Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32320 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32320 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 28595 -2022 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata al controricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 455/2022 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, pubblicata il 24/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/9/2023 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie della controricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 12 febbraio 2017, NOME COGNOME propose opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n° 4/2017 della Provincia del Sud Sardegna, avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 7.500,00, a titolo di sanzione per la violazione dell’art. 133, commi 2 e 3, del D.lgs. 152/2006, per avere, nel l’impianto di depurazione sito nel Comune di Carbonia, località Caput Acquas, che trattava i reflui urbani delle frazioni di Barbusi, Caput Acquas e Is Perdas, « mantenuto uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione (mancata annotazione di un guasto, nel quaderno di impianto, entro ventiquattr’ore dall’interruzione del ciclo depurativo )» e per aver « effettuato uno scarico di acque reflue domestiche e/o fognarie senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione provvisoria per fermo dell’impianto superiore a dieci giorni ».
Con sentenza n° 1345/2020, il Tribunale di Cagliari accolse l’opposizione, annullando l’ordinanza.
Con sentenza n° 455/2022, la Corte d’ appello di Cagliari, in accoglimento del l’appello proposto dalla Provincia del Sud, rigettò l’opposizione osservando che il ricorrente era identificabile come trasgressore «in quanto soggetto che, in forza dei poteri conferitegli con procura speciale e del ruolo ricoperto all’interno della società RAGIONE_SOCIALE, esercitava un ruolo di responsabilità proprio per la concreta attività di gestione dell’impianto » (così in sentenza, pag. 6).
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, affidandolo a due motivi, a cui la Provincia del Sud Sardegna ha resistito con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento ai nn. 3 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato, sotto un primo profilo, la violazione dell’art. 124, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 5 comma 2 della Disciplina Regionale degli Scarichi approvata con Delibera n° 69/25 del 10 dicembre 2008: la Corte d’appello -a suo dire – avrebbe erroneamente valorizzato la circostanza che l’autorizzazione fosse stata rilasciata a lui, senza considerare però che, con la procura speciale, gli era stato unicamente delegato il potere di chiedere l’autorizzazione, poi rilasciata perciò a suo nome; pertanto, in mancanza di prova che, in concreto, la gestione fosse stata affidata a lui, la Corte avrebbe dovuto ritenere che era il direttore responsabile -effettivo titolare dell’autorizzazione in quanto legale rappresentante -a dover rispondere penalmente della gestione dell’impianto.
Sotto un secondo profilo, ha lamentato, quindi, l’omesso esame del contenuto della procura speciale conferitagli e, in particolare, del fatto che, tra i poteri delegatigli dal Presidente del Consiglio di amministrazione non rientrava affatto quello di gestire gli impianti di depurazione.
1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
La Corte d’appello ha correttamente riconosciuto COGNOME responsabile dell’ «aver mantenuto uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione» perché, secondo un principio già affermato da questa Corte, a rispondere di tale illecito è il titolare dell’autorizzazione : egli è, infatti, unico responsabile su cui grava l’obbligo di verificare in continuazione
l’ idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue nei limiti ammessi e, in caso contrario, di attivarsi per effettuare i necessari interventi, anche qualora il superamento dei predetti valori sia materialmente riconducibile a terzi cui egli abbia consentito l’utilizzo dello scarico, perché l’art. 22 della l.n. 319 del 1976 (c.d. legge Merli) ha introdotto il principio (ripreso dal d.lgs. n. 152 del 1999, art.45) della personalità dell’autorizzazione allo scarico (v. Cass Sez. 2, n. 6351 del 25/02/2022, con richiami: v. anche Cass. n. 1742/2020).
Ugualmente conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte è, quindi, la conferma della responsabilità dell’opponente/ricorrente per la seconda contestazione: seppure, infatti, è vero che l’aver «effettuato uno scarico di acque reflue domestiche e/o fognarie senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione» non è un reato proprio, è altresì vero che nella specie lo scarico è stato effettuato senza autorizzazione provvisoria per fermo superiore a dieci giorni di un impianto autorizzato proprio a suo nome.
La circostanza che, ciononostante, l’impianto fosse gestito da terzo (l’indicato direttore responsabile) non può essere considerata in questa sede di legittimità quale fatto decisivo di cui sia stato omesso l’esame perché il ricorso non contiene c ome prescritto dall’ art. 366 n. 6 cod. proc. civ. – «la specifica indicazione, degli atti processuali, dei documenti e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi» che la proverebbero: della procura speciale non è stato neppure riprodotto il contenuto ritenuto rilevante sul punto e per questa ragione il motivo risulta inammissibile per sua formulazione.
Per le stesse considerazioni è inammissibile il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod.
proc. civ., con cui il ricorrente ha prospettato «la violazione di norme di diritto sulla ritenuta sussistenza di una delega di funzioni».
2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Sez. U, n. 23745 del 28/10/2020)
La censura, invece, senza individuare alcuna norma di legge violata, si risolve nella prospettazione di fatti , in particolare l’ analisi del «Regolamento organizzativo» e dell’organigramma della socie tà presso cui il ricorrente svolge le sue funzioni, sollecitandone un riesame evidentemente precluso a questo giudice di legittimità.
Il ricorso è perciò inevitabilmente respinto, con conseguente condanna del ricorrente COGNOME al rimborso delle spese processuali in favore della Provincia del Sud Sardegna, liquidate in dispositivo in relazione all’importo della sanzione, con distrazione in favore del difensore AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso, in favore della Provincia del Sud Sardegna, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda