Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9367 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9367 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 784-2023 proposto da:
Adunanza camerale
COGNOME NOME, domiciliata presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rappresentata e difesa da sé medesima ex art. 86 cod. proc. civ.;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE;
– intimata –
Avverso la sentenza n. 1321/22 del la Corte d’appello d i Firenze, depositata il 22/06/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell ‘adunanza camerale del 12/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Ricorso per cassazione – Atto predisposto ex art. 86 cod. proc. civ. da avvocato non cassazionista Inammissibilità del ricorso
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/12/2023
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO ha chiesto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis , comma 2, cod. proc. civ. -la decisione sul ricorso dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 1321/22, del 22 giugno 2022, RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Firenze, ricorso oggetto di proposta di definizione accelerata, da parte di questa Corte, in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua ritenuta inammissibilità.
Dalla lettura RAGIONE_SOCIALE atti di causa emerge che l’AVV_NOTAIO ebbe a gravare con appello la sentenza n. 2632/16, del 13 luglio 2016, del Tribunale di Firenze, di declaratoria di difetto di giurisdizione -in favore del giudice tributario –RAGIONE_SOCIALE‘opposizione dalla stessa proposta, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (dora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘) , in relazione ad una cartella esattoriale a carico RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Il giudice di seconde cure respingeva il gravame, ritenendo corretta la declaratoria di carenza di giurisdizione del giudice ordinario, pronunciata in primo grado.
Esperito dall’AVV_NOTAIO ex art. 86 cod. proc. civ. -ricorso per cassazione, questa Corte comunicava la proposta di cui a ll’art. 380bis , comma 1, cod. proc. civ., avendo ravvisato, quale principale causa di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEo stesso, il difetto RAGIONE_SOCIALEa qualità di avvocato autorizzato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori in capo alla predetta legale.
È rimasta solo intimata l’RAGIONE_SOCIALE, ovvero il solo soggetto destinatario RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso (e subentrato ‘ ex lege ‘ alla società RAGIONE_SOCIALE).
La ricorrente, come detto, ha formulato istanza di decisione collegiale, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione accelerata del giudizio di legittimità, sicché questa Corte ha fissato, per la trattazione del ricorso, adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
La ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso è inammissibile.
7.1. L’AVV_NOTAIO, infatti, riconosce di non risultare ‘cassazionista dall’albo’, ma invoca l’art. 24, comma 1, Cost., che a suo dire -e in base ad una lettura condotta alla stregua RAGIONE_SOCIALE atti RAGIONE_SOCIALE‘Assemblea Costituente contempla il diritto di azione in termini tali da escludere tanto ‘limitazione possibili da parte RAGIONE_SOCIALEa legge’, quanto il ‘bisogno di interventi legislativi per attuarsi’.
L’inconsistenza RAGIONE_SOCIALE argomenti svolti dalla ricorrente impongono di confermare la decisione già adottata con la proposta di definizione accelerata, senza che possa rilevare il carattere ‘inviolabile’ del diritto di azione, e ciò alla stregua del principio -già richiamato nella suddetta proposta -secondo cui è ‘inammissibile il ric orso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell’apposito albo munito di procura speciale, a norma RAGIONE_SOCIALE artt. 82, comma 3, e 365 cod. proc. civ., i quali non possono ritenersi abrogati o modificati dagli artt. 14, comma 3, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con
legge 25 ottobre 1977, n. 881, e 6, comma 3, lett. c) RAGIONE_SOCIALEa Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio n el processo civile’ (Cass. Sez. 1, sent. 3 ottobre 1988, n. 5335, Rv. 459984-01; in senso conforme Cass. Sez. 2, sent. 27 dicembre 2012, n. 23925, Rv. 624594-01 e Cass. Sez. 6-3, ord. 11 dicembre 2014, n. 26133, Rv. 633631-01). Principio, oltretutto, del quale -lo si evidenzia, nuovamente, nella suddetta proposta di definizione accelerata -à stata fatta applicazione già con riferimento ad altro ricorso esperito dalla medesima AVV_NOTAIO, la quale, per quanto emerge dalle risultanze RAGIONE_SOCIALE albi tenuti dal RAGIONE_SOCIALE, nonché dal RAGIONE_SOCIALE, ‘non risulta autorizzata al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, onde non è legittimata ad esercitare il patrocinio in proprio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 86 cod. proc. civ., davanti a questa Corte’ (Cass. Sez. 3, ord. 25 maggio 2023, n. 14629).
Nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio di legittimità , essendo rimasta l’RAGIONE_SOCIALE solo intimata .
Occorre, invece , provvedere a norma del comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. civ. (nonostante sia rimasta -come detto -solo intimata l’RAGIONE_SOCIALE: Cass. Sez. 3, ord . 4 ottobre 2023, n. 27947, Rv. 669107-01; circostanza, peraltro, che impedisce di applicare il terzo comma di detto articolo del codice di rito civile), nella misura che, nella specie, si reputa di dover fissare in quella massima di legge, pari a € 5.000,00 , in ragione del comportamento reiteratamente inottemperante RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO alla prescrizione di legge che impone di avvalersi, per la predisposizione del ricorso
ex art. 360 cod. proc. civ., di un professionista iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in RAGIONE_SOCIALEzione.
10. A carico RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, infine, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comm a 4, cod. proc. civ., condanna NOME COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di €. 5.000,00, in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale RAGIONE_SOCIALEa