Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13642 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13642 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5608/2021 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli Avv.ti COGNOME e NOME COGNOME ;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CASORIA
– intimato –
avverso la sentenza n. 2078/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11.8.2020, R.G.N. 927/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/2/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.
la Corte d’Appello di Napoli, disattendendo il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, ha confermato il rigetto della domanda proposta da NOME COGNOME dipendente del Comune
di Casoria, per il pagamento di 48 ore di straordinario annue svolte dal settembre 2003 all’ottobre 2013;
la Corte d’Appello, pur dando atto che i documenti prodotti dimostravano lo svolgimento di un’ora di straordinario settimanale, evidenziava come non risultasse l’autorizzazione, né preventiva, né in via di sanatoria, allo svolgimento di quella prestazione e riteneva che una tale autorizzazione non potesse dirsi implicitamente indotta dall’organizzazione datoriale dei turni, non prodotti dal ricorrente;
2.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre il Comune di Casoria è rimasto intimato;
CONSIDERATO CHE
1.
va preliminarmente detto – essendo il Comune di Casoria rimasto intimato -che la notifica del ricorso per cassazione, tempestivamente effettuata il 11.2.2021 rispetto a sentenza pubblicata il 11.8.2020 e dunque nel rispetto del termine semestrale di cui all’art. 327, co. 1, c.p.c., è da aversi per regolare, in quanto attuata presso la casella pec indicata dal difensore nella memoria depositata in appello e prodotta agli atti dell’odierno ricorrente per cassazione;
2.
il primo motivo di ricorso adduce la nullità della sentenza, richiamando il combinato disposto dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 14 del contratto collettivo decentrato integrativo ed assumendo la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, motivazione apparente, violazione dell’art. 111 Cost., il tutto in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.;
il motivo assume che la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare il contratto decentrato integrativo sulla cui base, in esito alla riduzione dell’orario settimanale a 35 ore disposta nel CCNL, si era stabilito disposto che le lavorazioni proseguissero in 36 ore settimanali, con accantonamento nella ‘banca delle ore’, in vista della trasformazione in riposi compensativi o della corresponsione della dovuta retribuzione;
il motivo evidenzia poi la ricorrenza nel caso di specie di un’autorizzazione implicita, conseguente alla prosecuzione delle turnazioni su 36 ore, il cui riconoscimento era stato apoditticamente denegato dalla Corte d’Appello;
il secondo motivo denuncia la violazione eo falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., del combinato disposto degli artt. 22, co. 1, del CCNL di comparto del 1.4.1999, dell’art. 38 bis del CCNL di comparto del 14.9.2000 e del già citato art. 14 della contrattazione decentrata e con esso si censurano i comportamenti del Comune, per non avere provveduto a contabilizzare le ore di lavoro svolte in eccedenza rispetto all’ordinario secondo il sistema della banca delle ore stabilito dalla contrattazione collettiva;
3.
i motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati, nei termini in cui si va a dire;
4.
Cass. 27 luglio 2022, n. 23506, in ambito di pubblico impiego privatizzato, ha ritenuto che l’autorizzazione al lavoro straordinario esprime il concetto per cui « non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile », precisandosi altresì che il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione dell’amministrazione, spetta al
lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo e ciò eventualmente anche in forza del disposto di cui all’art. 2126 c.c.; il concetto è stato ulteriormente ribadito da Cass. 23 giugno 2023, n. 18063, nel senso che per autorizzazione si intende il fatto che le , ma con il consenso del medesimo che può anche essere implicito e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino del lavoro straordinario;
5.
in questo quadro giurisprudenziale, consolidatosi in tempi recenti, l’accertamento dello svolgimento di lavoro straordinario -che si coglie esplicitamente dalla motivazione della Corte d’Appello supera la necessità della prova di una turnazione formale in tal senso frutto di una programmazione datoriale e, concretizzandosi attraverso la ricezione costante della prestazione eccedente l’ordinario, esclude si possa parlare di una libera determinazione del singolo o di una prestazione resa insciente o prohibente domino ;
è su tali più ampi presupposti che va dunque affrontato anche il tema della autorizzazione implicita, determinandosi altrimenti la violazione delle norme sostanziali, di rango primario, ivi compreso in ipotesi l’art. 2126 c.c., sulla necessaria remunerazione del lavoro straordinario;
in questo senso il ricorso per cassazione, ove esso – con il primo motivo -fa leva sul concetto di autorizzazione implicita e sostanzialmente denuncia – nel complesso dei due motivi – la violazione della disciplina sulla remunerazione del lavoro svolto in eccedenza rispetto all’orario ordinario, può dirsi fondato, il che giustifica la cassazione della sentenza affinché il tema venga riesaminato dalla Corte del rinvio sulla base dei principi come sopra riepilogati;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per cassazione, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione