Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5956 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5956 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2818/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-ricorrente principale –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
– ricorrente incidentale – contro
CONDOMINIO RESIDENCE BOUGANVILLE DI CALATABIANO.
-intimato-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 1920/2023 depositata il 09/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell’anno 2004 il RAGIONE_SOCIALE di Calatabiano conveniva avanti al Tribunale di Catania l ‘impresa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME per gravi difetti nei lavori di impermeabilizzazione della terrazza.
Emesso provvedimento cautelare, veniva proposta domanda di responsabilità ex art. 1669 cod. civ., e in giudizio interveniva il condomino NOME COGNOME, in ragione di lamentati danni alle sue proprietà.
Con sentenza dell’11 settembre 2017 il Tribunale di Catania riconosceva la responsabilità dell’impresa , condannando il titolare al risarcimento del danno.
Successivamente, sempre avanti al Tribunale di Catania il RAGIONE_SOCIALE proponeva domanda di simulazione assoluta e d’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. del l’atto pubblico del 14 febbraio 2013 con cui il NOME aveva ceduto l’ azienda ai figli.
Interveniva anche il condomino COGNOME, chiedendo la revoca dell’atto di cessione e del successivo atto di donazione del 30 aprile 2013.
Nella resistenza del COGNOME e della società RAGIONE_SOCIALE ( di cui erano soci i due figli ), con sentenza del 21 gennaio 2022 il Tribunale di Catania accoglieva le domande del RAGIONE_SOCIALE e dell’ COGNOME di inefficacia dell’atto di conferimento del ramo di azienda, mentre dichiarava inammissibili per tardività le domande svolte in relazione al successivo atto pubblico di donazione.
Successivamente, nella resistenza del solo RAGIONE_SOCIALE con sentenza del 9/11/2023 la Corte d’Appello di Catania rigettava i
riuniti interposti gravami.
Avverso la suindicata sentenza della corte di merito il COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE propongono ora ricorso per cassazione.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il NOME ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che il ricorso del COGNOME risulta essere stato notificato e depositato telematicamente anteriormente al ricorso della RAGIONE_SOCIALE, sicché il ricorso, di quest’ultima va qualificato come ricorso incidentale.
1.1. Va ulteriormente posto in rilievo che il ricorso principale e quello incidentale risultano affidati a quattro motivi di tenore identico
Nel ricorso principale è inoltre dedotto un ulteriore quinto motivo (punto E).
Inoltre, un identico motivo rubricato ‘Circa le spese di giudizio’ viene dedotto al punto F) nel ricorso principale ed al punto E) nell’incidentale.
Con il rispettivo primo motivo i ricorrenti, in via principale e incidentale, denunziano ‘Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 n. 4 c.p.c. Error in procedendo’.
Si dolgono dell’asseritamente omessa pronuncia circa l’eccepita impignorabilità dell’avviamento, costituente la parte di valore più rilevante del ramo d’azienda conferito dal COGNOME nella società RAGIONE_SOCIALE.
Lamentano che la corte di merito ha eluso in toto la pronuncia ‘sull’eccezione preliminare di merito’ ( rectius : sul motivo di doglianza) promossa dal COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, ed avente ad oggetto l’inesistenza, nel caso di specie, dell’ eventus damni.
Lamentano che la corte territoriale ha dovuto viceversa considerare che ( come ampiamente sottolineato sin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, così come anche nell’atto di appello ) la componente di maggior valore del conferimento del ramo d’azienda era costituita dall’avviamento d’azienda, il quale a sua volta si configura come un bene non suscettibile di pignoramento, evenienza questa che, se presa in considerazione, avrebbe portato alla esclusione della ricorrenza dell’ eventus damni .
2.1. I motivi sono infondati.
Emerge da ll’impugnata sentenza che:
-) la corte territoriale si è pronunciata sul motivo di appello;
-) la corte ha dapprima richiamato il consolidato principio di diritto per cui ‘l’ eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in danaro), perché l’atto di disposizione del debitore determina in tal caso maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito’;
-) la corte ha poi confermato, condividendola, la statuizione di primo grado secondo cui è stato ‘provato con certezza l’ eventus damni in considerazione del fatto che COGNOME NOME non ha dato prova della sufficienza del proprio patrimonio, il quale, anzi, non risulta avere altri beni al di fuori di quello oggetto dell’atto per cui è causa, con ciò alludendo a un depauperamento del patrimonio del debitore conferente’;
-) la corte ha quindi sviluppato l’ ulteriore autonoma considerazione con la quale ha valorizzato la concatenazione tra l’atto ( qualificato in termini di cessione, e non già mero
conferimento, di ramo di azienda ) del febbraio 2013 e la ( di poco ) successiva donazione da parte del COGNOME ad uno dei figli della propria quota sociale di partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE;
-) a seguito di tale articolato ragionamento, la corte di merito è quindi pervenuta ad affermare che : ‘Ad integrare il presupposto obiettivo della revocatoria basta peraltro che il patrimonio del debitore diventi ancora più insufficiente a soddisfare le pretese del creditore (come nella specie), non importando tanto il valore dei beni conferiti, quanto la fuoriuscita di essi dal patrimonio, già insufficiente’.
Orbene, con siffatta motivazione, coerente con la ratio dell’art. 2901 cod. civ., la corte di merito ha fatto invero piena e corretta applicazione dei principi enunziati da questa Corte in base ai quali:
‘agli effetti dell’azione revocatoria, deve ritenersi lesivo del credito anteriore anche l’atto oneroso che sia collegato con uno o più atti successivi, in modo da risultare tutti convergenti, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, al medesimo risultato lesivo; in tal caso il creditore che agisca in revocatoria non è tenuto ad impugnare l’ultimo o gli ultimi atti con i quali si sia perfezionata la totale distruzione della garanzia del suo credito, ma può rivolgere la propria impugnativa contro quello più significativo da un punto di vista economico o che meglio riveli gli elementi della frode’ (così Cass., 28/09/2015, n. 19129; v. anche Cass., n. 3356/1977; Cass., n. 1341/1996; Cass., n. 13404/2008);
‘l’ eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in danaro), perché l’atto di disposizione del debitore determina in tal caso maggiore difficoltà od incertezza
nell’esazione coattiva del credito’ (v. Cass., n. 09/02/2012, n. 1896; Cass., 19/07/2018, n. 19207; Cass., 18704/2025, n. 10298; cfr. inoltre Cass., 14/07/2023, n. 20232: ‘In tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell’ eventus damni , il quale ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, è configurabile in caso di sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore’) ;
-‘In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall’erede con un terzo), l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell’ eventus damni ” (Cass., 03/02/2015, n. 1902; Cass., 7767/2007).
Là dove, poi, ha corroborato l’applicazione dei suindicati principi di diritto con il rilievo per cui la vicenda in esame si è articolata in due atti effettuati a breve distanza (due mesi e mezzo circa) nell’ambito di un circoscritto contesto di rapporti familiari (tra il padre e i due figli), pertanto ravvisando una strategia di dismissione dell’intero patrimonio del debitore in danno del creditore anteriore e in favore dei figli (rimasti, infine, gli unici soci della società appellante), la corte di merito ha svolto una motivata valutazione dei fatti storici acquisiti in giudizio, rispetto alla quale è precluso il sindacato in sede di legittimità (v.
tra le tantissime, Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987; Cass., 07/01/2014, n. 91; Cass., 28/03/2012, n. 5024; Cass., Sez. Un., 27/12/1997, n. n. 13045).
Con il rispettivo secondo motivo i ricorrenti, in via principale e incidentale, denunziano ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’.
Censurano l’impugnata sentenza nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto il conferimento del ramo d’azienda, costituito dall’avviamento commerciale, soggetto a revocatoria, ritenendo provato l’elemento dell’ eventus damni , ma in tal modo incorrendo, a detta dei ricorrenti, in violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ.
Lamentano inoltre che la corte territoriale ha erroneamente qualificato l’atto dispositivo in termini di cessione e non, invece, di conferimento di ramo di azienda e deducono che ‘Il conferimento del ramo d’azienda si configura come un atto di disposizione che presenta una finalità precisa, cioè riorganizzare la propria attività e proteggere il patrimonio. In questo modo, il COGNOME ha disposto una strategia che gli permettesse di partecipare alla futura crescita della società di cui era divenuto socio. A differenza di ciò che si sarebbe verificato con la cessione, nel caso in esame l’atto posto in essere non ha costituito un disfacimento del proprio patrimonio, quanto semmai introdurli in una realtà societaria maggiormente competitiva, con ulteriori vantaggi anche da un punto di vista fiscale, considerato che il conferimento d’azienda costituisce un’operazione non soggetta a IVA, in quanto considerata fuori dal campo di applicazione del tributo. È lampante il tentativo del COGNOME di trarre nuovo profitto da un ramo d’azienda il cui impiego nella propria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non gli avrebbe arrecato alcun incremento patrimoniale e peraltro da tempo non utilizzato’ .
3.1. I motivi sono inammissibili.
I ricorrenti non solo si limitano a censurare solo una parte della ben più ampia motivazione svolta dalla corte d’appello in merito all’esistenza di tutti i presupposti dell’art. 2901 cod. civ., ma, pur formalmente evocando il vizio di violazione ovvero falsa applicazione della summenzionata disposizione normativa, illustrano il motivo a mezzo di considerazioni puramente generiche ed assertive ed altresì pretendono, a fronte della motivata valutazione svolta dal giudice di appello in ordine alla vicenda in esame (v. pp. 10 e 11 dell’impugnata sentenza), di contrapporre diverse circostanze fattuali ( ‘Nella fattispecie in esame, infatti, non vi è stata alcuna modifica in peius del patrimonio del debitore; anzi si è assistito ad un incremento patrimoniale, avendo tradotto in quote societarie pignorabili ciò che precedentemente era impignorabile (l’avviamento come già argomentato )’) delle quali chiedono, senza neppure specificare se, dove e quando le avessero già prospettate nel precedente contesto processuale, un esame comunque estraneo al giudizio di legittimità (v., tra le tantissime, Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987; Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24148).
Con il rispettivo terzo motivo i ricorrenti, in via principale e incidentale, denunziano ‘Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per apparente, illogica e contraddittoria motivazione nel ritenere sussistente l’ eventus damni . Violazione del principio del chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.’.
Censurano l’impugnata sentenza per l’illogicità e contraddittorietà della motivazione nel ritenere fondato il fumus boni iuris , dato che, per un verso, la corte d’appello ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione del successivo atto di donazione di quota societaria, già resa dal
tribunale, ma, per altro verso, nel valutare l’esistenza dell’ eventus damni, avrebbe attribuito rilievo proprio alla donazione effettuata.
Deducono inoltre che la corte d’appello ha svolto una motivazione solo apparente, dal momento che si sarebbe limitata a richiamare i principi posti da questa Suprema Corte in tema di presupposti dell’azione revocatoria, senza tuttavia render conto del concreto suo ragionamento logico-giuridico seguito nell’applicarli al caso di specie.
4.1. I motivi sono infondati.
Anzitutto, la corte territoriale risulta essersi pronunciata nei limiti della domanda, dato che ‘La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste sia quando il giudice trascuri di esaminare una domanda od una eccezione, sia quando sostituisca d’ufficio un’azione ad un’altra, a causa del travisamento dell’effettivo contenuto della domanda’ (v. Cass., n. 19214/2023) , e fermo restando il principio per cui: ‘In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum , non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del petitum e della causa petendi , confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (v. Cass., n. 6533/2024; Cass., n. 513/2019).
Inoltre, nel caso di specie non è ravvisabile alcun vizio di
contraddittorietà ovvero di illogicità della motivazione, dato che la corte di merito, nel confermare la declaratoria di inammissibilità per tardività della impugnazione anche del successivo atto di donazione della quota di partecipazione sociale, si è, per un verso, pronunciata in rito, mentre, per altro verso, ha svolto una motivata valutazione in fatto circa l’esistenza della menzionata donazione quale circostanza concorrente nell’integrare il presupposto dell’eventus damni dell’azione pauliana ammissibilmente esperita contro la sola cessione di azienda da parte del debitore alla società dei figli.
Inoltre, come già rilevato in sede di scrutinio del primo motivo, dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte territoriale ha reso ampia motivazione, sia in fatto sia in diritto, che rende chiaro il ragionamento logico-giuridico seguito nell’accogliere l’azione revocatoria proposta, e che risulta pertanto congrua e scevra da qualsivoglia vizio di legittimità.
Con il rispettivo quarto motivo i ricorrenti, in via principale e incidentale, denunziano ‘Violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 2729 primo comma c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. avendo ritenuto provata per presunzioni la consapevolezza di RAGIONE_SOCIALE di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie del RAGIONE_SOCIALE ( consilium fraudis ). Violazione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c.’.
Censurano l’impugnata sentenza là dove, a loro dire, avrebbe valorizzato, a fini presuntivi, circostanze prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ed avrebbe, in sostanza, fatto pressoché esclusivo riferimento al rapporto di filiazione esistente tra il debitore, autore dell’atto dispositivo, e la società beneficiaria, costituita tra i suoi figli.
5.1. I motivi sono infondati.
E’ pur vero che, in tema di revocatoria ordinaria e di prova dell’esistenza del consilium fraudis , quale presupposto soggettivo
di esperimento dell’azione, questa Suprema Corte ha attribuito rilevanza all’esistenza di un rapporto parentale tra il disponente ed il terzo.
Peraltro, non si è mancato di evidenziare che tale rapporto ‘di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca’ (così Cass., 29/05/2013, n. 13447) nonché di precisare che la prova della ricorrenza dell’elemento soggettivo in capo al terzo beneficiario, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ‘ ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo’ e ‘quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente’ (v. Cass., 18/01/2019, n. 1286; Cass., 09/06/2020, n. 10928).
Ne deriva, pertanto, che sulla questione dell’esistenza del rapporto parentale tra debitore disponente e terzo beneficiario dell’atto di dispositivo questa Corte si è sempre pronunciata coerentemente ai più generali principi da essa medesima posti in tema di ragionamento presuntivo, per cui, al fine di provare l’esistenza del consilium fraudis , il rapporto parentale viene ad assumere rilevanza non in via esclusiva, bensì quale una tra le varie circostanze, gravi, precise e concordanti (laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia -di regola -desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza), sulla base delle quali il
giudice di merito, dopo aver previamente analizzato tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e dopo aver svolto la successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi, ricava dalla molteplicità di fatti noti l’esistenza del fatto ignoto.
Ne consegue, altresì, che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., può prospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass., 21/03/2022, n. 9054; Cass., sez. U, n. 1785 del 2918).
Tanto premesso, dunque, il motivo in scrutinio, per come dedotto sia dal ricorrente principale che dal ricorrente incidentale, trascura di considerare che la corte d’appello, nel confermare la sentenza di prime cure, si è pronunciata conformemente a tutti i sopra indicati principi di diritto, in quanto ha fatto riferimento non soltanto all’esistenza del rapporto parentale, ma anche alla concomitanza temporale ed al collegamento sostanziale tra l’atto dispositivo del ramo di azienda e la successiva donazione, nonché, quale ancora ulteriore elemento indiziario, al fatto che la società dei figli avesse lavorato in relazione ad appalti già
precedentemente acquisiti dalla RAGIONE_SOCIALE del padre.
6. Con il quinto motivo il ricorrente in via principale denunzia ‘Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello avente ad oggetto l’insussistenza dell’elemento soggettivo dell’azione esperita’.
Lamenta che ‘i giudici di primo e secondo grado hanno erroneamente supposto che il credito fosse anteriore alla stipulazione dell’atto dispositivo, essendosi basati soltanto sulle deduzioni espresse dalla controparte, nonostante i documenti allegati affermassero il contrario’.
6.1. Il motivo è infondato.
Emerge da ll’impugnata sentenza che la corte di merito ha valutato l’elemento soggettivo dell’azione , pronunziando in termini positivi in merito alla relativa sussistenza.
A tale stregua, sotto la formale censura della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. i ricorrenti in realtà inammissibilmente sollecitano un riesame del fatto e della prova da parte di questa Corte, invero estraneo al giudizio di legittimità.
Con identico motivo, che nel ricorso principale è dedotto al punto F) mentre nel ricorso incidentale è dedotto al punto E) nei seguenti termini ‘Circa le spese del giudizio’, il ricorrente principale e la società ricorrente in via incidentale denunziano che ‘Anche il capo di sentenza attinente le spese di giudizio riguardante il rapporto tra COGNOME NOME e il RAGIONE_SOCIALE merita di essere riformato. Invero, la fondatezza del ricorso per cassazione determinerà anche una revisione del capo di sentenza attinente le spese di giudizio del secondo grado di giudizio’.
7.1. Il motivo è inammissibile.
Esso postula la caducazione della statuizione sulle spese
come conseguenza dell’auspicato accoglimento dei motivi precedenti, a tale stregua risolvendosi in realtà in un inammissibile “non motivo”.
All’inammissibilità e infondatezza nei suindicati termini, dei motivi, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, consegue il rigetto sia del ricorso principale che del ricorso incidentale.
Stante la reciproca soccombenza va disposta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra ricorrente principale e ricorrente incidentale.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di legittimità in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa tra i ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 23 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME