Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 330 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 330 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
sul ricorso 5777-2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato i ROMA, alla piazza INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
nonché di
RAGIONE_SOCIALE
-intimata –
avverso la sentenza n. 551/2021 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 03/12/2021;
RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
– controrícorrente –
nonché di
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022, dal AVV_NOTAIO, osserva quanto segue.
RAGIONE_SOCIALE agì in giudizio, con atto di citazione del 9/07/2012, in revocatoria contro NOME COGNOME, fideiussore della società RAGIONE_SOCIALE, in quanto questi, quale debitore d somme per circa quattro milioni di euro, in forza di mutuo e di decreti ingiuntivi passati in giudicato, o comunque definitivi, aveva donato ai figli NOME, NOME e NOME, con atto pubblico dell’ottobre 2010, una cospicua parte del suo patrimonio immobiliare
La domanda, nel contraddittorio delle parti, venne accolta dal Tribunale di Messina, che dichiarò l’inefficacia dell’atto.
NOME COGNOME impugnò la sentenza di primo grado e la Corte di Appello di Messina, nel ricostituito contraddittorio con la cessionaria del credito, e con l’intervento di due ulteriori creditori, con sentenza 551 del 3/12/2021, ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede.
Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, NOME COGNOME.
Resistono, con separati controricorsi, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La controversia è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.
La proposta di manifesta inammissibilità, e comunque di manifesta infondatezza, del AVV_NOTAIO relatore è stata ritualmente comunicata.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
I due motivi di ricorso pongono, il primo, censure di violazione e falsa applicazione il primo dell’art. 2901 cod. civ., in relazion all’affermazione della sentenza d’appello dell’essere ie credito
dell’originario creditore agente in revocatoria, RAGIONE_SOCIALE, anteriore all’atto di costituzione del fondo patrimoniale, effettuato pe atto pubblico il 5/10/2020 e, il secondo, dell’art. 91 cod. proc. civ relativamente alle spese, in quanto la Corte territoriale avrebbe condannato alla loro rifusione anche in favore di parti intervenute solo nella fase d’appello. Il secondo mezzo profila una censura, inoltre, relativamente al cd. raddoppio del contributo unificato.
Il primo motivo è infondato. L’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi a prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sens dell’art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requis soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni de creditore (cd. scientia damm); l’acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo sorgere del credito (Cass. n. 03676 15/02/2011 Rv. 616596 – 01; Cass. n. 20376 del 09/10/2015 Rv. 637463 – 01 e, da ultimo, Cass. n. 10522 del 3/06/2020 Rv. 658031 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nella specie, inoltre, l’atto dispositivo di NOME COGNOME in favore dei figli era, pacificamente, a titolo gratuito, cosicché era sufficiente, fini della concretizzazione dei presupposti per raccoglimento dell’azione revocatoria, la sola consapevolezza del debitore di recare pregiudizio, mediante l’atto dispositivo posto in essere, alle ragioni de
creditore (da ultimo, quale espressione di un orientamento costante si veda: Cass. n. 09192 del 02/04/2021 Rv. 661147 – 01). Nella specie, inoltre, la Corte territoriale ha motivato sulla conoscenza del pregiudizio, da parte dei soggetti beneficiati, in considerazione dell’essere essi rutti figli di NOME COGNOME.
Il secondo motivo è del tutto destituito di fondamento: la situazione di soccombenza è stata correttamente riferita da parte della Corte territoriale a carico del COGNOME e nei confronti sia dell’originari parte agente in revocatoria che delle altre società creditrici intervenut in giudizio, sebbene soltanto in fase d’appello, con conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle intervenienti.
La parte di detto motivo riferita all’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato parimenti è del tutto infondata, oltre che inammissibile, come da giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez. U,n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 -01 e seguenti).
Il ricorso è rigettato.
Le spese di lite di questa fase di legittimità sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività difensiva espletata come in dispositivo, in favore di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza de presupposti processuali per il versamento, da parte del, ricorrenti dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condannari .– ( 1 ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 12.000,00 in favore di RAGIONE_SOCIALE e in euro 10.000,00 in favore di RAGIONE_SOCIALE, oltre euro 200,00 per ciascun controricorrente a titolo di esborsi, oltre rimborso forfetario a ( -7 15%, CA e IVA per legge, sulle dette somme.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 23 novembre