (a fronte di un passivo di soli 23 milioni, con un saldo positivo di oltre 10 milioni di euro); b) dell’unicità della condotta riferibile al COGNOME (di cui al n. 1 dell’imputazione) ; c) dei plurimi versamenti effettuati direttamente dal ricorrente o dalle società a lui riconducibili.
Prescindendo da tale ultima censura (della cui infondatezza si è già dato conto), è sufficiente rilevare: a) che, stante il contributo concorsuale offerto dal COGNOME, ai fini della determinazione del danno, vanno considerate non solo le condotte direttamente poste in essere da quest’ultimo , ma anche le ulteriori condotte distrattive individualmente poste in essere dagli altri concorrenti; b) che, contrariamente a quanto evidenzia il dato formale (richiamato dalla difesa), l’attivo effettivamente realizzato è pari ad appena 6,3 milioni di euro, non potendo valutarsi, alla luce dell’incertezza dell’esito, le quattro azioni revocatorie intentate dalla procedura (di cui due definite con transazioni e due ancora in corso), comunque inidonee, anche in considerazione dei potenziali esiti e alla luce delle prevedibili spese di procedura, a garantire l’integrale soddisfazione delle ragioni creditorie.
4.6. Infondato anche il secondo motivo di censura. La difesa deduce, per come si è detto, che all’interno del periodo di sospensione – non potrebbero essere calcolati né i 47 giorni decorrenti dal 3 dicembre 2015 al 19 gennaio 2016, né i 23 giorni tra il 19 gennaio 2016 e l’11 febbraio 2016, perché, pur essendo stato addotto un legittimo impedimento, sarebbe stata comunque svolta attività difensiva nell’interesse dello stesso COGNOME.
L’assunto è infondato: il compimento di attività istruttoria successiva all ‘accertamento di un legittimo impedimento incide non già sulla sussistenza dell’impedimento medesimo (e sulla conseguente sospensione del termine di prescrizione), ma sulla sola validità del provvedimento che tale attività istruttoria ha disposto (Sez. 2, n. 12650 del 11/11/1998 Rv. 212020; Sez. 2, n. 40322 del 31/05/2019, Piccolo, Rv. 277926), rilevando, ai fini dell’operatività della causa di sospensione, la sola richiesta formulata dall’imputato o dal suo difensore e il conseguente rinvio della trattazione del processo a una successiva udienza, disposto in accoglimento della detta richiesta (Sez. 1, n. 29264 del 24/06/2024, Rv. 286903).
4.7. Infondato, in ultimo, nella parte in cui non assorbito dal precedente annullamento, anche il terzo motivo, afferente, per come si è detto, al trattamento sanzionatorio riservato al COGNOME.
Va opportunamente premesso che, in linea di principio, la commisurazione della pena e la disciplina fondamentale dettata dagli artt. 132 e 133 cod. pen.
rappresentano il nucleo centrale del tema della discrezionalità penale riconosciuta al giudice, in rapporto alla peculiarità del caso concreto e alla personalità dell’autore; esso stesso funzionale alla determinazione di un trattamento sanzionatorio che sia proporzionato ed individualizzante, in un assetto che sia compatibile con le finalità proprie della pena e, in particolar modo, con la sua finalità rieducativa; funzione, quest’ultima, che costituisce «patrimonio della cultura giuridica europea, in particolar modo per il suo collegamento con il “principio di proporzione” fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall’altra» (Corte cost., sent. n. 313 del 1990).
La graduazione della pena, tuttavia, presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità e naturale corollario di tale assunto è che il giudice deve giustificare, sia pure sinteticamente, le singole decisioni adottate nell’esercizio del suo potere, dando conto degli elementi valutati come determinanti nel trattamento sanzionatorio; onere che può ritenersi adempiuto allorché il giudice di merito abbia indicato, nel corpo della sentenza, gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410); ed è tanto meno stringente quanto più la determinazione sia prossima al minimo edittale, rimanendo, in ultimo, sufficiente il semplice richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/052013, Rv. 256464).
E ciò non solo nella determinazione della pena base, ma anche in relazione alla quantificazione degli aumenti: pur dovendo il giudice, nell’applicare la disciplina della continuazione e determinare la pena complessiva, calcolare e motivare anche l’aumento di pena irrogato per ciascuno dei reati satellite (al fine di consentire di verificare che siano stati rispettati sia il rapporto di proporzione tra le pene, sia i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269), il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti è, anch’esso, correlato all’entità degli stessi e sarà tanto più intenso, quanto maggiore è stato l’aumento di pena irrogato.
E, in questo contesto tanto il riconoscimento delle circostanze generiche, (tipica espressione del potere discrezionale riconosciuto al giudice del merito, del quale il giudice deve sì dar conto attraverso l’indicazione dei parametri e dei criteri utilizzati, ma senza la stretta necessità di uno specifico apprezzamento di ciascuno dei fattori potenzialmente rilevanti e senza la specifica contestazione o invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda: Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Rv. 252900; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590), quanto il connesso giudizio di
bilanciamento (che, per il suo carattere globale, non necessita della specifica indicazione delle ragioni che hanno indotto il giudice a dichiarare l’equivalenza piuttosto che la prevalenza delle une o delle altre circostanze, se non nell’ipotesi in cui vi sia stata specifica richiesta della parte con l’indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa: Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Rv. 272460).
Ciò premesso, la Corte territoriale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche (in ragione della permanente incensuratezza del COGNOME e della sua condotta processuale) e accertata la sua capacità a delinquere (in ragione delle modalità delle singole condotte e della disinvoltura con la quale ha saputo azionare i meccanismi societari , nonché dei danni complessivamente cagionati, della reiterazione delle condotte, dei ruoli “specchio” assunti nelle varie società ), ha ritenuto più grave la condotta ascritta al capo B) sub n. 7 (in considerazione dell’entità della distrazione e della gravità del danno arrecato), ha quantificato la pena base in cinque di reclusione e i successivi aumenti in tre mesi per il capo G) (tenuto conto dell’ammontare dell’appropriazione e del giudizio di bilanciamento delle circostanze generiche), due mesi per il capo C) (tenuto conto dell’ammontare dell’appropriazione e del giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche), un mese per il capo E2 (considerando l’esclusione dell’aggravante per detto capo e delle circostanze attenuanti generiche), due mesi per il capo F) (tenuto conto dell’ammontare della distrazione e del bilanciamento delle generiche) e tre mesi per le condotte relative fallimento RAGIONE_SOCIALE (capi H, M, N considerando la complessiva distrazione e il giudizio di equivalenza).
Ebbene,
– nella determinazione del reato più grave (individuato dalla Corte territoriale in quello contestato capo B), correttamente è stata valutata l’entità della distrazione e la concreta gravità del danno arrecato, tenuto presente che, per individuare quale tra diversi reati unificati dal medesimo disegno criminoso costituisca la violazione più grave ai sensi dell’art. 81 cod. pen., occorre fare riferimento sì alla sua gravità astratta ( id est , alla specie di pena principale comminata, alla cornice edittale e alla sussistenza di eventuali circostanze del reato), ma anche alla dimensione concreta di ciascuno di essi; dato che risente non solo dei confini edittali della pena comminata, ma anche (e più specificamente) delle individuali dimensioni fattuali, da valutare alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263717; Sez. 2, n. 25273 del 11/04/2024, Pepe, Rv. 286681);
nella determinazione dei singoli aumenti, tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi, la concreta dimensione della pena irrogata per ciascuno di
essi rende ampiamente sufficiente la motivazione offerta nei termini in precedenza indicati;
quanto, in ultimo, al giudizio di bilanciamento, sul presupposto per cui la capacità a delinquere esprime, allo stesso tempo, in termini retrospettivi, la relazione tra il fatto commesso e la sua struttura criminosa e, in termini prospettici, la sua attitudine a commettere ulteriori reati e deve essere valutata alla luce dei parametri indicati dall’art. 133, comma 2, cod. pen., correttamente la Corte territoriale ha valutato non solo la pacifica incensuratezza dell’imputato (dato fattuale che ha giustificato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche), ma anche la concreta dimensione fattuale della condotta posta in essere; ed in tali termini ha ritenuto che le modalità delle singole condotte, la disinvoltura con la quale il COGNOME ha saputo azionare i meccanismi societari, i danni complessivamente cagionati, unitamente alla reiterazione delle condotte e ai ruoli specchio assunti nelle varie società, fossero tutti elementi significativi di una non trascurabile capacità criminale; e su tale dato ha fondato il giudizio di comparazione tra le diverse circostanze.
La motivazione esiste, è coerente con i dati richiamati e non è manifestamente illogica (ben potendo, alla luce di quanto considerato, anche un soggetto incensurato manifestare una sua capacità criminale ove questa sia concretamente desumibile dalle specifiche modalità di consumazione del fatto) e, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, per come si è detto, è formulato in termini sostanzialmente sovrapponibili a quello proposto nell’interesse del COGNOME. Valgono, pertanto, le precedenti considerazioni rispetto alle quali è sufficiente aggiungere:
la particolare intensità della motivazione offerta a giustificazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, escluse in ragione della mancanza di condotte riparatorie, del ruolo assunto dal l’imputato (ritenuto uno dei principali artefici, insieme al padre NOME – già condannato in via definitiva – del dissesto societario delle società del gruppo) e della precedente condanna per bancarotta pronunciata a carico dell’COGNOME;
la compiuta motivazione offerta a sostegno della determinazione del trattamento sanzionatorio: la pena base (irrogata per la condotta relativa al fallimento della RAGIONE_SOCIALE e delle società incorporate) è stata determinata alla luce dell’entità della condotta distrattiva complessiva e della gravità del danno arrecato; gli aumenti per continuazione in ragione della pluralità di condotte distrattive e documentali.
6. Complessivamente infondato anche il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
Va premesso che la ricorrente è stata condannata per la bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata al capo E), limitatamente alla distrazione della somma di 103.291 euro, nonché, unitamente a NOME COGNOME e NOME COGNOME, per la distrazione della somma di 395.000 euro e per la connessa bancarotta documentale contestate al capo E2).
La Corte ha escluso, per detti reati, la sussistenza di un danno definibile in termini di rilevante gravità e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante, l’ha condannata ad anni due e mesi quattro di reclusione, con pene accessorie di pari durata.
La ricorrente censura, per come si è detto, la ritenuta sussistenza dell’ aggravante posta in comparazione e il relativo bilanciamento con le riconosciute attenuanti, deducendo l’intervenuta estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione.
Ebbene, quanto al primo profilo, per quanto possa valere (alla luce della ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche), l’ aggravante è chiaramente deducibile dalla stessa formulazione dei capi d’imputazione, che contemplano oltre alle due bancarotte distrattive, anche quella documentale. E, da un canto, l’accertata consumazione di condotte di bancarotta patrimoniale e bancarotta documentale dà conto, in sé, della sussistenza di più fatti di bancarotta (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249667); dall’altro, nel caso in cui all’imputato siano contestati più fatti di bancarotta, la mancata contestazione esplicita della circostanza aggravante speciale di cui all’art. 219, comma secondo, n. 1), l. fall. non integra alcuna violazione dell’art. 522 cod. proc. pen., perché il riferimento alla predetta circostanza, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l’imputato in condizione di conoscere il significato dell’accusa e di esercitare il diritto di difesa (Sez. 5, n. 33123 del 19/10/2020, COGNOME, Rv. 279840).
La censura afferente all’invocata prescrizione è, invece, chiaramente generica, perché, a fronte della lucida ricostruzione prospettata nella sentenza impugnata (il fallimento è stato dichiarato il 28 settembre 2005; il termine massimo di prescrizione, alla luce della pena edittale prevista, è di dodici anni e sei mesi; le sospensioni sono pari a 92 giorni) non spiega perché, alla data della prima sentenza di annullamento – 19 giugno 2018 – il termine dovesse intendersi decorso.
Complessivamente infondato anche il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, formulato in termini sostanzialmente sovrapponibili al secondo motivo del ricorso del COGNOME, al quale, pertanto, può rinviarsi.
Ad analoghe conclusioni, in ultimo, anche in relazione alla posizione del COGNOME. La difesa deduce, per come si è detto, che il dies ad quem del termine di prescrizione dovrebbe essere individuato nella data di emissione non già della prima sentenza di annullamento, ma della seconda. Ma, anche in questo caso, la deduzione è infondata.
Va opportunamente premesso che il giudicato non è un blocco indivisibile e monolitico, ma una struttura dinamica che si forma gradualmente, in considerazione della parallela restrizione del l’oggetto del processo per effetto dell’impugnazione. Per ogni capo della decisione, infatti, vi è una pluralità di punti corrispondenti a passaggi autonomi della decisione. E tale struttura permette che alcune porzioni della decisione divengano irrevocabili prima di altre: in questi termini va inteso l’art. 624 cod. proc. pen. (‘s e l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata ‘) , che, nel regolare il giudicato parziale progressivo , si riferisce volutamente alla nozione di parti della sentenza, senza ricorrere ai termini capi e punti , pur utilizzati in altre occasioni nella disciplina codicistica.
Come autorevolmente spiegato dalle Sezioni unite di questa Corte – Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 – « la nozione di capo è riferita soprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell’unico processo dell’esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione, sicché per capo deve intendersi ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all’imputat o»; quella di punto , invece, « ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo … coincidenti con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all’accertamento della responsabilità ed alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza ».
Ciò considerato, il profilo della responsabilità in ordine alla sussistenza del reato e alla sua riconducibilità a ll’autore è una ‘parte’ della sentenza definitivamente accertata non con la con sentenza del 22 settembre 2023 (n. 46341), ma con quella antecedente del 19 giugno 2018 (n. 42568), successivamente alla quale tutti gli imputati sono stati assolti, con varie formule,
dai reati in ordine ai quali era stata ordinata la rinnovazione del giudizio. Sicché a tale data occorre fare riferimento al fine di accertare l’eventuale decorso del termine prescrizionale.
È pur vero, in realtà, che, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o ad effetto speciale (che condiziona ex art. 157, comma secondo, cod. pen. il tempo necessario a prescrivere il reato), il giudicato formatosi sull’accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato stesso per prescrizione. Ma ciò solo ove questa sia maturata prima della pronuncia di annullamento (Sez. 5, n. 22781 del 30/03/2021, Riviello, Rv. 281316); pronuncia che, per come si è detto, definendo il profilo della responsabilità, impedisce una sua successiva rivalutazione. E tutto ciò, peraltro, senza contare che la questione prospettata dalla difesa aveva già trovato piena (e definitiva) risoluzione nella sentenza rescindente, che ha esplicitamente indicato il dies ad quem del termine di prescrizione nella prima pronuncia di annullamento.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di NOME COGNOME, limitatamente alla circostanza aggravante contestata al capo F) ai sensi dell’art. 219, comma 1, l. fall., con rinvio per nuovo giudizio sul punto a diversa sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Gli altri ricorsi, come quello del COGNOME, per il resto, devono essere rigettati, con conseguente statuizione in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente alla circostanza aggravante contestata al capo F) ai sensi dell’art. 219, comma 1, l. fall., con rinvio per nuovo giudizio sul punto a diversa sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME NOME. Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME